N. 111
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 5 giugno 1967, G.P.A. 2 gennaio 1969 - Div. T/San. n. 1859/17.
DENUNCIA E APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SUI CANI. DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE DEI CANI E CATTURA DEI CANI VAGANTI. MISURE NEI CASI DI RABBIA ACCERTATA O SOSPETTA. VACCINAZIONE ANTIRABBICA. FUNZIONAMENTO DEL CANILE MUNICIPALE. VIGILANZA SUI CANILI PRIVATI. PROFILASSI CONTRO L'IDATIDOSI.
1. In applicazione del vigente Testo Unico per la Finanza Locale e del vigente Regolamento di Polizia Veterinaria, tutti i possessori, custodi o comunque detentori di cani sono obbligati a farne denuncia in duplice esemplare agli Uffici comunali della Ripartizione X Imposte e Tasse nel termine di 5 giorni dall'inizio del possesso o della detenzione.
2. La denuncia deve indicare:
a) il cognome, il nome, il domicilio del possessore o detentore
del cane;
b) la dimora del cane, il suo preciso stato segnaletico e l'impiego
a cui l'animale viene destinato (guardia, caccia, custodia di
armenti e greggi ecc.).
Eventuali cambiamenti di proprietà o di dimora del cane,
ovvero la sua scomparsa, debbono essere notificati ai suddetti
Uffici entro il termine massimo di 5 giorni.
3. La denuncia è obbligatoria anche per i possessori o detentori di cani esenti da imposta, e deve essere redatta su apposito modulo, fornito dall'Ufficio ricevente.
4. I cani non denunciati si presumono appartenere, a tutti gli effetti, al capo della famiglia, ovvero al capo o rappresentante dell'Istituto o Ente presso il quale siano stati scoperti, salvo prova contraria.
1. A cura degli Uffici riceventi, la denuncia, di cui al precedente articolo, è comunicata all'Ufficio Veterinario, presso il quale sono istituiti il Registro Comunale dei cani e lo schedario.
2. L'Ufficio Veterinario provvederà al rilevamento dei dati segnaletici per ciascun cane denunciato.
1. L'iscrizione nei ruoli dell'imposta cani si effettua anche per i possessori o detentori di cani esenti, limitatamente all'importo del costo della piastrina, da pagarsi in unica soluzione.
1. La cancellazione dai ruoli dell'imposta cani avviene su richiesta del proprietario o detentore, a partire dall'inizio dell'anno solare successivo. L'imposta è annuale.
2. Nel corso dell'anno la morte del cane o la cessazione del
possesso del medesimo, non consentono la cancellazione dal ruolo
dell'imposta. Alle richieste di cancellazione si devono allegare
i seguenti documenti:
a) in caso di decesso, il certificato di morte del cane,
redatto da un Veterinario Comunale;
b) in caso di cessione, la dichiarazione del nuovo proprietario;
c) in caso di smarrimento o di furto la relativa denuncia
vistata dal Commissariato di P.S. o dalla stazione dei Carabinieri.
1. E' concessa l'esenzione dall'imposta sui cani per le seguenti
categorie:
a) i cani esclusivamente adibiti alla guida dei ciechi,
al trasporto dei mutilati poveri, alla custodia dell'edificio
rurale e del gregge;
b) i cani appartenenti a persone di passaggio nel Comune,
la cui permanenza non si protragga oltre i due mesi, o che paghino
già l'imposta in altri Comuni;
c) i cani lattanti per il periodo di tempo strettamente
necessario all'allattamento e non mai superiore ai due mesi;
d) i cani adibiti ai servizi dell'Esercito e della Pubblica
Sicurezza.
1. L'assegnazione dei cani ad una delle tre categorie previste dall'art. 131 del T.U. per la Finanza Locale, agli effetti della commisurazione del tributo, è subordinata, oltre che alla dichiarazione del proprietario, all'accertamento da parte della Ripartizione X Imposte e Tasse.
2. Le suddette categorie sono le seguenti:
a) cani di lusso o di affezione;
b) cani da caccia e da guardia appartenenti a razze delle
quali è specifica ed effettiva siffatta destinazione;
c) cani tenuti, a scopo di commercio, da commercianti autorizzati.
3. L'assegnazione alla seconda categoria, per i cani da caccia, è subordinata alla condizione che il detentore sia in possesso della relativa licenza di porto d' armi.
