N. 254

CITTA' DI TORINO
SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE

RACCOLTA DEI REGOLAMENTI MUNICIPALI

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI FONDI DI FUNZIONAMENTO DELLE CIVICHE SCUOLE SECONDARIE

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale in data 24 novembre 1998 (mecc. 9809591/07) esecutiva dal 15 dicembre 1998.

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INDICE

Art. 1 - Costituzione del fondo

Art. 2 - Gestione del fondo

Art. 3 - Utilizzo del fondo

Art. 4 - Contabilita' amministrativa

Art. 5 - Verifiche e controlli contabili


Articolo 1 - Costituzione del fondo

1. Le civiche scuole secondarie del Comune di Torino hanno a disposizione un fondo per la gestione delle proprie attivita' didattiche ed amministrative, per l'acquisto di materiale di consumo necessario al funzionamento ed alle esercitazioni, per dotarsi di libri e di strumenti didattici, per il rinnovo, l'incremento e la conservazione delle attrezzature.

2. Ad ogni singolo Istituto, con apposito provvedimento vengono versati:

- i contributi stanziati e deliberati dal Consiglio Comunale in tema di bilancio;

- le quote di partecipazione degli allievi;

- eventuali contributi di enti e/o di privati.

3. Le scuole gestiscono il fondo loro assegnato con obbligo di rendiconto, da inviare al competente ufficio del Servizio Risorse Finanziarie, entro il 10/2 successivo alla chiusura dell'esercizio, con restituzione dell'eventuale avanzo di gestione alla Civica Tesoreria.

4. L'esercizio finanziario ha durata annuale e coincide con l'anno solare.

5. Le scuole possono inoltre incassare proventi per la vendita di oggetti prodotti all'interno dell'attivita' didattica dell'Istituto (e pertanto al di fuori dell'ambito IVA). Tali somme potranno essere utilizzate direttamente dall'Istituto per l'acquisto di materiale didattico.

Articolo 2 - Gestione del fondo

1. La gestione del fondo e' di competenza del dirigente scolastico coadiuvato dal consiglio di Istituto di ogni singola scuola.

2. Il Consiglio di Istituto al suo interno nomina la Giunta Esecutiva che ha il compito di formulare il bilancio di previsione entro il 31/10 da sottoporre entro il 15/11 al Consiglio di Istituto per l'approvazione; il Consiglio ha inoltre il compito di approvare le eventuali variazioni al bilancio di previsione.

3. Il Consiglio di Istituto approva entro il 31/1 il Conto Consuntivo delle singole scuole che viene conservato agli atti.

4. Il Consiglio di Istituto ha la facolta' di incrementare le quote di partecipazione degli allievi nella misura ritenuta necessaria alle esigenze dell'Istituto.

5. La gestione del fondo deve essere effettuata nel rispetto della normativa vigente in materia di contabilita'.

Articolo 3 - Utilizzo del fondo

1. Il fondo, oggetto del presente regolamento, puo' essere utilizzato per provvedere a:

- acquisti e rinnovi di attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, comprese le dotazioni librarie ed i periodici;

- conservazione, manutenzione, riparazione e noleggio delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici;

- acquisto di materiale di consumo attinente alle attivita' didattiche;

- spese per attivita' integrative culturali, ricreative, assistenziali (borse di studio da erogare secondo le modalita' e la normativa vigente) e sportive;

- spese generali di funzionamento amministrativo e didattico e quanto altro necessario per il funzionamento della scuola.

2. Il Capo di Istituto e' autorizzato a spendere direttamente per acquisto di materiale di consumo, per modesti rinnovi e completamenti del materiale didattico, tecnico scientifico di dotazioni librarie e periodici e per ogni intervento necessario a garantire il funzionamento dell'Istituto fino all'importo di Lire 300.000 per ogni intervento.

3. La gestione dei fondi avviene su conto corrente bancario aperto presso la banca che svolge funzioni di Tesoreria per il Comune di Torino. I depositi dovranno essere limitati alle strette necessita' operative.

4. Non sono consentiti depositi di somme in altri conti o in libretti separati.

Articolo 4 - Contabilita' amministrativa

1. La contabilita' generale e' impostata sui seguenti libri contabili, numerati e vidimati dall'Ufficio competente del Servizio Risorse Finanziarie:

- libro cassa: su di esso vengono registrati gli accrediti, le spese effettuate con emissione di assegni, i versamenti alla Civica Tesoreria, i prelievi a favore della cassa contanti;

- registro contanti: su di esso vengono registrati i successivi prelievi dal conto banca e le piccole spese effettuate per contanti.

2. Le registrazioni devono essere effettuate in ordine cronologico.

3. Ad ogni registrazione corrisponde un documento giustificativo, numerato progressivamente. Il numero d'ordine e' riportato a fianco di ogni registrazione.

4. Non sono ammesse cancellature, abrasioni, ne spazi vuoti. Le correzioni debbono essere fatte con inchiostro rosso e le parole e le cifre errate debbono rimanere visibili sotto la sbarratura in rosso. Le correzioni debbono essere convalidate con la firma del Capo di Istituto o dell'addetto di segreteria incaricato della tenuta dei registri contabili.

5. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rimanda al Regolamento di contabilita' attualmente in vigore.

Articolo 5 - Verifiche e controlli contabili

1. L'Ufficio Competente del Servizio risorse Finanziarie, oltre al controllo del rendiconto del fondo, provvedera' ad effettuare le verifiche che riterra' opportune in merito alla gestione delle civiche scuole secondarie.