N. 320

CITTA' DI TORINO
SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE

RACCOLTA DEI REGOLAMENTI MUNICIPALI

REGOLAMENTO PER LA TUTELA ED IL BENESSERE DEGLI ANIMALI IN CITTA'

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 11 aprile 2006 (mecc. 2005 05564/021) esecutiva dal 29 aprile 2006.
Modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale in data 14 marzo 2011 (mecc. 2011 01258/110), IE esecutiva dal 29 marzo 2011, e 20 ottobre 2014 (mecc. 2013 06079/110), IE esecutiva dal 3 novembre 2014.

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INDICE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento
Articolo 2 - Principi e finalità
Articolo 3 - Competenze del Sindaco
Articolo 4 - Diritti degli animali

TITOLO II - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 5 - Ufficio Tutela Animali
Articolo 6 - Consulta Comunale del volontariato animalista. Istituzione
Articolo 7 - Definizioni ed ambito di applicazione
Articolo 8 - Detenzione di animali
Articolo 8 bis - Rondini, balestrucci, rondoni e topini
Articolo 9 - Divieti generali
Articolo 10 - Abbandono di animali
Articolo 11 - Detenzione di cani od altri animali in proprietà confinanti con la pubblica via o con altra proprietà privata
Articolo 12 - Trasporto di cani o di altri animali di affezione su autoveicoli
Articolo 13 - Avvelenamento di animali
Articolo 14 - Attraversamento di animali, rallentatori di traffico, barriere antiattraversamento, cartellonistica
Articolo 15 - Detenzione di animali nelle abitazioni
Articolo 15 bis - Animali di propirietà nelle case di riposo
Articolo 16 - Vendita e toelettatura di animali vivi
Articolo 17 - Mostre, fiere, esposizioni e circhi da installarsi in forma temporanea sul territorio cittadino

TITOLO III - CANI
Articolo 18 - Definizione
Articolo 19 - Attività motoria e rapporti sociali
Articolo 20 - Divieto di detenzione a catena
Articolo 21 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche
Articolo 22 - Aree e percorsi destinate ai cani
Articolo 23 - Accesso negli esercizi, uffici e mezzi pubblici
Articolo 24 - Obbligo di raccolta delle deiezioni solide
Articolo 25 - Ritrovamento e gestione di cani vaganti sul territorio comunale
Articolo 26 - Detenzione dei cani da guardia
Articolo 26 bis - Interventi e studi volti a monitorare e prevenire comportamenti aggressivi da parte di cani
Articolo 27 - Obbligo degli allevatori, possessori e venditori di cani a scopo di commercio
Articolo 28 - Documenti da portare al seguito

TITOLO IV - GATTI
Articolo 29 - Status dei gatti liberi e delle colonie feline
Articolo 30 - Colonie feline e gatti liberi
Articolo 31 - Censimento delle colonie feline e dei gatti liberi sul territorio
Articolo 32 - Attività di cura delle colonie feline e dei gatti liberi
Articolo 33 - Alimentazione dei gatti
Articolo 34 - Detenzione dei gatti di proprietà
Articolo 35 - Sterilizzazione
Articolo 36 - Cantieri
Articolo 37 - Custodia gatti randagi

TITOLO V - FAUNA SELVATICA ED ESOTICA
Articolo 38 - Fauna selvatica
Articolo 39 - Fauna esotica

TITOLO VI - ALTRE SPECIE ANIMALI
Articolo 40 - Della popolazione di Columba livia varietà domestica
Articolo 41 - Detenzione di volatili ed animali acquatici

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 42 - Sanzioni
Articolo 43 - Definizione delle sanzioni
Articolo 44 - Vigilanza
Articolo 45 - Incompatibilità ed abrogazione di norme
Articolo 46 - Norme transitorie

Allegato elenco aree [articolo 40]

Glossario dei termini usati nel regolamento


TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1.   Il presente Regolamento ha lo scopo di promuovere il benessere e la tutela degli animali, favorendo e diffondendo i principi di corretta convivenza con la specie umana.

Articolo 2 - Principi e finalità

1.   Il Comune di Torino, in base all'articolo 2 della Costituzione Italiana, riconosce la libertà di ogni individuo singolo od associato di provvedere al benessere degli animali presenti sul territorio cittadino, quale strumento che favorisce lo sviluppo della personalità, la convivenza nella diversità e la socializzazione soprattutto nelle fasi dell'infanzia e della vecchiaia. Il Comune di Torino, in accordo con la Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali, proclamata il 15 ottobre 1978 presso la sede dell'UNESCO a Parigi, e con la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia di Strasburgo del 1987, riconosce alle specie animali non umane diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche. A tal fine la Civica Amministrazione promuove l'informazione e la sensibilizzazione della cittadinanza attraverso campagne educative e pubblicazioni intese ad aumentare la conoscenza degli animali urbanizzati e delle loro abitudini per una giusta e sana convivenza fra specie umana e fauna urbana.

