Divisione Servizi Culturali
Settore Affari Generali e Manifestazioni
n. ord.174
2003 06741/001
OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO DEL REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI.
Proposta del Sindaco Chiamparino.
Con deliberazione del Consiglio Comunale in data 27 febbraio
1995, esecutiva dal 24 marzo 1995, è stato approvato il
Regolamento del Registro delle Associazioni ai sensi dellart.
11, comma 3 dello Statuto al fine di agevolare i rapporti di comunicazione
tra lAmministrazione e le libere forme associative.
Tenuto conto che in ottemperanza allo Statuto che prevede la tenuta
e laggiornamento di un "Registro delle Associazioni",
è stato istituito "lUfficio Registro delle Associazioni"
che provvede ai correlati obblighi ed adempimenti prescritti.
Riscontrato che dal momento dellistituzione dellapposito
registro le associazioni iscritte sono più di milleduecento
e che lo stesso si è rivelato un utile mezzo di comunicazione
con lAmministrazione e di interesse per la collettività,
per rendere detto albo un aggiornato strumento informativo, valorizzandone
i contenuti specialmente in considerazione della valenza di pubblico
interesse, al fine di depurarlo dalle annotazioni relative ad
enti non più operativi , è emersa la necessità
di un adeguamento del testo del vigente Regolamento: in particolare
gli artt.5 comma 1, 7 e 8 (all. 1 - n. ).
Per le ragioni suesposte si rende necessario procedere ad una
integrazione come segue:
Art. 5: "Annualmente, lAmministrazione richiede a tutte
le associazioni iscritte una relazione sullattività
svolta, ai fini dellaggiornamento del Registro. Ove per
due anni di seguito non potesse essere documentata alcuna attività,
lufficio proporrà la cancellazione dallAlbo.
Le Associazioni dovranno rispondere entro 60 giorni.
Art. 7: "Al fine di agevolare leffettiva conoscenza
da parte delle associazioni dellavvenuta istituzione del
Registro, dei requisiti e delle modalità delle domande
di iscrizione, se ne assicura la massima pubblicità anche
attraverso inserimento sul sito web della Città di idonea
informativa e del modulo di iscrizione.
Art. 8: Lufficio Registro delle Associazioni del Settore
Affari Generali e Manifestazioni cura la tenuta e laggiornamento
del Registro provvedendo ai correlati obblighi ed adempimenti
prescritti.
Ai sensi del Regolamento del Decentramento art. 43 comma 1 e art.
44, sulla presente proposta di deliberazione sono stati raccolti
i pareri dei Consiglii di Circoscrizione.
Hanno espresso parere favorevole le Circoscrizioni: 1 - 2 - 6
- 7 - 8 - 9 - 10 (all. 2-8 - nn. ).
Hanno espresso parere favorevole condizionato le Circoscrizioni
3 - 4 - 5 (all. 9-11 - nn. ), osservazioni che vengono accolte
e che saranno oggetto di successivi adempimenti.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella
competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
Richiamando le argomentazioni esposte in premessa:
di approvare le seguenti modifiche degli artt. 5 comma 1, 7 e
8 per il "Registro delle Associazioni".
Art. 5: "Annualmente, lAmministrazione richiede a tutte
le associazioni iscritte una relazione sullattività
svolta, ai fini dellaggiornamento del Registro. Ove per
due anni di seguito non potesse essere documentata alcuna attività,
lufficio proporrà la cancellazione dallAlbo.
Le Associazioni dovranno rispondere entro 60 giorni.
Art. 7: "Al fine di agevolare leffettiva conoscenza
da parte delle associazioni dellavvenuta istituzione del
Registro, dei requisiti e delle modalità delle domande
di iscrizione, se ne assicura la massima pubblicità anche
attraverso inserimento sul sito web della Città di idonea
informativa e del modulo di iscrizione.
Art. 8: Lufficio Registro delle Associazioni del Settore
Affari Generali e Manifestazioni cura la tenuta e laggiornamento
del Registro provvedendo ai correlati obblighi ed adempimenti
prescritti.
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità
contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti
o indiretti sul Bilancio.
1. Ai sensi del terzo comma dell'articolo 11 dello Statuto, è istituito presso il Comune il Registro delle Associazioni al fine di agevolare i rapporti di comunicazione e di collaborazione tra l'Amministrazione e le libere forme associative operanti nella Città.
1. Qualsiasi associazione, anche se priva di personalità giuridica, ha diritto all'iscrizione nel Registro purché non abbia scopo di lucro ed i fini perseguiti e le attività svolte siano conformi alla Costituzione e alle Leggi.
1. La domanda di iscrizione nel Registro delle Associazioni
deve essere indirizzata al Sindaco, redatta in carta semplice
sulla base di un modulo-tipo predisposto dall'Amministrazione
e sottoscritta con firma autenticata dal legale rappresentante.
2. La domanda, alla quale dovrà essere allegato l'atto
costitutivo ovvero, ove esista, lo statuto, dovrà attestare
la sussistenza dei requisiti ed indicare chiaramente le finalità
e le caratteristiche dell'associazione, il numero degli aderenti,
la struttura organizzativa, le modalità di attribuzione
delle cariche associative, l'eventuale obbligatorietà del
bilancio annuale.
1. L'iscrizione al Registro è disposta, con deliberazione
della Giunta Comunale, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento
della domanda.
2. Il termine è sospeso in caso di richiesta di integrazione
della documentazione e riprende a decorrere dalla data di ricezione
degli elementi richiesti.
3. La domanda può essere respinta, per l'inesistenza dei
requisiti di cui all'articolo 2, con provvedimento motivato della
Giunta Comunale, la quale, per il venir meno dei requisiti richiesti
o per l'inosservanza di quanto previsto dal successivo articolo
5, può altresì disporre motivatamente la cancellazione
dal Registro.
4. Vengono inserite di diritto, qualora lo richiedano espressamente
con dichiarazione autocertificata, le associazioni di volontariato
iscritte all'apposito registro della Regione Piemonte, nonché
quelle iscritte in ulteriori registri previsti da leggi regionali
nell'ambito delle finalità di cui al presente regolamento.
5. Il provvedimento di iscrizione al Registro o di cancellazione
dallo stesso o di reiezione della domanda di iscrizione viene
notificato al soggetto interessato a mezzo di raccomandata con
avviso di ricevimento inviata entro i quindici giorni successivi
all'adozione.
6. L'iscrizione al Registro non determina particolari diritti
per le Associazioni iscritte.
1. Annualmente l'Amministrazione richiede a tutte le Associazioni
iscritte, una relazione sull'attività svolta, ai fini esclusivamente
dell'aggiornamento del Registro. Ove per due anni di seguito non
potesse essere documentata alcuna attività, l'ufficio proporrà
la cancellazione dall'Albo.
2. Le Associazioni dovranno rispondere entro 60 giorni.
1. La vigilanza sul Registro è esercitata dalla "Commissione comunale di vigilanza sull'attuazione dei diritti di partecipazione e di accesso" di cui all'articolo 21 dello Statuto della Città.
1. Al fine di agevolare l'effettiva conoscenza da parte delle associazioni dell'avvenuta istituzione del Registro, dei requisiti e delle modalità delle domande di iscrizione, se ne assicura la massima pubblicità anche attraverso inserimento sul sito web della Città di idonea informativa e del modulo di iscrizione.
1. l'Ufficio Registro delle Associazioni del Settore Affari
Generali e Manifestazioni cura la tenuta e l'aggiornamento del
Registro provvedendo ai correlati obblighi ed adempimenti prescritti.