1. I possessori o detentori di cani di ogni categoria, anche se esenti da imposta, devono provvedersi della piastrina prescritta dall'art. 36 del T.U. della Finanza Locale e dell'art. 83 del vigente Regolamento dì Polizia Veterinaria, da applicare al collare dell'animale, e devono curare che essa vi rimanga permanentemente attaccata.
2. La piastrina ha la validità di un anno ed è distribuita dagli Uffici Comunali competenti.
3. I possessori o detentori di cani già iscritti a ruolo devono curare il ritiro della piastrina entro il mese di dicembre di ogni anno, per l'anno successivo, sempreché l'Amministrazione non provveda al suo invio a domicilio.
1. Allorché i cani si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico devono essere condotti al guinzaglio, oppure essere muniti di idonea museruola.
2. Per i cani condotti in locali ed in esercizi pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto è obbligatorio l'uso del guinzaglio e della museruola. Quest'ultima dovrà essere confezionata con materiale idoneo e in modo che impedisca al cane di nuocere.
3. Nei ristoranti e nei bar i cani dovranno essere muniti di museruola e condotti al guinzaglio e potranno ricevere il cibo o la bevanda in recipienti metallici esclusivamente destinati a tale fine.
4. I cani lasciati a custodia di autoveicoli in sosta, dovranno essere tenuti in modo che la testa non possa oltrepassare i limiti della sagoma dell'autoveicolo, per non recare danno al pubblico.
1. Sono esenti dall'uso del guinzaglio o della museruola i cani da guardia esclusivamente entro i limiti dei luoghi da sorvegliare, non aperti al pubblico; mentre in quelli aperti al pubblico i cani dovranno essere tenuti legati oppure muniti di idonea museruola.
2. Sono pure esenti dall'uso del guinzaglio e della museruola i cani pastori e da caccia quando vengono rispettivamente utilizzati per la guardia dei greggi, delle mandrie, e per la caccia nonché i cani delle forze armate e delle forze di polizia quando sono utilizzati per servizio.
1. I cani da caccia, quando accompagnano i cacciatori verso i luoghi delle battute e ne ritornano, devono sottostare alle norme previste dall'art. 8.
2. Durante la battuta i cacciatori devono assicurare l'immediato richiamo dei cani.
1. Il servizio di cattura, custodia, sequestro, cessione e soppressione dei cani vaganti è effettuato dal Comune, che provvede con i mezzi ed il personale a disposizione del Canile Comunale, dipendente dall'Ufficio Veterinario.
1. Sono catturati e trasportati al Canile comunale:
a) i cani vaganti senza la prescritta museruola;
b) i cani lasciati liberi o senza museruola in aree private
non recintate;
c) i cani vaganti, sia pur muniti di museruola, durante
i periodi in cui è fatto obbligo di condurli anche a guinzaglio
ai sensi dell'art. 35 del presente Regolamento;
d) i cani circolanti muniti di museruola non conforme alle
caratteristiche di cui al precedente art. 6
par 3;
e) i cani circolanti sprovvisti della piastrina prescritta,
di cui al precedente art. 7. Per i casi contemplati
dalle lettere b) c) d) ed e) la pattuglia del Canile adibita al
rastrellamento dei cani potrà limitarsi all'accertamento
dell'infrazione, contestando, a mezzo dell'Agente di Polizia Veterinaria
addetto alla pattuglia, o del capo pattuglia, la relativa contravvenzione
ai proprietari o detentori, ove siano presenti al momento della
cattura.
1. I cani catturati sono custoditi al Canile Comunale per giorni sei (iniziando dal giorno successivo alla cattura), trascorsi i quali, senza che vengano reclamati dai rispettivi proprietari, sono soppressi con metodi eutanasici o concessi ad istituti scientifici, che ne facciano richiesta, a norma della legge per la Protezione degli animali n. 612 dell'11 aprile 1938, della legge sulla vivisezione n. 924 del 12 giugno 1931 e della Circolare ACIS 16 settembre 1955 n. 94, o ceduti a privati che li richiedano, ove però non ostino ragioni sanitarie, di ordine pubblico o di pericolo per la incolumità delle persone.
1. Il riscatto dei cani è sempre possibile quando non vi si oppongano misure sanitarie.
2. Esso si effettua presso il Canile Comunale nelle ore stabilite
(e non prima del giorno successivo alla cattura) alle seguenti
condizioni:
a) che sia dimostrato l'adempimento degli obblighi tributari,
previsti dall'art. 4 e seguenti del presente
Regolamento;
b) che venga presentata quietanza del pagamento relativo:
1 - al mantenimento giornaliero
del cane
2 - all'indennità di
accalappiamento
3 - alle ammende previste
per eventuali contravvenzioni al disposto degli articoli del Capo
I e del Capo II del Presente Regolamento.