2.   Il Comune di Torino, allo scopo di favorire l'affidamento degli animali che vivono in stato di cattività presso le proprie strutture ricettive e/o quelle convenzionate, organizza e promuove politiche, iniziative e campagne di sensibilizzazione nonché attività di informazione mirate ad incentivare l'adozione degli animali abbandonati e finalizzate ad arginare il fenomeno del randagismo.

3.   Il Comune di Torino, anche in collaborazione con le Associazioni Animaliste di Volontariato Zoofilo ed altri soggetti pubblici e privati, allo scopo di favorire il mantenimento del rapporto affettivo uomo - animale, promuove politiche ed iniziative volte a fornire un supporto per il mantenimento e la cura degli animali a favore delle fasce disagiate di cittadini che detengono animali da affezione. Promuove anche iniziative varie affinchè persone anziane sole ed in difficoltà possano continuare a vivere con il proprio animale domestico anche presso le strutture pubbliche e private convenzionate con il Comune stesso.

4.   Il Comune di Torino, al fine di favorire la corretta convivenza fra specie umana ed animale, promuove e sostiene iniziative ed interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici ed etologici che interessano le popolazioni animali ivi esistenti.

5.   Il Comune di Torino individua nella tutela dei diritti degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi ed in particolare verso le specie più deboli.

6.   Il Comune di Torino, ritenendo che il rapporto con gli animali concorra al pieno sviluppo della persona umana, contrasta ogni atto di discriminazione nei confronti dei possessori di animali. Contrasta altresì ogni comportamento finalizzato ad impedire la presenza di animali all'interno del nucleo familiare e qualsiasi atto che ostacoli la serena convivenza fra la specie umana e quella animale.

7.   Il Comune di Torino promuove, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e/o privati, attività didattico-culturali rivolte a favorire la conoscenza ed il rispetto degli animali nonché il principio della convivenza con gli stessi. Valorizza altresì la cultura e la tradizione animalista della propria città ed incoraggia le forme espressive che attengono al rispetto ed alla difesa degli animali.

8.   Il Comune di Torino, in quanto soggetto pubblico deputato in via generale alla protezione degli animali sul proprio territorio, può a tal fine ricorrere a tutte le risorse disponibili, comprese le associazioni di volontariato, le guardie zoofile o soggetti a tale scopo individuati.

9.   Il Comune di Torino promuove, nell'ambito delle proprie competenze, metodi alternativi alla sperimentazione animale nella ricerca scientifica.

Articolo 3 - Competenze del Sindaco

1.   Al Sindaco, in base al D.P.R. 31 marzo 1979, spetta la vigilanza sulla osservanza dei regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente Regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.

Articolo 4 - Diritti degli animali

1.   Il Comune di Torino si adopera a diffondere e promuovere la tutela dei diritti attribuiti agli animali dalle leggi vigenti, denunciando e perseguendo ogni manifestazione di maltrattamento e di crudeltà verso gli stessi.

2.   Le modifiche e gli assetti del territorio dovranno tenere conto anche degli habitat cui gli animali sono legati per la loro esistenza.

TITOLO II - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 5 - Ufficio Tutela Animali

1.   La Città, tramite l'Ufficio Tutela Animali, la Polizia Municipale e le altre Forze dell'Ordine, controlla il rispetto dei diritti degli animali, attua l'attività conseguente alle politiche per i diritti degli stessi e vigila sulla attuazione del presente Regolamento, oltre che sul rispetto della normativa vigente in materia di benessere animale, anche a seguito degli accertamenti svolti dagli Organi competenti e delle segnalazioni di cittadini e associazioni di volontariato animalista.

2.   Per lo svolgimento delle proprie attività di controllo l'Ufficio Tutela Animali opera in collaborazione con le autorità sanitarie e di polizia urbana. Per la realizzazione dei propri programmi collabora, oltre che con le altre strutture comunali, con la Consulta Comunale del volontariato animalista, con i Servizi Veterinari dell'Azienda Sanitaria Locale di Torino, con l'Ordine di Medici Veterinari della Provincia di Torino, con le Istituzioni Provinciali e Regionali, con l'Università di Torino, con l'Istituto Zooprofilattico.

