N. 237

CITTA' DI TORINO
SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE

RACCOLTA DEI REGOLAMENTI MUNICIPALI

REGOLAMENTO PER LA COLLOCAZIONE DI CHIOSCHI PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE LEGGE 287/1991 E COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE LEGGE 112/1991

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 11 novembre 1996 (mecc. 9605121/16) esecutiva dal 6 dicembre 1996.

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INDICE

Articolo 1 - Definizione di chiosco

Articolo 2 - Ambito di applicazione

Articolo 3 - Concessione. Modalita' per le richieste

Articolo 4 - Caratteristiche del chiosco

Articolo 5 - Tipologie dei siti

Articolo 6 - Criteri di collocazione

Articolo 7 - Rilascio della concessione

Articolo 8 - Sanzioni

Articolo 9 - Norma transitoria


ARTICOLO 1 - Definizione di chiosco

1. Ai fini e per gli effetti del presente regolamento, per chiosco si intende quel manufatto isolato, di dimensioni contenute, generalmente prefabbricato e strutturalmente durevole, tradizionalmente concepito per la vendita di generi diversi, posato su suolo pubblico, ovvero privato gravato di servitu' di uso pubblico a seguito di concessione a titolo precario rilasciata dalla Civica Amministrazione.

ARTICOLO 2 - Ambito di applicazione

1. La presente regolamentazione definisce le caratteristiche formali e dimensionali dei chioschi, individua le tipologie delle ubicazioni possibili nell'ambito del territorio della Citta' di Torino, con esclusione della zona Centrale, gia' regolamentata con il Regolamento dei "Chioschi per l'area Centrale" approvato con Deliberazione n. mecc. 9505525/21, nonche' la procedura per il conseguimento della specifica concessione a titolo precario.

2. Le presenti disposizioni si applicano ai chioschi per le attivita' di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla Legge 287/1991 e per le attivita' commerciali di cui alla Legge 112/1991.

ARTICOLO 3 - Concessione. Modalita' per le richieste

1. I soggetti interessati all'ottenimento della concessione per la collocazione del chiosco dovranno ottenere preventiva concessione del Sindaco, giusto quanto in materia disposto dalla normativa edilizia, dal presente Regolamento, dal Regolamento di Polizia Urbana, dal Decreto Legislativo 30 Aprile 1992, n. 285, "Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni e dal relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione.

2. Al fine dell'ottenimento della concessione di cui al comma precedente, l'interessato dovra' presentare al Settore Amministrativo XVII Edilizia Privata, formale istanza in bollo, indirizzata al Sindaco, corredata dalla seguente documentazione:

a) progetto in sei copie, di norma in scala 1:50, nel quale, con le caratteristiche della struttura, siano opportunamente evidenziati tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata, nonche' l'indicazione della disciplina di sosta o divieto dell'area su cui il chiosco viene ad interferire ovvero l'eventuale presenza di fermate del mezzo pubblico, di passaggi pedonali, accessi carrai.
Dovranno prodursi planimetrie dell'area (estratto di P.R.G. in scala 1:5.000 di carta tecnica della Citta' in scala 1:1.000 ed illustrazioni in scala 1:200 dell'esatta ubicazione del chiosco con quote riferite a fili stradali e/o di fabbricazione, piante, prospetti e sezioni dell'installazione proposta, con i necessari riferimenti all'edificato circostante). Gli elaborati dovranno essere redatti da tecnico abilitato alla professione;

b) parere favorevole degli Enti competenti per collocazioni in luoghi soggetti a vincoli;

c) relazione scritta in sei copie;

d) fotografie a colori in sei copie (formato minimo cm. 9.00x12.00 non tipo "Polaroid") del luogo interessato dall'inserimento proposto;

e) copia della ricevuta di versamento dell'ICIAP, quando l'istanza riguardi o la semplice sostituzione o la sostituzione con rilocalizzazione di un chiosco esistente.
Il chiosco autorizzato dovra', a cura e spese del titolare dell'esercizio pubblico, essere temporaneamente rimosso qualora si verifichi la necessita' di intervenire sul suolo o nel sottosuolo pubblico con opere di manutenzione.

f) parere favorevole espresso dalla competente autorita' sanitaria.

ARTICOLO 4 - Caratteristiche del chiosco

1. Le caratteristiche formali e dimensionali dei nuovi chioschi dovranno rispondere a quanto specificamente previsto dal progetto di chiosco polifunzionale della "SOTTSASS ASSOCIATI" adottato dalla Citta' con deliberazione n. mecc. 8307663/32, con l'eccezione di quelli proposti nelle aree contigue ai mercati ed all'interno di aree verdi.

2. I chioschi per tali aree, da realizzare comunque nel rispetto delle caratteristiche richiamate al comma 1 del presente articolo dovranno essere realizzati in modo tale da consentire l'accesso al pubblico ai servizi igienici dall'esterno del chiosco. La manutenzione e gestione di tali servizi igienici rimane a cura e spese del concessionario del chiosco.

3. Il mancato rispetto di questa condizione determinera' la decadenza della concessione.

4. La Citta' si riserva di richiedere caratteristiche formali e dimensionali alternative al modello di cui al comma 1 per ambiti di particolare valore ambientale.

