N. 208

CITTA' DI TORINO
SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE

RACCOLTA DEI REGOLAMENTI MUNICIPALI

REGOLAMENTO E STATUTO
PER L'ELEZIONE DELLA CONSULTA COMUNALE ELETTIVA PER I CITTADINI STRANIERI ED APOLIDI RESIDENTI A TORINO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 4 ottobre 1994 (mecc. 9404469/01), esecutiva dal 19 dicembre 1994.

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INDICE

Capo I - ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO
Articoli 1 - 2 - 3

Capo II - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE E PUBBLICIZZAZIONE
Articoli 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10

Capo III - SISTEMA ELETTORALE
Articoli 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17

Capo IV - SVOLGIMENTO OPERAZIONI ELETTORALI
Articoli 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27

ALLEGATO - STATUTO DELLA CONSULTA COMUNALE ELETTIVA PER I CITTADINI STRANIERI ED APOLIDI RESIDENTI A TORINO


Capo I - ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

Articolo 1

1.   Alle elezioni della Consulta Comunale elettiva per i cittadini stranieri e apolidi residenti a Torino, di seguito denominata semplicemente Consulta, partecipano le persone che, alla data di svolgimento delle operazioni sono in possesso dei seguenti requisiti:
a)   cittadinanza di un paese straniero o "status" di apolide. Non è elettore chi è in possesso della doppia cittadinanza (italiana e straniera);
b)   possesso di un regolare titolo di soggiorno valido o in corso di rinnovo. I comunitari devono presentare la "carta di soggiorno per i cittadini CEE";
c)   compimento dei 18 anni di età;
d)   iscrizione all'Anagrafe del Comune di Torino da almeno un anno;
e)   non essere incorsi in una delle cause escludenti la capacità elettorale previste dalle norme del Testo Unico approvato con D.P.R. 20 marzo 1967 n. 223 e successive modificazioni in quanto applicabili.

Articolo 2

1.   Sono eleggibili in qualità di membri della Consulta le persone che, alla data fissata per le elezioni:
a)   sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 lettere a, b, c;
b)   risultano essere iscritti all'Anagrafe di un Comune della Provincia di Torino da almeno un anno;
c)   non sono incorsi in una delle cause escludenti la capacità elettorale previste dalle norme del Testo Unico approvato con D.P.R. 20 marzo 1967 n. 223 e successive modificazioni e non sono in alcuna delle condizioni previste dall'articolo 15, comma 1, Legge 19 marzo 1990 n. 15 e successive modificazioni, in quanto applicabili;
d)   non sono membri di altri organismi consultivi in materia di immigrazione costituiti da altri Comuni italiani.

Articolo 3

1.   L'esistenza dei requisiti richiesti per essere elettori deve essere comprovata mediante l'esibizione del permesso di soggiorno o della ricevuta, attestante la presentazione della domanda di rinnovo e della carta d'identità italiana.

2.   L'esistenza dei requisiti richiesti per l'elettorato passivo va comprovata mediante l'esibizione:
a)   dei documenti indicati nel comma precedente;
b)   di dichiarazione in cui il candidato attesta di non essere membro di altri organismi consultivi in materia di immigrazione costituiti da altri Comuni italiani.

3.   L'esistenza delle condizioni previste dall'articolo 1 lettera e) e dall'articolo 2 lettera c) sono verificati d'ufficio.

4.   La perdita di uno dei requisiti di cui all'articolo 2 da parte dell'eletto comporta la sua decadenza dalla carica di membro della Consulta.

Capo II - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE E PUBBLICIZZAZIONE

Articolo 4

1.   Ogni candidatura deve essere sottoscritta da almeno 10 persone aventi i requisiti di cui all'articolo 1.

2.   Ogni elettore può sottoscrivere una sola candidatura.

Articolo 5

1.   Il candidato deposita la sua scheda personale (modulo predisposto dall'Ufficio) ed un simbolo da associare al suo cognome e nome, da lui predisposto o scelto tra quelli predisposti dall'Ufficio. Nella scheda devono essere indicati il cognome, il nome, la data ed il luogo di nascita, la nazionalità e la residenza del candidato, in caratteri latini e nei caratteri della lingua del paese di provenienza del candidato, qualora diversi da quelli latini.

Articolo 6

1.   I sottoscrittori, devono presentarsi in orario di ufficio dal lunedì al sabato entro il termine fissato per il deposito delle candidature, per apporre la firma in calce alla scheda del candidato prescelto.

2.   L'Ufficio presso il quale le candidature devono essere depositate e le firme apposte ed il termine di presentazione verranno adeguatamente pubblicizzati e tempestivamente comunicati alle associazioni di stranieri esistenti.

3.   Tale periodo dovrà essere di tre settimane intere.

Articolo 7

1.   Se nel periodo indicato non vengono depositate e sottoscritte almeno 20 candidature di cittadini stranieri appartenenti ad almeno 10 Paesi (aventi ognuno diritto ad uno o più seggi) o aree geografiche diverse, la Commissione elettorale riapre i termini di presentazione, indicando le nuove date.

Articolo 8

1.   A seguito della riapertura dei termini, è possibile procedere alle elezioni se vengono depositate e sottoscritte nuove candidature che, unite alle precedenti, raggiungano il numero di almeno 19 candidati stranieri appartenenti ad almeno 10 Paesi o aree diverse.

