N. 168

CITTA' DI TORINO
SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE

RACCOLTA DEI REGOLAMENTI MUNICIPALI

REGOLAMENTO IMPIANTI E LOCALI SPORTIVI COMUNALI

Approvato con deliberazione d'urgenza della Giunta Comunale in data 30 marzo 1982 (mecc. 8203507/10) esecutiva dal 4 maggio 1982, ratificata dal Consiglio Comunale in data 21 maggio 1982. Modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale in data 15 novembre 2004 (mecc. 2004 01377/010), esecutiva dal 29 novembre 2004 e 26 settembre 2005 (mecc. 2005 01945/010), esecutiva dal 10 ottobre 2005.

File in formato rtf

Articolo 1

1. Si autorizza la concessione gratuita degli impianti sportivi, senza adozione di deliberazione, per:
a) le attività proprie della Città e delle Circoscrizioni (Pass 15, Pass 60, concorsi, assemblee, ecc.) e le iniziative a favore dei Centri socio - terapeutici, Comunità alloggio ed Educativa territoriale della Città;
b)   le attività sportive promosse dalle istituzioni scolastiche;
c) le attività in favore dei portatori di handicap psichici, organizzate dalle A.S.L.;
d)   le attività sportive agonistiche organizzate dal CRDC;
e)   le attività sportive individuali svolte dai militari di leva;
f) le attività dei soggetti in servizio del "Gruppo Sportivo del Corpo di Polizia Municipale di Torino";
g) le attività della campagna promozionale cittadina, riferita ai ragazzi di età inferiore a 15 anni ed agli adulti di età superiore a 60 anni;
i) le attività sportive individuali svolte dai volontari impegnati nell'organizzazione di manifestazioni internazionali.

Articolo 2

1. Si autorizza la concessione gratuita dell'uso degli impianti sportivi comunali, con adozione, per gli impianti centrali, di deliberazione della Giunta Comunale, e, per gli impianti circoscrizionali, di deliberazione dei Consigli di Circoscrizione, per le attività promosse da Enti, Enti di promozione sportiva ed Associazioni senza fini di lucro, in funzione di progetti finalizzati a:
a)   promuovere l'inserimento di diversabili;
b)   recuperare i giovani in disagio e combattere la devianza legata ai fenomeni delle tossicodipendenze;
c)   promuovere l'inserimento e l'integrazione sociale e culturale degli extracomunitari;
d)   sostenere campagne promozionali cittadine;
e) sostenere manifestazioni sportive di rilevanza internazionale con particolare riferimento ai casi di ottenimento dell'assegnazione della manifestazione a seguito di proposta di candidatura da parte della Città di Torino.

2. I soggetti beneficiari delle concessioni all'uso gratuito degli impianti sportivi, dovranno, al termine dell'attività, relazionare in merito ai risultati dell'iniziativa e al numero di partecipanti e dovranno indicare, nei volantini e nei manifesti e, comunque, in tutte le pubblicazioni relative alla iniziativa, la gratuità dell'utilizzo degli impianti.

Articolo 3

1. Si prevede la riduzione, in misura variabile tra il 10% e il 50%, delle tariffe in vigore, per manifestazioni ed attività sportive e del tempo libero, di particolare interesse cittadino o circoscrizionale.

2. Le riduzioni tariffarie potranno essere concesse su presentazione di idoneo progetto da parte dei soggetti interessati, con particolare riferimento a:
a) attività sportive promozionali rivolte ai giovani di età inferiore ai 15 anni e agli adulti over 60;
b) progetti mirati all'inserimento di soggetti in carico ai servizi sociali della Città.

3. Le richieste per ottenere la riduzione sono valutate ed eventualmente accolte dal Settore Sport per gli impianti centralizzati ed autorizzate con comunicazioni di Giunta.

4. Analoghe richieste relative agli impianti decentrati devono essere inoltrate alle Circoscrizioni e l'autorizzazione relativa alla riduzione è di competenza dei Consigli di Circoscrizione.

5. I soggetti beneficiari delle riduzioni tariffarie dovranno, al termine dell'attività, relazionare in merito ai risultati dell'iniziativa e al numero di partecipanti e dovranno indicare, nei volantini e nei manifesti e, comunque, in tutte le pubblicazioni relative alla iniziativa, le agevolazioni tariffarie ottenute per l'utilizzo degli impianti.