3.   L'Ufficio Tutela Animali può avvalersi, nell'espletamento delle proprie funzioni, della consulenza di personale esterno quali esperti e/o professionisti e delle associazioni animaliste. A detto Ufficio inoltre, competono le relazioni con il pubblico e la divulgazione dei servizi offerti dal Comune di Torino nel settore della tutela ed assistenza agli animali.

Articolo 6 - Consulta Comunale del volontariato animalista. Istituzione

1.   Il Comune di Torino, a supporto delle attività della Civica Amministrazione relative alle tematiche di cui al presente Regolamento, nonché in generale in tutte quelle riguardanti il benessere animale e la tutela dei diritti degli animali, istituisce ai sensi dell'articolo 11, terzo comma, dello Statuto della Città di Torino, una Consulta Comunale del volontariato animalista, ed approva apposito regolamento.

Articolo 7 - Definizioni ed ambito di applicazione

1.   Ai fini del presente Regolamento, la definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, si applica a tutte le tipologie e razze di animali da affezione e non ed a tutte le specie di vertebrati ed invertebrati, tenuti a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o di semilibertà.

2.   Le norme di cui al presente Regolamento riguardano tutte le specie di animali che si trovano nel territorio del Comune di Torino.

3.   Sono fatte salve le norme contenute nella legislazione speciale.

Articolo 8 - Detenzione di animali

1.   Chi tiene un animale dovrà assicurare la sua buona tenuta, averne cura e rispettare tutte le norme dettate per la sua tutela ed il suo benessere.

2.   Gli animali di proprietà e quelli a qualsiasi titolo custoditi dovranno essere accuditi ed alimentati secondo la specie, la razza, l'età e le condizioni di salute. Dovranno essere inoltre fatti visitare e curare da medici veterinari ogniqualvolta il loro stato di salute lo renda necessario.

3.   Il privato cittadino possessore dell'animale e le associazioni animaliste che abbiano in affido gli animali devono impegnarsi a:
-    impedire la proliferazione se non di fronte alla certezza di collocare idoneamente la cucciolata;
-    informarsi, anche tramite l'Ufficio Tutela Animali, sui metodi più opportuni per il contenimento delle nascite;
-    sterilizzare i felini che lascino vagare liberi sul territorio.

4.   A tutti gli animali di proprietà, o tenuti e/o custoditi a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze relative alle proprie caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali.

Articolo 8 bis - Rondini, balestrucci, rondoni e topini

1.   E' vietata a chiunque la distruzione dei nidi di Rondine, Balestrucci, Rondoni e Topini.

2.   In caso di restauri o ristrutturazioni, possono essere concesse deroghe solo al di fuori del periodo di nidificazione, ovverosia tra il 15 settembre ed il 15 febbraio, previa autorizzazione degli uffici competenti ed a fronte della compensazione obbligatoria con nidi artificiali.

Articolo 9 - Divieti generali

1.   E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni normative.

2.   E' vietato tenere animali in spazi angusti in condizioni di scarsa od eccessiva luminosità, eccessiva umidità, scarsa od eccessiva areazione, scarsa od eccessiva insolazione, scarsa od eccessiva temperatura, eccessivo rumore nonché privarli dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a rigori climatici tali da causare sofferenze psico-fisiche anche temporanee.

3.   E' vietato tenere animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare, nel caso dei cani, la cuccia dovrà essere adeguata alle dimensioni dell'animale, sufficientemente coibentata e dotata di tetto impermeabilizzato; dovrà essere chiusa sui tre lati ed essere rialzata da terra e, ove non posta in luogo riparato dalle intemperie, dovrà essere dotata di una adeguata tettoia; non dovrà infine essere umida né posta in luoghi soggetti a ristagni d'acqua ovvero in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale.

4.   E' vietato detenere l'animale in carenti condizioni igienico-sanitarie o fatte salve specifiche necessità di cura e tutela degli animali in maniera difforme alle singole esigenze di ogni specie, anche in caso di custodia temporanea, ogni animale dovrà essere accudito e curato secondo le necessità tipiche della specie.

5.   E' vietato tenere animali in isolamento e/o in condizioni tali da rendere impossibile il controllo quotidiano del loro stato di benessere psicofisico o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie. E' vietato tenere permanentemente animali su terrazze o balconi senza possibilità alcuna di accesso all'interno dell'abitazione e di integrazione con il nucleo familiare. E' parimenti vietato isolarli in rimesse, cantine, scantinati o segregarli in contenitori o scatole.

