N. 208

CITTA' DI TORINO
SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE

RACCOLTA DEI REGOLAMENTI MUNICIPALI

ALLEGATO AL REGOLAMENTO
PER L'ELEZIONE DELLA CONSULTA COMUNALE ELETTIVA PER I CITTADINI STRANIERI ED APOLIDI RESIDENTI A TORINO

STATUTO DELLA CONSULTA COMUNALE ELETTIVA PER I CITTADINI STRANIERI ED APOLIDI RESIDENTI A TORINO

Articolo 1 - ISTITUZIONE
Articolo 2 - FINI
Articolo 3 - ORGANI
Articolo 4 - ASSEMBLEA
Articolo 5 - IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA
Articolo 6 - L'UFFICIO DI PRESIDENZA
Articolo 7 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA
Articolo 8 - MODIFICAZIONI DELLO STATUTO
Articolo 9 - REGOLAMENTO INTERNO
Articolo 10 - VALIDITÀ DELLE SEDUTE E DELLE DELIBERAZIONI
Articolo 11 - SEDE
Articolo 12 - MEZZI
Articolo 13 - INSEDIAMENTO
Articolo 14 - SCIOGLIMENTO
Articolo 15 - NORME TRANSITORIE


Articolo 1 - ISTITUZIONE

È istituita dal Comune di Torino con deliberazione del Consiglio Comunale n. 322 in data 4 ottobre 1994 la Consulta Comunale elettiva per i cittadini stranieri ed apolidi residenti a Torino, con riferimento alle Leggi n. 49/1987 ("Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo"), n. 943/1986 ("Norme in materia di collocamento e di trattamento dei lavoratori extracomunitari e contro le immigrazioni clandestine") e n. 39/1990 ("Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato"), nonché della Legge Regionale 8 novembre 1989 n. 64 ("Interventi regionali a favore degli immigrati extracomunitari residenti in Piemonte"), e della ratifica avvenuta con Legge 8 marzo 1994 n. 203 dal Parlamento italiano, della convenzione del Consiglio d'Europa sulla "partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale", fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992 limitatamente ai capitoli A e B.

Apposito regolamento disciplina le modalità di elezione ed i rapporti con gli organi del Comune.

Articolo 2 - FINI

La Consulta Comunale elettiva per i cittadini stranieri e apolidi residenti. a Torino è organo consultivo del Consiglio e della Giunta Municipale. Ad essi presenta pareri sulle proposte di deliberazioni più significative che incidono sulle condizioni degli stranieri a Torino.

Si propone come punto di informazione, di aggregazione e di confronto per i gruppi ed i singoli interessati ai problemi ed alle opportunità create dalla presenza degli stranieri a Torino nei suoi vari aspetti: istruzione, salute, mondo del lavoro, tempo libero servizi; con particolare attenzione all'incontro e al dialogo tra differenti culture ed alle iniziative per la prevenzione di ogni forma di xenofobia e razzismo.

Raccoglie informazioni nei predetti campi, o direttamente, con ricerche autonome, o a mezzo delle strutture amministrative comunali; promuove dibattiti ed incontri.

Tramite la sua segreteria fornisce le informazioni ed il supporto necessario per l'esercizio da parte di tutti gli stranieri residenti nella Città, singoli ed associati, dei diritti di partecipazione, di accesso ed informazione previsti dalle leggi e dallo STATUTO Comunale e spettanti a tutti i residenti.

Inoltre fornisce la consulenza necessaria alle Associazioni di stranieri per la redazione dei progetti relativi ad attività per le quali si richiedono contribuiti alla Città.

Il Presidente della Consulta deve essere informato almeno due giorni prima delle riunioni della Commissione per le relazioni internazionali del Comune di Torino, nonché di quelle di altre Commissioni consiliari qualora abbiano all'ordine del giorno materie riguardanti specificamente o prevalentemente gli immigrati.

La Consulta, qualora l'Assemblea lo deliberi, ha diritto di ottenere entro 30 giorni un incontro con gli Assessori, o con una Commissione Consiliare, o con la Conferenza dei Capigruppo.

Articolo 3 - ORGANI

Sono organi della Consulta Comunale elettiva per i cittadini stranieri ed apolidi residenti a Torino:
-   l'Assemblea;
-   l'Ufficio di Presidenza, composto dal Presidente, 1 Vice Presidente, e 3 membri eletti dall'Assemblea;
-   eventuali Commissioni di lavoro, (per gli specifici problemi inerenti il lavoro, la casa, l'istruzione, eccetera).

L'Amministrazione provvederà a dotare la Consulta di un'idonea segreteria amministrativa. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche.

Articolo 4 - ASSEMBLEA

Sono componenti dell'Assemblea i candidati dichiarati eletti dalla Commissione elettorale a seguito di elezione svolte secondo le modalità contenute nel relativo Regolamento

Articolo 5 - IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA

Il Presidente viene eletto dall'Assemblea nella sua prima riunione. a maggioranza assoluta dei componenti. Se dopo tre votazioni non viene raggiunta la maggioranza richiesta, è sufficiente la maggioranza dei presenti. Dura in carica un anno; alla scadenza dell'incarico può essere rieletto.