Articolo 4

1. Si autorizzano le riduzioni tariffarie, non cumulabili con altri sconti, fatta eccezione per il punto b) che può essere applicato congiuntamente ai punti a) e a bis), nelle seguenti misure:
a) del 35% sulle tariffe in vigore, nei casi in cui il soggetto beneficiario si assuma l'onere, con l'impiego dei propri assistenti bagnanti, nel numero previsto dalla normativa vigente, della vigilanza sulle attività di vasca praticate nelle corsie assegnate;
a bis) del 5% sulle tariffe in vigore, nei casi in cui il soggetto beneficiario si assuma l'onere, con l'impiego dei propri assistenti bagnanti, della vigilanza anche delle attività delle corsie destinate al nuoto libero;
b) del 40% sulle tariffe in vigore, per l'utilizzo di piscine, per le attività agonistiche, da parte delle Federazioni F.I.N., F.I.P.S.A.S., F.I.S.D. e F.I.TRI. e delle Società loro affiliate.
La riduzione del 40% potrà essere cumulata con quelle di cui ai precedenti punti a) e a bis) e così per una riduzione totale del 75% ovvero dell'80% sulle tariffe in vigore. Le Federazioni chiederanno gli spazi da assegnare in nome delle Associazioni loro affiliate che otterranno tali spazi in assegnazione e provvederanno ai relativi pagamenti nei confronti della Città. Per l'ottenimento della presente riduzione del 40% le Associazioni di ogni Federazione dovranno organizzarsi ed eventualmente coordinarsi tra loro per mettere a disposizione dell'impianto almeno due assistenti di vasca per ciascuna delle Federazioni contemporaneamente presenti su uno stesso impianto;
c) del 50% sulle tariffe in vigore, per l'affitto di tutti gli spazi sportivi a "Sportinsieme" per le attività svolte dai soggetti aventi età compresa tra 15 e 59 anni;
d) del 30% sulle tariffe in vigore, per i militari  in servizio effettivo, appartenenti alla Forze Armate e alle Forze di Polizia, per lo svolgimento di attività sportive individuali;
e) del 50% sulle tariffe in vigore, nei casi in cui il soggetto beneficiario si assuma l’onere, con l’impiego di personale idoneo, della custodia e della pulizia dell'impianto sportivo, ad esclusione degli impianti natatori.

2. Per vigilare sull'utilizzo degli spazi per le attività agonistiche verrà istituita un'apposita Commissione di controllo, che effettuerà verifiche di carattere periodico, almeno mensile, composta da:
- n. 1 rappresentante della relativa Federazione sportiva;
- n. 1 rappresentante del Settore Sport o n. 2 per gli impianti centralizzati;
- n. 1 rappresentante della Circoscrizione presso cui è ubicato l'impianto sportivo interessato alla verifica.

Articolo 5

1. Si approvano, in relazione agli obiettivi della Civica Amministrazione centrale e decentrata:
a) la promozione dello sport come azione sociale, con l'intento di privilegiare, non solo lo sport agonistico ma anche le varie discipline sportive ed in particolare gli "sports minori", intendendo, con tale accezione, gli sports meno conosciuti e praticati;
b) la differenziazione delle tariffe in funzione del tipo di utilizzo, distinguendo tra allenamenti, attività varie (ad esempio, l'organizzazione di concerti, l'utilizzo di spazi per riunioni, ecc.) e manifestazioni sportive, tenendo, altresì, conto della presenza o meno di pubblico pagante e stabilendo, inoltre, che, in caso di presenza di pubblico pagante, le tariffe da applicare prevedano una percentuale sugli incassi a favore della Città;
c) che la Città, relativamente alla pubblicità temporanea in occasione di manifestazioni sportive e non sportive all'interno degli impianti, si riservi il pagamento di un canone sulla base delle superfici occupate, nonché il pagamento di una quota fissa in caso di distribuzione di volantini all'interno delle strutture sportive;
d) la applicazione di tariffe ridotte per gli allenamenti e le partite di campionato;
e) la concessione di agevolazioni per l'utilizzo degli impianti per attività rivolte ai ragazzi di età fino ai 15 anni e over 60;
f) la possibilità di prevedere abbonamenti a seconda delle singole discipline;
g) la modifica delle tariffe, facendo, comunque, in modo che la loro variazione, in aumento o in diminuzione, non sia eccessiva rispetto alle tariffe precedentemente applicate;
h) l'eventuale rimborso per il consumo dell'energia elettrica, per le attività previste in ore serali presso gli impianti sportivi all'aperto;
i) la applicazione di tariffe differenziate a seconda che si tratti di campi da tennis in terra rossa o in materiale sintetico, di impianti coperti o scoperti e, altresì, di campi di calcio tradizionali o in materiale sintetico, nonché di campi per il gioco a "cinque" o a "sette";
l) la applicazione di tariffe differenziate per le piscine, che tengano conto delle dimensioni delle vasche;
k) la concessione di agevolazioni per le attività agonistiche.