Articolo 9

1.   Se anche con la riapertura dei termini non viene raggiunto il numero minimo di candidature, le elezioni non possono aver luogo. È facoltà della Amministrazione Comunale riproporle decorsi due anni dalla scadenza dell'ultimo termine di cui sopra.

Articolo 10

1.   Il Comune di Torino provvede a pubblicizzare con manifesti, comunicati stampa, ed eventualmente con altre forme di pubblicità radio televisiva:
a)   l'iniziativa nel suo complesso ed i termini e le modalità di presentazione delle candidature;
b)   la lista dei candidati, le modalità di voto e il giorno di svolgimento delle elezioni.

Capo III - SISTEMA ELETTORALE

Articolo 11

1.   I cittadini stranieri di uno stesso Stato, residenti nella Città di Torino in numero compreso tra le 300 e le 1000 unità, hanno diritto ad un seggio.

2.   Qualora tale numero sia compreso tra 1.001 e 2.000 unità spettano due seggi.

3.   Se i residenti dello stesso Paese superano le 2.000 unità hanno diritto a tre seggi.

Articolo 12

1.   I cittadini stranieri appartenenti ad uno stesso Paese, residenti nella Città in numero inferiore alle 300 unità, sono raggruppati per aree geografiche.

Articolo 13

1.   Le aree geografiche sono Africa, America, Asia ed Oceania, Europa Comunitaria ed Apolidi, Europa extracomunitaria.

Articolo 14

1.   A ciascuna area geografica raggruppante i Paesi con meno di 300 residenti, spetta un numero di seggi determinato sulla base della seguente regola: ogni 300 residenti si ha diritto ad un seggio. L'eventuale resto inferiore a tale quota non comporta assegnazione di alcun seggio.

Articolo 15

1.   I cittadini di ogni Paese o Area aventi diritto ad uno o più seggi votano solo per i candidati del proprio Paese e della propria Area.

Articolo 16

1.   Vengono dichiarati eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti, e comunque non meno di 10 preferenze, fino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare al Paese o Area.

Articolo 17

1.   Se i candidati eletti sono in numero inferiore a 10, le elezioni sono invalidate. È facoltà dell'Amministrazione indire nuove elezioni, decorsi almeno sei mesi dalla data di celebrazione della prima consultazione.

Capo IV - SVOLGIMENTO OPERAZIONI ELETTORALI

Articolo 18

1. È istituita la Commissione Elettorale formata dal Dirigente del Gabinetto del Sindaco, dal Segretario Generale del Comune di Torino, dal Responsabile dell'Ufficio Stranieri e Nomadi e dal Dirigente del Settore Elezioni.

2. La Commissione Elettorale deciderà su tutte le controversie insorte nello svolgimento della procedura elettorale, fisserà la data di svolgimento delle elezioni e proclamerà gli eletti.

Articolo 19

1. Le operazioni elettorali si svolgono nel giorno e nel luogo indicati nell'avviso elettorale e sui manifesti elettorali, e durano un solo giorno dalle ore 8 alle ore 20.

2. Le 10 sezioni elettorali sono insediate in una o più scuole allo scopo designate. L'ufficio elettorale è composto di un presidente, di quattro scrutatori, di cui a scelta del presidente, uno assume le funzioni di vice presidente ed uno quelle di segretario.

Articolo 20

1.   La suddivisione degli elettori tra le sezioni elettorali avviene per aree geografiche di provenienza ed all'interno delle stesse, qualora fosse necessario, secondo l'ordine alfabetico delle lettere iniziali dei cognomi.

Articolo 21

1.   Ogni elettore riceve al suo domicilio l'avviso elettorale in più lingue con le indicazioni di cui all'art. 20 e le spiegazioni circa le modalità di voto.

Articolo 22

1.   Per votare l'elettore deve presentare il permesso di soggiorno valido o la ricevuta attestante la presentazione della domanda di rinnovo, e la carta di identità rilasciata dal Comune di Torino, in corso di validità.

2.   Ogni sezione elettorale disporrà dell'elenco degli elettori iscritti nella stessa. Al momento del voto l'elettore apporrà la sua firma sul tabulato in corrispondenza del nome e lo scrutatore annoterà gli estremi della carta di identità.

Articolo 23

1.   Per ogni Paese o Area Geografica avente diritto ad almeno 1 seggio vi sarà una distinta scheda elettorale con indicati i candidati relativi in ordine alfabetico. Per ogni candidato viene indicato il cognome, il nome, e la nazionalità; gli stessi vengono scritti in caratteri latini e nei caratteri della lingua del paese di provenienza del candidato, qualora diversi da quelli latini.

2.   A fianco di ogni nome viene raffigurato il simbolo prescelto dal candidato al momento del deposito della candidatura.

Articolo 24

1.   Ogni elettore può votare per un solo candidato del proprio Paese o Area, apponendo una croce sul simbolo a lato del nome

Articolo 25

1.   Ogni scheda elettorale contenente più di una o nessuna preferenza o segni di riconoscimento viene annullata. Vengono altresì annullate le schede da cui non può essere desunta la volontà dell'elettore.

Articolo 26

1.   I componenti di ciascuna sezione elettorale, dopo la chiusura della stessa, procederanno immediatamente allo spoglio delle schede, trasmettendo i risultati e le schede alla Commissione elettorale.

Articolo 27

1.   I fini, gli organi, le modalità di funzionamento e la durata della Consulta Comunale sono regolati dall'allegato STATUTO.