In assenza del Presidente ne fa funzioni il Vice Presidente.

Articolo 6 - L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il Vice Presidente e gli altri membri dell'Ufficio di Presidenza vengono eletti dall'Assemblea, subito dopo il Presidente, a maggioranza dei componenti in prima votazione ovvero in eventuale seconda votazione successiva a maggioranza del presentì L'Ufficio di Presidenza dura in carica un anno ed è rinnovabile.

Articolo 7 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

La Consulta Comunale elettiva per i cittadini stranieri ed apolidi residenti a Torino è convocata dal Presidente:
-   di propria iniziativa:
-   su richiesta di tre membri dell'Ufficio di Presidenza;
-   su richiesta dei due quinti dei componenti dell'Assemblea.

La Consulta Comunale elettiva per i cittadini stranieri ed apolidi residenti a Torino o il suo Ufficio di Presidenza possono altresì essere convocati:
-   dal Sindaco;
-   dal Presidente della Commissione per le relazioni internazionali del Comune di Torino, di propria iniziativa o su richiesta della Commissione.

In ogni caso la Consulta Comunale elettiva per i cittadini stranieri ed apolidi residenti a Torino deve riferire sui propri lavori al Consiglio Comunale, o alla Commissione per le relazioni internazionali del Comune di Torino, almeno una volta all'anno.

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria due volte all'anno, nei mesi di marzo e ottobre.

Articolo 8 - MODIFICAZIONI DELLO STATUTO

Lo STATUTO può essere modificato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione. La Consulta Comunale elettiva per i cittadini stranieri ed apolidi residenti a Torino può proporre al Consiglio Comunale la modifica di articoli o commi dello STATUTO, con deliberazione approvata a maggioranza di due terzi dei componenti dell'Assemblea.

Articolo 9 - REGOLAMENTO INTERNO

La Consulta Comunale elettiva per i cittadini stranieri ed apolidi residenti a Torino può darsi un proprio Regolamento interno, integrativo del presente STATUTO non in contrasto con i principi dello stesso.

Articolo 10 - VALIDITÀ DELLE SEDUTE E DELLE DELIBERAZIONI

Le sedute dell'Assemblea sono valide se è presente, in prima convocazione, la maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea. In seconda convocazione, che può avvenire ad almeno 24 ore dalla prima, la seduta è valida se sono presenti almeno un terzo dei componenti l'Assemblea.

Le sedute dell'Ufficio di Presidenza sono valide se sono presenti almeno tre componenti dell'Ufficio stesso.

Ad eccezione delle deliberazioni relative alle proposte di modificazione dello STATUTO della Consulta (per le quali è necessario il voto favorevole dei due terzi dei componenti), le deliberazioni dell'Assemblea e dell'ufficio di Presidenza sono approvate a maggioranza dei presenti.

A parità di voti, in entrambi gli organismi, prevale il voto del Presidente.

Il Presidente ha la facoltà, in caso di parità, di rinviare la votazione della deliberazione a data successiva.

Le deliberazioni della Consulta Comunale elettiva per i cittadini stranieri ed apolidi residenti a Torino non sono vincolanti per il Consiglio Comunale.

Articolo 11 - SEDE

Alla Consulta Comunale elettiva per i cittadini stranieri ed apolidi residenti a Torino verrà assegnata una sede in locali di proprietà comunale.

L'agibilità di altre sedi per riunioni e dibattiti deve essere preventivamente autorizzata dal competente organo Comunale.

Articolo 12 - MEZZI

La Consulta Comunale elettiva per i cittadini stranieri ed apolidi residenti a Torino si avvale per il suo funzionamento amministrativo e per ricerche inerenti i suoi fini istituzionali, del personale e delle attrezzature tecniche che costituiscono la sua segreteria amministrativa, operante presso la sede sovracitata, nonché della collaborazione del Settore Amministrativo Gabinetto del Sindaco che può a sua volta richiedere l'intervento di altri Settori Amministrativi.

Articolo 13 - INSEDIAMENTO

La Consulta Comunale elettiva per i cittadini stranieri ed apolidi residenti a Torino è insediata dal Sindaco.

Articolo 14 - SCIOGLIMENTO

La Consulta resta in carica ordinariamente per tre anni e le nuove elezioni devono essere indette almeno sei mesi prima dello scioglimento.

Il Sindaco procede allo scioglimento della Consulta nei seguenti casi:
-   qualora metà dei componenti risulti decaduta o dimissionaria;
-   in casi eccezionali, su motivata deliberazione approvata dal Consiglio Comunale con la maggioranza dei due terzi dei componenti.

In caso di scioglimento di cui al comma precedente, le nuove elezioni dovranno svolgersi entro i sei mesi successivi.

Articolo 15 - NORME TRANSITORIE

La prima indizione delle elezioni avviene entro sei mesi dalla data di esecutività della presente deliberazione.