3. Eventuali prestazioni veterinarie, non comprese negli obblighi di ufficio del Sanitario addetto al Canile resesi necessarie per la salute del cane o richieste da privati interessati durante la custodia degli animali od all'atto del loro riscatto, debbono essere liquidate a parte, sulla base della tariffa minima stabilita dall'ordine Provinciale dei Veterinari.
1. Di ogni versamento deve essere rilasciata regolare ricevuta, sulla quale debbono risultare descritti i titoli.
2. L'esattore è tenuto a trascrivere i dati sull'apposito registro ed a rimettere all'Ufficio Ragioneria le somme riscosse.
1. I cani che risultino clinicamente sospetti di rabbia o morsicati da animale rabbioso, sospetto di esserlo o comunque rimasto sconosciuto, non possono essere riscattati entro i 6 giorni previsti dall'art. 13, ma debbono sottostare alle disposizioni stabilite dall'art. 67 del vigente Regolamento di Polizia Veterinaria.
1. Il prezzo di cessione agli Istituti scientifici ed ai privati per i cani catturati e non riscattati dai rispettivi proprietari salvo i casi previsti dagli articoli 86, 87 e 90 del Regolamento di Polizia Veterinaria, viene stabilito dal veterinario incaricato della Vigilanza sul Canile in base ad una valutazione che tenga conto della razza, dell'età e delle condizioni generali dell'animale.
1. I Direttori degli Istituti e Laboratori, nei quali abbiano a compiersi esperimenti di ricerca scientifica, sono tenuti a motivare le ragioni per le quali la scelta del cane è stata considerata indispensabile per la ricerca scientifica ed a dichiarare la impossibilità di avvalersi di animali di altra specie.
2. La motivazione e la dichiarazione di cui sopra devono risultare dal modulo previsto dall'art. 4 della legge sulla vivisezione (12 giugno 1931, n. 924, modificata con la legge 1 maggio 1941, n. 615).
1. I privati debbono fare la propria richiesta sull'apposito modulo, dichiarando di accettare le condizioni in base alle quali viene fatta la cessione.
1. La consegna dei cani concessi ad Istituti scientifici o ceduti a privati viene effettuata presso il Canile, nei giorni e nelle ore fissate dall'Ufficio Veterinario.
1. I cani riscattati e quelli ceduti a privati, non possono uscire dal Canile se non muniti di museruola e condotti al guinzaglio.
2. Possono essere dispensati dalle suddette cautele i cani che vengono trasportati con veicolo chiuso.
1. L'Amministrazione comunale non assume responsabilità per la salute degli animali che, per qualsiasi ragione, vengono trattenuti nel Canile Comunale e per quelli che vengono riscattati o ceduti a privati.
1. I Medici, i Pronto Soccorsi, gli Ospedali, le Cliniche, gli Ambulatori mutualistici ecc. a norma dell'art. 254 del T.U. delle Leggi Sanitarie sono tenuti a denunciare, con la massima sollecitudine, all'Ufficiale Sanitario ogni caso accertato o sospetto di rabbia nell'uomo e ogni caso di morsicatura dell'uomo da parte di cane o altro animale.
2. L'Ufficiale Sanitario, oltre l'attuazione di provvedimenti di propria competenza, deve provvedere a dare tempestiva comunicazione di tali denuncie all'Ufficio Veterinario Comunale.
1. I cani, i gatti e tutti gli animali di specie recettiva alla rabbia, morsicatori di persone o di altri animali, devono essere isolati e tenuti in osservazione per almeno 10 giorni. L'isolamento si effettuerà presso il Canile municipale.
1. L'Ufficio Veterinario può autorizzare l'osservazione a domicilio dell'animale morsicatore, quando il possessore ne faccia espressa richiesta, e allorchè non sussistano circostanze epizoologicamente rilevanti.
2. In caso di osservazione a domicilio l'interessato deve dichiarare di assumersi la responsabilità della custodia dell'animale e l'onere per la vigilanza da parte del Veterinario Comunale.
1. Devono sottostare all'osservazione prevista dall'art. 24 i cani, i gatti e gli animali d'altra specie che, pur non avendo morsicato, presentano sintomi di infezione rapida; i cani, i gatti e gli animali di piccola taglia saranno isolati presso il canile municipale quelli di grossa taglia presso la stalla contumaciale del mercato bestiame: gli animali esotici presso il reparto di isolamento del locale giardino zoologico. Gli animali che presentano tali sintomi saranno mantenuti in vita, al fine di permettere la formulazione della diagnosi, sempreché non rappresentino pericolo.
