DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE FUNZIONI DEI VOLONTARI
IN SERVIZIO SOSTITUTIVO DI LEVA EX ART.46 LEGGE 1997/449. APPROVAZIONE
IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC.9805304/48 DEL 23/6/1998.
Proposta del Vicesindaco Carpanini.
La Legge 27 dicembre 1997 n. 449 recante disposizioni relative a "Misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica" all' art. 46 prevede che la Presidenza del Consiglio dei
Ministri possa disporre l' impiego presso Corpi di Polizia Municipale nei comuni della provincia
di residenza di volontari in servizio sostitutivo di leva da individuare tra il personale idoneo al
servizio militare che ne abbia fatto richiesta e che nel termine massimo previsto per la chiamata
alle armi non sia stato incorporato. Le funzioni ed i compiti di tale personale debbono essere
disciplinati da apposito regolamento da emanarsi a cura dell' ente utilizzatore. Con deliberazione
della Giunta Comunale del 23 giugno 1998 (mecc. 9805304/48), si autorizzava l' impiego per
l'anno 1999 dei volontari in servizio sostitutivo di leva presso il Corpo di Polizia Municipale della
Città di Torino, ai sensi del suddetto art. 46 della legge 449/97 e l' inoltro della richiesta alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri di n. 150 volontari, così come previsto dalla suddetta legge
che prevede che detta richiesta debba venire inoltrata entro il 30 giugno dell' anno precedente
l'impiego. Con lo stesso provvedimento si rinviava a successivo atto l' approvazione del
Regolamento previsto dalla legge. Trattandosi di regolamento di servizio ai sensi dell' ultimo
comma dell' art. 35 della Legge 142/1990, così come modificato dalla Legge 127/97, la
competenza per l' approvazione risulta essere della Giunta Comunale. Risulta dunque necessario
provvedere all' approvazione del "Regolamento per i volontari in servizio sostitutivo di leva nella
Polizia Municipale" allegato al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante. Come
previsto dall' art. 46, comma 4 della citata L. 449/1997, il suddetto regolamento individua le
98 12326/48
funzioni esercitate dal personale in servizio sostitutivo di leva, individuando, nel contempo le
qualifiche e lo status giuridico ed economico degli stessi. In particolare il suddetto personale
assume all' atto della destinazione al Corpo di Polizia Municipale, la qualifica di "allievo di Polizia
Municipale in servizio volontario" e la qualifica di pubblico ufficiale di cui all' art. 357 c.p.. Al
termine del corso
di formazione previsto dallo stesso regolamento, i volontari
assumeranno la
qualifica di "agenti
di
polizia municipale in servizio volontario, con l' attribuzione della qualifica
di agente di polizia giudiziaria ai sensi dell' art.57, comma 2, c.p.p. e della qualifica di agente di
polizia stradale ai sensi dell' art.12 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada),
limitatamente all' espletamento dei servizi di polizia stradale di prevenzione e accertamento delle
violazioni in materia di circolazione stradale e di esecuzione di servizi diretti a regolare il traffico.
Il personale, in servizio sostitutivo, manterrà, peraltro lo status di militare a tutti gli effetti,
godendo degli stessi diritti, anche ai fini previdenziali ed amministrativi, dei cittadini che prestano
il servizio militare di leva ed essendo soggetto alla particolare disciplina ed ai doveri e
responsabilità, nonché alle limitazioni rispetto all' esercizio di taluni diritti, previste dalla
Costituzione, definite dalla legge e riportate nel "Regolamento di disciplina militare" approvato
con d.p.r. 18 luglio 1986, n. 545.
Le funzioni esercitate sono le seguenti:
a) prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale consistenti
in quei comportamenti irregolari, ripetitivi e diffusi, quali la sosta vietata o l' irregolare
circolazione nelle Zone a Traffico Limitato, di ridotta pericolosità ma tali comunque da
arrecare danno alla circolazione stradale nei centri abitati;
b) vigilanza circa il rispetto delle normative nazionali, regionali e comunali in vigore all'
interno dei parchi e dei giardini pubblici;
c) svolgimento di attività di vigilanza e di regolamentazione del traffico, in prossimità dei
plessi scolastici durante l' orario di ingresso e di uscita degli alunni;
d) svolgimento di attività di raccolta dati ai fini della protezione civile;
e) prestazione, sotto il diretto coordinamento del personale di ruolo, di opera di soccorso
nelle pubbliche calamità e disastri, nonché in caso di privati infortuni;
f) notifica di atti per conto dell'amministrazione comunale.
Il personale in servizio svolge inoltre, con le prescritte modalità e sotto il diretto
coordinamento del personale di ruolo, tutte le funzioni di Polizia Locale che non siano
incompatibili col proprio status giuridico.
Vengono disciplinati infine gli aspetti relativi alla subordinazione gerarchica, all' orario di
servizio, alle norme generali di condotta, le dotazioni ed equipaggiamenti personali, il diritto a
permessi licenze, l' ipotesi di malattia, ed infine le sanzioni disciplinari.
Al fine dunque di consentire l' utilizzazione del personale in servizio volontario sostitutivo
di leva, qualora venga assegnato al Corpo di Polizia Municipale della Città, risulta dunque
necessario provvedere all' approvazione del suddetto regolamento.
Tutto ciò premesso,