ARTICOLO 5 - Tipologie dei siti

1. I chioschi potranno essere collocati esclusivamente:

1) Nelle zone di nuovi insediamenti residenziali con scarsita' di locali utilizzabili per l'insediamento di attivita' commerciali;

2) Su banchine non delimitanti carreggiate soggette a traffico intenso. Il posizionamento dovra' avvenire ad una distanza non inferiore a metri 3.00 dalle carreggiate veicolari e dalle alberature esistenti misurate da ogni punto della proiezione della copertura e a metri 12.00 dalle intersezioni stradali;

3) Nelle aree verdi a condizione che il chiosco insista su una superficie calpestabile almeno 10 volte superiore alla superficie coperta del chiosco.
Eccezionalmente, nel caso che l'inserimento del chiosco penalizzi per estensione il patrimonio verde della Citta', il Concessionario sara' tenuto ad indennizzare, secondo valutazione effettuata dal Servizio Giardini - Alberate, un proporzionato miglioramento qualitativo del verde penalizzato dall'intervento o in alternativa in aree verdi limitrofe.

4) Su aree contigue a quelle dei mercati esclusivamente per l'attivita' di somministrazione nel rispetto dei punti precedenti. Eventuali deroghe dovranno di volta in volta essere valutate dagli uffici competenti.

ARTICOLO 6 - Criteri di collocazione

1. L'installazione del chiosco sara' ammissibile quando sia rispettosa delle norme del Nuovo Codice della Strada e la sua presenza sul suolo pubblico non costituisca ostacolo diretto o indiretto al movimento pedonale e veicolare.

2. Il chiosco, da realizzare secondo le tipologie di cui all'art. 4, dovra' possedere caratteristiche dimensionali compatibili con quanto indicato nelle norme precedenti, adeguandosi alle dimensioni dello spazio disponibile per l'inserimento.

3. Il chiosco non sara' ammissibile in aree - o a ridosso delle medesime - destinate, anche se solo stagionalmente, a dehors ed in prossimita' di spazi gia' assegnati all'esercizio del commercio su aree pubbliche fatto salvo quanto previsto dal punto 4 dell'art. 5.

4. Il ripristino delle superfici di suolo pubblico manomesse e tutte le modifiche di marciapiedi e banchine conseguenti al collocamento dei manufatti in questione saranno eseguiti dalla Citta' ed addebitati al richiedente.

ARTICOLO 7 - Rilascio della concessione

1. La concessione per l'installazione del chiosco anche se rilasciata secondo le norme del presente regolamento non costituisce titolo per l'ottenimento dell'autorizzazione commerciale ai sensi delle Leggi 287/1991 e 112/1991.

2. La realizzazione del manufatto sara' vincolata all'ottenimento dell'autorizzazione commerciale.

3. In caso di non ottenimento la concessione edilizia decade a tutti gli effetti.

ARTICOLO 8 - Sanzioni

1. La concessione e' revocabile anche quando per omessa manutenzione o uso improprio la struttura concessa risulti disordinata o degradata, nonche' quando la medesima abbia subito modificazioni rispetto al progetto.

2. L'occupazione abusiva degli spazi pubblici, con esposizione di merci o mezzi pubblicitari non autorizzati, comportera' l'applicazione delle sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada e dal Regolamento di Polizia Urbana della Citta' di Torino.

ARTICOLO 9 - Norma transitoria

1. Le disposizioni presenti costituiscono regolamentazione degli interventi ex novo.

2. I casi di situazioni esistenti costituenti problemi di compromissione ambientale e/o intralcio alla circolazione, (per collocazione - chioschi addossati a cortine murarie, alberate, chioschi in contrasto col presente regolamento con disposizioni entrate in vigore successivamente al rilascio della concessione, ecc...), dovranno essere eliminati, consentendo al concessionario di individuare delle nuove soluzioni in conseguenza del presente regolamento.


ALLEGATO A - ITER PRATICHE

1) domanda del privato al Settore Amministrativo XVII Edilizia

2) il Settore Amministrativo XVII trasmette la pratica al Settore XIII Commercio - Sezione Aree Pubbliche perche' sia verificato che la collocazione proposta non sia in prossimita' di spazi gia' assegnati all'esercizio del commercio ambulante, o in contrasto con quanto previsto al precedente art. 6.
Riavuta la pratica dal Settore Amministrativo XIII Commercio, il Settore Amministrativo XVII trasmette la pratica al Settore Tecnico VII che dopo il parere di competenza trasmette la pratica al Settore VIII.
Il Settore VIII provvede ad acquisire i pareri dai Settori sottoindicati:

- Settore Tecnico XIII Verde Pubblico (quando il chiosco insiste su aree verdi o alberate)
- Settore Tecnico IX Viabilita', Traffico e Parcheggi
- Settore Tecnico XV Arredo Urbano
- Settore Tecnico III Suolo Pubblico
- Settore Tecnico IV Ponti Canali e Fognature
- Parere C.I.E.

3) il Settore Tecnico VIII redige referto finale che trasmette al Settore Amministrativo XVII Edilizia Privata

4) il Settore Amministrativo XVII Edilizia Privata predispone la deliberazione autorizzativa per il rilascio della concessione in precario condizionata all'ottenimento dell'autorizzazione commerciale da parte del Settore Amministrativo XIII Commercio.