1. Gli animali in osservazione, sia che abbiano o no morsicato, non potranno essere sottoposti a trattamenti immunizzanti.
1. Il Sindaco, su parere dell'Ufficio Veterinario ordina l'immediato abbattimento degli animali riconosciuti infetti da rabbia.
1. Tutti gli animali venuti a morte o uccisi durante il periodo di osservazione prima che l'Ufficio Veterinario abbia potuto formulare la diagnosi, devono essere sottoposti ad autopsia a cura del Veterinario addetto al Canile ed agli accertamenti diagnostici di laboratorio presso l'Istituto Antirabbico.
2. Gli animali morti per rabbia non possono essere scuoiati e devono essere distrutti presso la locale sardigna, mediante incenerimento.
3. Il locale in cui era isolato un animale riconosciuto rabido o morto per tale malattia, dovrà essere sottoposto ad appropriata disinfezione a cura della Stazione di Disinfezione Comunale.
1. I cani e i gatti morsicati da altro animale riconosciuto rabido, fuggito o rimasto ignoto devono essere immediatamente soppressi, previa ordinanza del Sindaco, ad esclusione di quegli animali che avendo a loro volta morsicato persone o altri animali, dovranno sottostare al prescritto periodo di osservazione di almeno 10 giorni prima di essere abbattuti.
2. Qualora il possessore ne faccia espressa richiesta l'animale anziché essere soppresso può essere tenuto sotto sequestro in osservazione presso il Canile Municipale, in condizioni che non possa nuocere, per il periodo di 6 mesi. Le spese relative sono a carico del possessore dell'animale.
3. Il predetto periodo di osservazione è ridotto a mesi due qualora l'animale si trovi in stato di protezione antirabbica vaccinale precontagio; a mesi tre quando si proceda a vaccinazione antirabbica dell'animale, post contagio, entro 5 giorni dal sofferto contagio per ferite alla testa ed entro 7 giorni per ferite in altra parte del corpo.
4. Qualora l'animale morsicatore di cani, gatti o animali di altra specie sia risultato sano nel prescritto periodo di osservazione di almeno 10 giorni, gli animali morsicati saranno anch'essi prosciolti dal sequestro sanitario.
1. I cani e i gatti morsicati possono essere spostati, con l'osservanza delle norme degli articoli 14 e 15 del vigente Regolamento di Polizia Veterinaria, durante il periodo di osservazione a condizione che lo spostamento avvenga entro 7 giorni dall'avvenuta morsicatura.
1. Nel caso che il cane o il gatto morsicato muoia o venga ucciso durante il periodo di osservazione si dovranno applicare le misure previste dal 2° e 3° comma dell'art. 29.
1. Qualora equini, bovini, bufalini, ovini, caprini e suini vengano morsicati da animali riconosciuti rabidi o rimasti ignoti dovranno sottostare ad un periodo di osservazione di mesi 4.
2. Durante tale periodo gli equini, ed i bovini potranno essere adibiti a lavoro purché posti in condizioni di non nuocere alle persone.
3. Il latte prodotto durante il periodo di osservazione potrà essere destinato al consumo soltanto previa pasteurizzazione.
4. Gli animali in osservazione potranno essere spostati solo previa autorizzazione del Sindaco da concedersi per imprescindibili esigenze di pascolo o per lavori agricoli o per macellazione qualora questa avvenga entro i 5 giorni dalla data della morsicatura.
5. Qualora, durante il periodo di osservazione l'animale per qualsiasi motivo venga abbattuto o muoia dopo il quinto giorno, dovrà essere interamente distrutto essendone vietato lo scuoiamento. La distruzione dovrà avvenire presso la Sardigna Comunale mediante incenerimento.
1. Le disposizioni del precedente articolo sono applicabili, in quanto possibile, nei confronti degli animali di altra specie.
1. Qualora nel territorio del Comune sia stato accertato uno
o più casi di rabbia oppure il transito di un cane rabido,
il Sindaco emanerà ordinanza per l'applicazione, oltre
che delle disposizioni stabilite dai precedenti articoli, anche
delle seguenti misure:
a) per la durata di 60 giorni tutti i cani dovranno essere condotti
sempre muniti di museruola e di guinzaglio; i cani accalappiati
verranno restituiti ai possessori solo se avranno subito presso
il Canile municipale con esito favorevole il periodo di osservazione
di mesi 6, riducibili a mesi 2 qualora i cani vengano sottoposti
a vaccinazione antirabbica post-contagio con le modalità
stabilite dall'art. 30;
b) i possessori di cani dovranno segnalare immediatamente all'Ufficio
Veterinario l'eventuale fuga dei loro animali e il manifestarsi
in essi di qualsiasi sintomo che possa indurre al sospetto della
malattia come ad esempio: cambiamento d'indole, tendenza a mordere,
manifestazione di paresi o paralisi, impossibilità alla
deglutizione.