6.   E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze fisiche e/o comportamentali, percosse, utilizzo di mezzi dolorosi, costrizioni fisiche in ambienti inadatti, angusti o poveri di stimoli che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.

7.   E' vietato addestrare animali appartenenti a specie selvatiche fatte salve le necessarie autorizzazioni previste dalla legislazione vigente.

8.   E' vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto con la normativa vigente ed in particolare a scopo di scommesse. Sono tassativamente vietate le lotte ed i combattimenti fra animali in qualunque forma organizzati.

9.   E' vietato intraprendere o promuovere forme di gioco, lotterie od intrattenimenti anche in occasione di fiere, mercati o spettacoli viaggianti, sagre, feste, mostre, ecc., la cui vincita o premio sia costituita da animali vivi e comunque di regalare in tali occasioni animali vivi a qualsiasi titolo. E' parimenti vietato regalare animali vivi in omaggio a scopo pubblicitario.

10.   E' vietato su tutto il territorio comunale colorare artificialmente gli animali; è altresì vietato detenere, esporre e vendere animali colorati artificialmente.

11.   E' vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, chiusi nei bagagliai dei veicoli a tre volumi il cui bagagliaio non è in collegamento con l'abitacolo.

12.   E' vietato trasportare o detenere animali in condizioni o con mezzi tali da procurare loro, anche potenzialmente, sofferenze, ferite o danni fisici anche temporanei. Fatti salvi i casi di trasporto regolamentati da specifica normativa, è vietata la detenzione di animali in strutture e/o spazi troppo angusti. I mezzi di trasporto, o gli appositi contenitori (gabbie, trasportini, ecc.) dovranno essere adeguati alla specie, tipo, razza e numero degli animali; tali contenitori devono essere tali da proteggere gli animali da intemperie o lesioni, consentire una adeguata ventilazione e ricambio d'aria nonché la stazione eretta e la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi. Deve essere assicurato l'adeguato apporto idrico e nutritivo in base alle esigenze delle specie trasportate.

13.   E' vietato catturare, uccidere, disturbare ed allontanare forzatamente le specie aviarie ivi compreso distruggere i siti di nidificazione durante il periodo della riproduzione e del successivo svezzamento, ovvero porre in atto qualsiasi forma di maltrattamento.

14.   E' vietato condurre o far correre animali legati al guinzaglio o liberi al seguito di mezzi di locomozione in movimento su terra ed acqua. E' consentito limitatamente alle biciclette e nelle aree verdi ed isole pedonali (parchi, giardini, ecc.) a condizione di non sottoporre l'animale ad affaticamento o sforzo. In tal caso è consigliabile l'uso della pettorina in luogo del collare. E' comunque vietato l'utilizzo del collare a strozzo.

15.   E' vietato separare i cuccioli dalla madre prima di 60 giorni e gli stessi, ai sensi della normativa vigente, non possono essere ceduti o venduti se non identificati con l'inserimento del microchip.

16.   E' vietato catturare animali randagi e/o vaganti se non per scopi protezionistici nei limiti e con i modi previsti dalla vigente normativa e dal presente Regolamento.

17.   E' vietata ogni forma di mutilazione degli animali per motivi esclusivamente estetici.

18.   E' vietato strappare o manomettere cartelli o comunicati della Civica Amministrazione contenenti prescrizioni sugli animali, è del pari vietato affiggerne con contenuti contrastanti con le prescrizioni del presente Regolamento e della legislazione vigente in materia.

19.   E' vietata la vendita di gabbie trappola, su tutto il territorio del Comune di Torino tranne che ai medici veterinari ed alle persone in possesso di una lettera rilasciata dall'Ufficio Tutela Animali o dalle Associazioni Animaliste di Volontariato Zoofilo.

20.   Sono vietati, su tutto il territorio del Comune di Torino, la vendita, il trasporto, l'uso ed il far indossare collari elettrici e collari a punte rivolte verso l'interno.

21.   E' vietato allevare animali da pelliccia, tranne che per uso da affezione, su tutto il territorio comunale.

22.   E' vietato, su tutto il territorio del Comune di Torino, nella pratica dell'accattonaggio, utilizzare animali in stato di incuria, denutrizione, precarie condizioni di salute, in evidente stato di maltrattamento, impossibilitati alla deambulazione o comunque sofferenti per le condizioni ambientali in cui vengono esposti. E' altresì vietato l'accattonaggio con cuccioli di qualsiasi specie animale di età inferiore ai 180 giorni. Gli animali non possono comunque essere soggetti attivi dell'accattonaggio. I cuccioli e gli animali di cui sopra saranno sequestrati a cura degli Organi di Vigilanza e ricoverati presso il Canile Municipale.

