N. 211
Articolo 1 - Finalità
Articolo 2 - Requisiti
Articolo 3 - Presentazione della domanda
Articolo 4 - Iscrizione al Registro
Articolo 5 - Aggiornamento del Registro
Articolo 6 - Vigilanza sul Registro
Articolo 7 - Forme di pubblicità
Articolo 8 - Segreteria
1. Ai sensi dell'articolo 9 comma 3 dello Statuto della Città, è istituito presso il Comune il Registro delle Associazioni per riconoscere, valorizzare, tutelare le associazioni liberamente costituite, operanti sul territorio cittadino e per agevolarne i rapporti di comunicazione e di collaborazione con l'Amministrazione Civica.
1. Qualsiasi associazione, anche se priva di personalità giuridica, ha diritto all'iscrizione nel Registro, purché non abbia scopo di lucro ed i fini perseguiti e le attività svolte siano conformi alla Costituzione ed alle Leggi.
1. La domanda di iscrizione nel Registro delle Associazioni deve essere debitamente compilata in ogni sua parte sul modulo-tipo predisposto dall'Amministrazione e sottoscritta dal legale rappresentante o dal presidente.
2. La domanda, alla quale dovrà essere allegato l'atto costitutivo e, ove esista, lo statuto, dovrà attestare la sussistenza dei requisiti ed indicare chiaramente le finalità e le caratteristiche dell'associazione, il numero degli aderenti, la struttura organizzativa, le modalità di attribuzione delle cariche associative, l'eventuale obbligatorietà del bilancio annuale.
3. La scheda di iscrizione contenente le notizie relative all'associazione deve essere firmata dal Presidente o Rappresentante Legale e consegnata unitamente alla fotocopia del documento di identità.
4. A tal fine le informazioni ed il modulo sono reperibili e scaricabili dal sito della Città di Torino.
1. L'iscrizione al Registro è effettuata, con deliberazione della Giunta Comunale, in base al numero delle richieste complete pervenute in un lasso di tempo che può variare dai 60 ai 90 giorni dalla data di ricezione.
2. Il termine è sospeso in caso di richiesta di integrazione della documentazione e riprende a decorrere dalla data di nuova ricezione della stessa.
3. La domanda può essere respinta in sede istruttoria, per l'inesistenza dei requisiti di cui all'articolo 2 con comunicazione motivata da parte dell'ufficio preposto, mentre con provvedimento motivato la Giunta Comunale, per il venir meno dei requisiti richiesti o per l'inosservanza di quanto previsto dal susuccessivo articolo 5, può altresì disporre motivatamente la cancellazione dal Registro.
4. Vengono inserite di diritto, qualora lo richiedano espressamente con dichiarazione autocertificata, le associazioni di volontariato iscritte all'apposito registro della Regione Piemonte, nonché quelle iscritte in ulteriori registri previsti da leggi regionali nell'ambito delle finalità di cui al presente regolamento.
5. Il provvedimento di iscrizione al Registro o
di cancellazione dallo stesso o di reiezione della domanda di
iscrizione viene notificato al soggetto interessato per posta
elettronica, se reperibile all'indirizzo depositato in sede di
iscrizione, od a mezzo di raccomandata, inviata entro i quindici
giorni successivi dall'avvenuta pubblicazione del relativo atto.
Il suddetto provvedimento di iscrizione dovrà essere conservato
a cura dell'associazione come documento ufficiale attestante l'avvenuto
inserimento nell'Albo.
6. L'iscrizione al Registro non determina particolari diritti per le Associazioni iscritte.
1. Annualmente tutte le Associazioni iscritte sono tenute ad inviare una relazione sull'attività svolta, nonché a comunicare eventuali variazioni (indirizzo, telefono, composizione, statuto, ...), ai fini dell'aggiornamento del Registro e dell'eventuale erogazione di contributi finanziari, in ottemperanza all'articolo 86 comma 1 del vigente Statuto.
2. Qualora per due anni consecutivi l'attività non potesse essere documentata o non pervenisse la relazione annuale o l'associazione non fosse rintracciabile ai recapiti dichiarati, è prevista la cancellazione d'ufficio dall'Albo.
3. La relazione annuale deve essere trasmessa o consegnata direttamente all'ufficio Registro Associazioni entro il primo trimestre successivo all'anno di riferimento.
1. La vigilanza sul Registro è esercitata dalla "Commissione comunale di vigilanza sull'attuazione dei diritti di partecipazione e di accesso" di cui all'articolo 23 dello Statuto della Città.
1. Al fine di dare la massima pubblicizzazione, dei requisiti e delle modalità delle domande di iscrizione e dell'elenco delle associazioni inserite, viene predisposta sul sito web della Città di idonea informativa e modulistica.
2. Il trattamento dei dati è finalizzato unicamente alla formazione del pubblico Registro Associazioni, pertanto il responsabile dell'associazione può avvalersi dei diritti di cui alla vigente normativa sulla Privacy.
1. L'Ufficio Registro delle Associazioni presso il Comune di Torino cura la tenuta e l'aggiornamento del Registro provvedendo ai correlati obblighi ed adempimenti prescritti.
2. Periodicamente inoltre provvede all'aggiornamento dei dati ed alla pubblicazione dell'elenco delle associazioni iscritte sul sito web della Città.