1. Il Canile Municipale dipende dalla II^ Ripartizione Profilassi e Polizia Veterinaria. Un Veterinario comunale delegato dal Capo Ripartizione sarà addetto al Canile e avrà la responsabilità del suo funzionamento per assicurare il complesso servizio nel settore della profilassi antirabbica.
2. Il Veterinario addetto al canile dipende direttamente dal
Veterinario dirigente la II^ Ripartizione al quale riferisce giornalmente
sull'andamento del servizio e ha l'obbligo di:
a) regolare e disciplinare il servizio di cattura, tenendo conto
del personale e degli automezzi disponibili, nonché delle
zone del territorio comunale nelle quali giornalmente debbono
operare uomini e mezzi;
b) vigilare affinché le operazioni di cattura, il trasporto
ed il ricovero degli animali catturati siano compiuti, non solo
con ogni possibile diligenza, ma anche in modo che gli animali
non abbiano a ricevere danni o maltrattamenti e che durante la
loro permanenza al canile siano convenientemente custoditi;
c) controllare la perfetta tenuta del Registro dei cani e l'aggiornamento
dello schedario, nonché l'esatta registrazione degli animali,
particolarmente per quanto riguarda i dati segnaletici sia all'atto
della loro entrata, che della loro uscita;
d) controllare personalmente l'esattezza dell'elenco dei cani
e dei gatti da sopprimere, presenziando alle operazioni di soppressione
affinché questa venga compiuta nel modo più rapido
e senza inutili e prolungate sofferenze;
e) adempiere a tutti gli obblighi di cui agli articoli 24
- 26 - 29 e 30
del presente Regolamento, nei confronti degli animali in osservazione
con sequestro di rigore;
f) assicurarsi che la razione alimentare giornaliera corrisponda
a quella prevista e venga somministrata agli animali nelle ore
stabilite;
g) accertarsi che il personale dipendente esegua quotidianamente
e con ogni diligenza tutte le operazioni di pulizia e di disinfezione,
in modo che le condizioni igieniche del canile risultino sempre
soddisfacenti;
h) proporre al Capo Ripartizione i provvedimenti necessari, non
solo in caso di manifestazioni di rabbia tra gli animali ricoverati,
in conformità della vigente legislazione sanitaria, ma
anche in riferimento all'insorgenza di altre malattie, trasmissibili
e a tutto quanto possa concorrere a migliorare il servizio;
i) vigilare sulla salute dei cani ricoverati eseguendo gli interventi
terapeutici che si rendono necessari;
l) effettuare il controllo sanitario di quegli animali morsicatori
che ai sensi dell'art. 25 del presente Regolamento
sono stati autorizzati all'osservazione a domicilio;
m) eseguire gli accertamenti, sui cani sospetti di malattie trasmissibili
allo uomo, ai fini diagnostici e profilattici;
n) vigilare ai sensi dell'art. 24 del vigente Regolamento di Polizia
Veterinaria, sui canili gestiti da privati o da Enti a scopo di
ricovero, di commercio o di addestramento.
1. In caso di necessità può essere assegnato in sostituzione od in collaborazione col Veterinario delegato altro medico Veterinario con gli stessi compiti a quello assegnati.
1. Annesso al Canile Comunale funziona un Ufficio di Amministrazione, affidato ad un impiegato amministrativo.
1. L'impiegato amministrativo ha l'obbligo di:
a) provvedere alla tenuta dei registri di carico e scarico del
movimento degli animali, da sottoporre giornalmente al controllo
del veterinario addetto al canile;
b) curare le operazioni contabili inerenti al servizio e la compilazione
dei prospetti statistici;
c) vigilare sul servizio cassa e su tutte le operazioni di riscossione
delle quali è il diretto responsabile;
d) assicurare l'osservanza di tutte le disposizioni di carattere
amministrativo;
e) collaborare col Veterinario addetto nella sorveglianza del
personale, affinché siano assicurati la dovuta disciplina
e l'adempimento di tutte le mansioni affidate.