23.   E' vietato su tutto il territorio del Comune di Torino, fare esplodere petardi, botti, fuochi d'artificio e articoli pirotecnici in genere. L'attivazione di petardi, botti, fuochi d'artificio e simili può configurarsi come maltrattamento e comportamento lesivo nei confronti degli animali come previsto dallo stesso articolo 9 comma 1, e comporta quindi responsabilità dei trasgressori. Eventuali autorizzazioni in deroga saranno valutate dalla Città.

24.   E' vietato l'uso di animali vertebrati vivi per alimentare altri animali, ad esclusione di quelli per cui non sia possibile altro tipo di alimentazione attestata con dichiarazione di un medico veterinario. Tale dichiarazione in copia deve essere inviata all'Ufficio Tutela Animali con l'indicazione dei rivenditori dove si acquistano od ottengono a qualsiasi tipo gli animali per l'alimentazione.

Articolo 10 - Abbandono di animali

1.   E' severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico, sia appartenente alla fauna autoctona che esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.

2.   E' vietato a chiunque lasciare liberi o non custodire con le debite cautele cani e/o animali pericolosi di proprietà o di cui si abbia il possesso, la detenzione o la custodia.

3.   E' vietato affidare la custodia di animali a persona inesperta od inidonea, ovvero condurli in luoghi inidonei al loro benessere ed alla sicurezza altrui.

4.   E' vietato aizzare cani e/o altri animali in modo da mettere in pericolo l'incolumità di persone, altri animali e/o provocare il danneggiamento di cose.

Articolo 11 - Detenzione di cani od altri animali in proprietà confinanti con la pubblica via o con altra proprietà privata

1.   Le recinzioni della proprietà privata, confinante con altre strade pubbliche o con altre proprietà private, devono essere costruite e conservate in modo idoneo per evitare che l'animale possa scavalcarle, superarle od oltrepassarle con la testa o possa mordere od arrecare danni a persone ed animali che si trovino dall'altra parte della recinzione.

Articolo 12 - Trasporto di cani o di altri animali di affezione su autoveicoli

1.   Il conducente di un autoveicolo deve provvedere a che l'animale trasportato non abbia la possibilità di oltrepassare con la testa la sagoma dell'automezzo, al fine di evitare danni a terzi o a se stesso.

2.   Ferme restando le norme previste dal Nuovo Codice della Strada, chi trasporta animali su autoveicoli deve adottare tutte le misure necessarie a prevenire ed a evitare pericoli e/o danni per tutti gli occupanti del veicolo od a terzi.

3.   Il conducente deve comunque assicurare all'animale:
-    areazione del veicolo;
-    in caso di viaggi prolungati: somministrazione di acqua, cibo e soste.

4.   Deve inoltre essere vietata la esposizione ai raggi solari ed alle fonti eccessive di calore o di freddo, per periodi comunque tali da compromettere il benessere e/o il sistema fisiologico dell'animale.

5.   Devono comunque essere evitate durante il trasporto sofferenze all'animale.

Articolo 13 - Avvelenamento di animali

1.   E' severamente vietato a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose e/o materiali nocivi in luoghi ai quali possano accedere animali. Sono da escludere dal divieto le operazioni di derattizzazione, disinfestazione e deblatizzazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare o nuocere in alcun modo ad altre specie animali, affiggendo cartelli di avviso e schede tossicologiche con l'indicazione dell'antidoto.

2.   I medici veterinari, privati od operanti all'interno dell'Azienda Sanitaria Locale, devono segnalare alla Civica Amministrazione tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza. In detta segnalazione dovranno essere indicati la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati e, ove individuato, il tipo di veleno utilizzato.

Articolo 14 - Attraversamento di animali, rallentatori di traffico, barriere antiattraversamento, cartellonistica

1.   Nei punti delle sedi stradali dove sia stato rilevato un frequente attraversamento di animali da sottoporre a tutela, possono essere installati, a cura degli uffici competenti, gli idonei rallentatori del traffico.

2.   In dette zone può essere installata anche apposita cartellonistica per segnalare l'attraversamento di animali che dovrà indicare, con apposita figura stilizzata, la specie di volta in volta interessata ai singoli attraversamenti.