1. La custodia del canile è affidata ad uno degli accalappiacani con funzione di custode.
2. Egli usufruisce di un alloggio gratuito annesso al canile, con divieto di subconcessione, ed osserva l'orario continuativo cui è tenuto nei giorni feriali.
1. Il custode del canile ha l'obbligo di:
a) curare la pulizia dei locali interni ed esterni del canile
con particolare riguardo ai giacigli, osservando le norme impartite
dal Veterinario addetto circa le periodiche disinfezioni e le
sterilizzazioni degli attrezzi e dei recipienti usati per la somministrazione
del cibo e dell'abbeverata;
b) confezionare e somministrare le razioni alimentari agli animali
ricoverati, secondo le disposizioni del Veterinario responsabile;
c) vigilare che l'accesso al canile, da parte del pubblico, avvenga
nelle ore e secondo le norme stabilite dall'Ufficio Veterinario;
d) evitare che i visitatori abbiano diretto contatto con gli animali
ricoverati specialmente con quelli in osservazione per sospetto
di rabbia o in isolamento per malattie trasmissibili.
1. Il custode è coadiuvato, nell'esercizio di tutte le sue mansioni da due aiuto-custodi. Nel caso in cui il custode, per ferie, malattia o altri giustificati motivi debba assentarsi, il servizio di vigilanza diurna e notturna sarà assicurato mediante un servizio alternato da parte dei due aiuto-custodi e degli accalappiacani.
2. Nelle ore notturne il dipendente dovrà risiedere in canile.
1. Ai fini dell'organizzazione del servizio di cattura, il territorio del Comune è ripartito in zone.
1. Il Veterinario addetto al Canile indica giornalmente le
zone in cui dovranno agire gli accalappiacani sulla base:
1) della disponibilità degli automezzi;
2) delle segnalazioni pervenute all'Ufficio
per la cattura di cani randagi o sospetti di rabbia; avrà
inoltre cura di regolare i turni in modo che i rastrellamenti
nelle singole zone si effettuino sempre di sorpresa.
1. Il servizio di cattura dei cani viene effettuato da accalappiacani divisi in pattuglie.
2. Ogni pattuglia avrà un accalappiacane agente giurato con la funzione di Capo-pattuglia e due accalappiacani. Inoltre a ciascuna pattuglia sarà assegnato un agente di Polizia Veterinaria.
3. Le pattuglie prendono posto in un automezzo ed espletano il servizio sull'itinerario stabilito dal Veterinario addetto.
4. Gli accalappiacani dovranno essere in possesso di regolare patente di guida che consenta agli stessi di condurre a turno gli automezzi addetti al servizio.
1. La Ripartizione X^ LL.PP. provvede agli automezzi e alla loro manutenzione, non chè al carburante ed ai lubrificanti occorrenti.
2. La pulizia sarà curata dagli accalappiacani.
3. La custodia degli automezzi nelle ore notturne e nei giorni festivi avviene in appositi locali presso il canile attrezzati ad autorimessa.
1. Il servizio di accalappiamento esegue anche la cattura dei gatti limitatamente ai casi previsti dagli art. 24, 26 e 30 del presente Regolamento (gatti che hanno morsicato, graffiato persone o animali; gatti che presentano manifestazioni riferibili all'infezione rabida; gatti morsicati da animale riconosciuto rabido fuggito o rimasto ignoto).
2. Nel caso di gatti che siano oggetto di reclamo l'Ufficio Veterinario fornirà, a coloro che ne avranno fatto richiesta, apposite gabbiette-trappola.
3. Alla cattura degli animali debbono provvedere gli interessati i quali rispondono personalmente verso gli eventuali proprietari dei gatti.
4. L'Ufficio Veterinario curerà il successivo trasporto al Canile Municipale.
1. Nel caso che sussista una situazione epidemiologica grave, l'Amministrazione comunale, su proposta del Veterinario capo, provvederà a potenziare il servizio di accalappiamento cani e di vigilanza con l'assegnazione all'Ufficio Veterinario di personale salariato, agenti giurati, tecnici, e con la fornitura di automezzi e di appropriate attrezzature.
1. Qualora sia impossibile effettuare la cattura con il normale sistema del laccio, di cani vaganti, ritenuti pericolosi, il Capo Ripartizione può autorizzare l'uso del fucile o della pistola per narcosi a distanza. Tale intervento dovrà essere effettuato o da un veterinario o da un agente di Polizia Veterinaria o da un accalappiacani, riconosciuti idonei all'uso di tali armi in casi particolari e con l'assistenza di rappresentanti della Forza Pubblica (agenti di P.S. o carabinieri).