Articolo 15 - Detenzione di animali nelle abitazioni

1.   Richiamato quanto disposto dall'articolo 2, comma 6, del presente Regolamento ed in osservanza di quanto previsto dalla legislazione vigente, in tutti gli edifici esistenti o di nuova costruzione deve essere consentita la detenzione di animali. I regolamenti condominiali non possono contenere disposizioni che vietino la detenzione di animali. Nel caso di regolamenti preesistenti, tale disposizione è da ritenersi abrogata.

2.   Gli alloggiamenti devono avere caratteristiche tali da garantire condizioni igieniche adeguate in relazione alla salute delle persone e degli animali.

3.   La detenzione degli animali deve comunque assicurare la non insorgenza di inconvenienti igienico-sanitari e l'osservanza della quiete del vicinato deve avvenire nel rispetto dei limiti della normale tollerabilità ai sensi dell'articolo 844 Codice Civile.

Articolo 15 bis - Animali di proprietà nelle case di riposo

1.   Il Comune di Torino incoraggia il mantenimento del contatto, da parte di anziani e bambini residenti presso strutture residenziali o ricoverati presso istituti di cura, con i propri animali da compagnia o altri animali comunque utilizzati per la pet therapy.
Si riconosce pertanto validità alle forme di cura che utilizzano gli animali per alleviare particolari patologie e situazioni di difficoltà, come ad esempio la solitudine negli anziani.

2.   Nelle case di riposo per anziani può essere permesso, su richiesta, agli ospiti, autosufficienti fisicamente e mentalmente, di accedervi accompagnati dal proprio gatto o cane o dai propri volatili, preferibilmente nella stanza dell'ospite.
A tale scopo, le Direzioni Sanitarie delle strutture, i Servizi di Igiene e Sanità Pubblica ed il Servizio Veterinario dell'ASL, valuteranno le condizioni di detenzione di tali animali, prevedendo, se del caso, l'allestimento di appositi locali o strutture destinati ad ospitare gli stessi.

3.   Il proprietario dell'animale dovrà osservare la massima cura affinché lo stesso non sporchi o crei disturbo o danno alcuno.

4.   I Servizi interessati della A.S.L. competente dispongono la vigilanza periodica sul benessere e la salute degli animali presenti nelle strutture di cui al presente articolo.

Articolo 16 - Vendita e toelettatura di animali vivi

1.   Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di fauna esotica e selvatica, l'esercizio di vendita di animali vivi e toelettatura è soggetto alla disciplina vigente, fatto salvo ogni altro adempimento amministrativo ed il rispetto delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento di Polizia Veterinaria, delle normative nazionali e regionali, nonché delle altre normative vigenti in materia di igiene ed edilizia.

2.   I locali adibiti all'attività commerciale dovranno essere direttamente aerati, idonei sotto il profilo igienico secondo le norme vigenti.

3.   Gli animali, cui dovrà essere assicurato il normale benessere e le necessarie cure se malati, dovranno essere tenuti in gabbie o box separati, facilmente lavabili e disinfettabili, sempre puliti ed igienicamente in ordine. Lo spazio riservato agli animali deve essere idoneo alla dimensione, indole, razza e numero di esemplari. In particolare, il numero degli esemplari custoditi dovrà, per ciascuna specie, essere sempre compatibile con numero e tipologia delle strutture dedicate, censite in fase istruttoria, ad evitare situazioni di sovraffollamento. Deve comunque essere garantita libertà di movimento all'animale nonché la possibilità di assumere la posizione eretta.
Gli animali acquatici dovranno essere tenuti in acquari che per dimensioni e capienza siano conformi alle esigenze fisiologiche ed etologiche delle specie ospitate e consentano agli stessi di compiere adeguato movimento.
In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura dovranno essere adeguate alle specie ospitate.
Sono vietati acquari di forma sferica o sferoidale.
Per gli animali acquatici, la capienza minima del contenitore è di litri dieci (10) per un (1) pesce, di norma aumentata di litri cinque (5) per ogni pesce aggiunto.
Per quanto riguarda la detenzione di volatili, le gabbie utilizzate dovranno assicurare le funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche degli animali, in modo che in ogni voliera gli animali possano muoversi comodamente e distendere le ali.
Agli animali deve essere garantito il normale alternarsi del giorno e della notte; se le condizioni del locale lo impedissero, occorre supplire con luce artificiale, almeno dalle 9 del mattino alle 17 del pomeriggio.
L'alimento e l'acqua dovranno essere sistemati in contenitori facilmente lavabili e disinfettabili e, per le specie che lo necessitano, dovranno essere posizionati posatoi che consentano a tutti gli animali di stazionare comodamente.
Le voliere per la detenzione di volatili, di norma, devono avere dimensioni minime pari a cinque (5) volte l'apertura alare della specie di maggiori dimensioni ivi detenuta.