1. Ogni agente di Polizia Veterinaria ha il dovere di:
a) impartire l'ordine della cattura di cani qualora ne ravvisi
la necessità;
b) vigilare sull'osservanza da parte dei proprietari e detentori
di cani di tutti gli obblighi previsti dal presente Regolamento;
c) fare osservare che l'itinerario di percorso si mantenga nei
limiti della zona stabilita dall'ordine di servizio giornaliero;
d) redigere, a termine di ogni rastrellamento, un breve rapporto,
dal quale risultino:
1) l'itinerario seguito, con
l'indicazione dell'ora in cui sono state toccate le più
importanti località in esso comprese;
2) le generalità complete
dei proprietari dei cani morsicatori catturati; delle persone
che con detti cani abbiano avuto diretto contatto, delle persone
che comunque abbiano spontaneamente consegnato animali, delle
persone dichiarate in contravvenzione, delle persone alle quali
sono state recapitate comunicazioni d'ufficio.
3) località dove sono
avvenute le catture.
1. Gli agenti di Polizia Veterinaria addetti alla Profilassi antirabbica, sono tenuti a dare la loro piena e incondizionata collaborazione al servizio predetto ed a usare tutti i mezzi a loro disposizione per assicurare la cattura o la consegna al canile comunale dei cani sospetti di rabbia.
1. Gli accalappiacani, quando sono in servizio, devono sempre indossare la prescritta divisa che viene fornita dall'Amministrazione (con gli obblighi stabiliti dal Regolamento Generale per quanto riguarda la sua manutenzione e durata).
2. Il capo di ogni pattuglia partecipa all'accalappiamento di cani randagi dirigendone le operazioni in modo che le stesse si compiano con l'osservanza delle norme previste dai precedenti articoli.
3. Egli inoltre riveste la qualifica di agente giurato e pertanto ha il compito di elevare contravvenzione a carico dei detentori di cani che circolano nelle vie ed in qualunque altro luogo aperto al pubblico, sprovvisti di museruola e non condotti al guinzaglio; con le eccezioni previste dalle disposizioni in vigore.
4. Inoltre il capo-pattuglia potrà, quando si rendesse necessario, sostituire l'agente di Polizia Veterinaria addetto, assumendone i compiti previsti dall'art. 50.
1. Gli accalappiacani, compreso quello a cui è affidata la guida dell'automezzo, sono obbligati a catturare tutti i cani che si rinvengono nelle condizioni previste dall'art. 13 del presente Regolamento ed a catturare in qualunque luogo e tempo, su ordine del veterinario addetto al canile o su indicazione dell'agente di Polizia veterinaria o del capo-pattuglia i cani che sono ritenuti sospetti di rabbia.
1. A tutti i componenti della pattuglia, che per ragioni di servizio devono recarsi fuiori del territorio comunale, viene corrisposta una indennità di trasferta, secondo le norme stabilite dal Regolamento Generale.
1. L'orario settimanale di servizio degli accalappiacani viene distribuito in sei giorni settimanali in turni che possono comprendere anche giorni festivi. Per questi si dovranno peraltro concedere riposi compensativi.
2. E' in facoltà del Veterinario addetto al canile di regolare l'anticipo o il ritardo dell'orario, secondo le esigenze di servizio.
3. E' vietata ogni interruzione e qualsiasi sosta non giustificata da esigenze di servizio.
1. Durante il periodo estivo od in caso di recrudescenza della rabbia possono essere istituiti servizi notturni e festivi di pattuglia, per il rastrellarnento dei cani.
2. In questo caso il servizio prestato viene considerato normale e pertanto dà diritto ad un corrispondente riposo compensativo.
3. Oltre il normale orario di lavoro, fino alle ore 20 e dalle ore 8 alle ore 12 dei giorni festivi, è assicurato un servizio di emergenza espletato alternativamente da coppie di accalappiacani che rimangono a disposizione presso il canile intervenendo su richiesta telefonica da parte del Centralino dei Vigili Urbani o dell'Ufficio Veterinario.
1. Oltre al servizio esterno di accalappiamento e perlustrazione rientrano nelle mansioni degli accalappiacani, le disinfezioni e la pulizia dei locali del canile e soppressione dei cani, in collaborazione col custode.
1. Terminato il servizio, gli automezzi sono ricoverati nelle autorimesse presso il canile previa pulizia ed eventuale disinfezione degli interni e delle gabbie da eseguirsi dagli stessi accalappiacani che hanno preso parte all'espletamento servizio.