4.   Deve essere sempre garantito l'abbeveratoio con acqua pulita ed il cibo secondo le esigenze della specie. E' comunque vietata la somministrazione di cibo costituito da animali vivi alla presenza od in vista di terzi o comunque estranei alla conduzione della attività commerciale.

5.   Nelle ore notturne deve essere assicurato l'oscuramento da fonti luminose esterne e durante la chiusura infrasettimanale deve essere assicurata la somministrazione di cibo, acqua e la giusta illuminazione.

6.   Gli animali ammalati o sospetti dovranno essere collocati in strutture separate atte ad assicurarne l'isolamento per il periodo necessario all'espletamento dei controlli sanitari e degli interventi terapeutici del caso. Per le femmine gravide e/o con cuccioli, dovranno essere predisposti adeguati spazi in luogo tranquillo.

7.   Tutti coloro che detengono animali a scopo di commercio hanno l'obbligo di tenere apposito registro di carico e scarico degli animali in entrata ed in uscita su conforme modello predisposto e vidimato dal Servizio Veterinario dell'A.S.L., ai sensi della vigente normativa, che fornirà altresì indicazioni per la corretta gestione dello stesso. Il predetto registro dovrà essere costantemente aggiornato con l'indicazione dei dati riguardanti gli acquirenti degli animali venduti. I dati personali dell'acquirente saranno tutelati dal Decreto Legislativo 196 del 30 giugno 2003.

8.   Ogni animale detenuto a scopo di commercio, per il quale è previsto il carico e scarico individuale, compresi quelli appartenenti alla fauna esotica, dovrà essere accompagnato da certificazione veterinaria attestante la buona salute dell'esemplare. Tale certificato avrà validità pari a 10 giorni con decorrenza dal giorno della vendita.
Tale certificato dovrà accompagnare l'animale al momento della vendita e copia dovrà essere conservata per anni due (2) dal venditore ed esibita alle autorità competenti.

9.   E' vietata l'esposizione di animali al pubblico in vetrina. All'interno dei negozi occorre predisporre spazi espositivi che garantiscano comunque le condizioni di comunicazione con l'ambiente esterno (la visione di persone, bambini, altri animali, ecc.), al fine di una corretta fase di socializzazione. E' parimenti vietata l'esposizione di animali all'esterno dei negozi sulla pubblica via.

10.   E' vietato affiancare animali appartenenti a specie antagoniste all'interno del negozio.

11   E' vietato vendere animali ai minori di anni 18.

Articolo 17 - Mostre, fiere, esposizioni e circhi da installarsi in forma temporanea sul territorio cittadino

1.   Il Comune di Torino - considerando l'utilizzo, l'esposizione e la detenzione di primati, delfini, lupi, orsi, grandi felini, foche, elefanti, rinoceronti, ippopotami, giraffe, rapaci diurni e notturni incompatibili con strutture circensi e di spettacolo viaggianti - si adopera, nel rispetto della legislazione nazionale e regionale vigente, per fare in modo che tali animali non siano più impiegati.

2.   A partire dalla data del 1 febbraio 2013, a condizione che la legislazione nazionale lo consenta, o, in subordine, nel momento in cui lo consenta l'entrata in vigore di successive norme legislative, è fatto assoluto divieto sul territorio comunale di utilizzare e/o di esporre in attività di spettacolo e/o di intrattenimento, pubblico o privato, animali appartenenti alle specie selvatiche ed esotiche, quali individuati nelle linee guida dell'Autorità scientifica CITES e, segnatamente: Elefanti (tutte le specie); Felini (tutte le specie); Orsi (tutte le specie); Lupi (tutte le specie); Primati (tutte le specie); Rinoceronti (tutte le specie); Ippopotami (tutte le specie), Giraffe; Foche (tutte le specie); Otarie e Leoni marini; Cetacei (tutte le specie); Rapaci notturni e diurni.

3.   Il divieto di cui al comma 1 che precede si estende alle iniziative aventi carattere meramente espositivo, anche se munite delle autorizzazioni richieste per quanto attiene l'idoneità igienico-sanitaria delle strutture utilizzate.