1. Al personale addetto al canile è fatto assoluto divieto di usare del locale del canile e dei mezzi in sua dotazione per tenere allevamenti e custodire, anche temporaneamente, cani, gatti od altri animali propri o di estranei.
2. E' fatta eccezione per i Sanitari o per Istituti Universitari che dimostrino di averne necessità per ricerche di carattere scientifico-sperimentale, previa autorizzazione del Veterinario Capo, il quale ne informa l'Amministrazione.
1. I veterinari, gli agenti di polizia veterinaria, gli accalappiacani devono inoltre espletare tutte le iniziative promosse dalla Amministrazione Comunale per la profilassi delle malattie trasmissibili da cani e gatti all'uomo.
1. Presso il canile comunale funziona un servizio per il ricupero dei piccoli animali morti assicurato da salariati riconosciuti idonei alla guida degli automezzi appositamente attrezzati.
2. Tale servizio provvede alla raccolta di animali morti di piccola taglia (cani, gatti, scimmie, uccelli ecc.) presso: il domicilio dei proprietari o possessori, gli istituti scientifici, gli ambulatori o canili, o segnalati giacenti sul suolo pubblico.
3. Gli addetti cureranno il trasporto di detti animali presso la sardigna comunale.
4. Può anche essere assegnata a questo servizio la cattura dei gatti morsicatori o graffiatori quando sia necessario il loro trasferimento presso il canile per il prescritto periodo di osservazione.
1. E' in facoltà dell'Amministrazione Comunale di autorizzare il funzionamento di un reparto, nettamente separato, per la custodia temporanea di cani di privati che ne facciano richiesta. Per tale servizio il detentore del cane pagherà al Comune la quota giornaliera di mantenimento. I fondi ricavati saranno destinati alle spese di gestione del canile.
1. Sono sottoposti a vigilanza Veterinaria i canili gestiti da privati o da Enti a scopi di allevamento, di ricovero, di commercio o di addestramento.
2. L'attivazione di tali impianti è subordinata all'autorizzazione del Sindaco, previo nulla osta del Veterinario provinciale al quale gli interessati devono rivolgere domanda.
3. Le installazioni suindicate devono soddisfare alle esigenze igieniche ed essere facilmente disinfettabili e dotate di apposito locale o reparto di isolamento.
1. La Vigilanza Veterinaria si eserciterà anche sulla alimentazione degli animali ricoverati nei canili privati, e particolarmente sulle carni, sui residui della macellazione di latteria e di cucina.
2. Le carni e i residui della macellazione saranno somministrati previa cottura o denaturazione anche al fine di evitare che possano essere utilizzati abusivamente per l'alimentazione dell'uomo. I residui di cucina dovranno essere sottoposti a nuova cottura. Il latte ed il siero di latte dovranno essere somministrati previa bollitura.
1. I canili di cui agli articoli precedenti, dovranno tenere un registro sul quale dovranno essere riportati i dati segnaletici dei cani ricoverati, il nome e indirizzo di chi ha ceduto e il nome e l'indirizzo di chi eventualmente acquista o ritira il cane.
2. All'atto dell'ingresso nel canile a ciascun cane verrà applicata al collare una targhetta con un numero progressivo, che dovrà essere riportato sul registro in corrispondenza ai dati del cane stesso.
3. Il registro dovrà essere tenuto aggiornato e dovrà essere messo a disposizione dei Veterinari Comunali o degli agenti di Polizia Veterinaria in occasione dei controlli che questi effettueranno per rilevare le condizioni igieniche dei locali e degli impianti e lo stato di salute dei cani ricoverati.
4. Ogni qualvolta uno o più cani vengano ceduti a privati, a società od a enti, la direzione dei canili dovrà comunicare, a mezzo di apposito modulo, alla Ripartizione X Imposte e Tasse di Torino, il nome e l'indirizzo del nuovo possessore qualora questi risieda in Torino, oppure al Sindaco del Comune di destinazione qualora il cane venga trasferito in altro Comune.
5. Ogni caso di morte o di soppressione dei cani ricoverati in canili privati dovrà essere segnalato all'Ufficio del canile comunale il quale provvederà al ritiro dell'animale.
6. Inoltre presso gli ambulatori veterinari, le cliniche ed i canili deve essere tenuto un registro sul quale il veterinario responsabile riporterà il giorno della soppressione o della morte di ciascun cane, nonché i relativi dati segnaletici ed il numero della piastrina metallica relativa alla Imposta sui cani.