4.   A parziale deroga di quanto stabilito nel comma 2 del presente articolo, è consentito l'attendamento ai circhi aventi al seguito animali che appartengono esclusivamente alle specie selvatiche ed esotiche espressamente individuate infra e sempre che rispettino i requisiti strutturali sotto indicati:
a)   camelidi (cammello, dromedario, vigogna, guanaco, alpaca e lama). Gli animali devono avere libero accesso per almeno otto ore al giorno a strutture esterne, con fondo in terreno naturale (terra e sabbia) di almeno 200 mq. per 2-3 esemplari di cammello, dromedario, vigogna e guanaco (e 20 mq. per ogni animale in più) e di almeno 150 mq. per 2-3 esemplari di alpaca e vigogna (e 20 mq. per ogni animale in più). Devono essere forniti rami per stimolare l'interesse degli animali e le aree devono essere protette dal vento e dalle intemperie. La temperatura non può essere inferiore a 12 gradi centigradi. Le strutture interne devono misurare almeno 15 mq. per ogni dromedario, cammello, guanaco o vigogna e almeno 8 mq. per ogni alpaca o lama. E' fatto espresso divieto di legare gli animali sia in strutture interne, sia in strutture esterne, salvo il tempo necessario per trattamenti sanitari legati al benessere dell'animale e limitatamente al tempo necessario alle terapie. Deve essere prevista la possibilità di separare fra loro gli esemplari in caso di incompatibilità di specie o di sesso (ad esempio per i maschi adulti);
b) zebre. Le zebre devono avere libero accesso per almeno otto ore al giorno a strutture esterne, con fondo in terreno naturale (terra e sabbia) di almeno 200 mq. per 1-3 esemplari. Se il terreno non è sabbioso gli animali devono avere comunque la possibilità di fare bagni di sabbia o segatura. Devono essere forniti rami per stimolare l'interesse degli animali e le aree devono essere protette dal vento e dalle intemperie. La temperatura non può essere inferiore a 12 gradi centigradi. Le strutture interne devono misurare almeno 10 mq. per ogni animale. Gli animali non devono essere legati a pali;
c) bisonti, bufali ed altri bovidi/struzzi e altri ratiti. Nelle strutture interne devono essere assicurati almeno 25 mq. per ogni bovide e 15 mq. per ogni struzzo o altri ratiti, con facoltà di accesso a spazi esterni di almeno 250 mq. fino a 3 esemplari, ampliato di 50 mq. per ogni animale in più. È fatto espresso divieto di legare gli animali sia in strutture interne, sia in strutture esterne, salvo il tempo necessario per trattamenti sanitari legati al benessere dell'animale e limitatamente al tempo necessario alle terapie;
d) rettili. Ferma l'applicazione delle normative a tali specie riservate, si precisa che il trasporto di rettili da terrari/terracquari agli spazi di esibizione dovrà necessariamente avvenire in contenitori chiusi, adeguatamente coinbentati e riscaldati, all'esterno dei quali gli animali non potranno rimanere per più di 15 minuti.

5. Fatti salvi i divieti e le prescrizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, è fatto comunque obbligo ai circhi attendati sul territorio del Comune di Torino con al seguito animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche di:
-   assicurare che i ricoveri degli animali al seguito siano contenuti in un perimetro recintato che impedisca l'entrata di persone non autorizzate e limiti il rischio di fuga degli animali;
-   disporre di un piano di emergenza in caso di fuga degli animali appartenenti alle specie pericolose per la salute e l'incolumità pubblica ai sensi dell'articolo 6 della Legge 150/1992;
-   assicurare l'assistenza veterinaria agli animali al seguito;
-   non mantenere vicine specie fra loro incompatibili per motivi di competizione (per differenza di età e per gerarchie sociali), di sesso, di rapporto preda-predatore.

6.   La struttura che fa domanda di attendamento presso il Comune deve allegare alla domanda:
a)   documentazione che consenta di identificare in modo univoco e non sostituibile il circo, il rappresentante legale ed il gestore/gestori delle attività che vi si svolgono;
b)   elenco completo ed aggiornato indicante le specie ed il numero di esemplari autorizzati ad essere ospitati e/o trasportati;
c)   dichiarazione attestante che nessun animale è stato prelevato in natura;
d)   dichiarazione che attesta la capacità di assicurare l'assistenza veterinaria oppure dichiarazione del nominativo del medico veterinario che assicura l'assistenza veterinaria;
e)   planimetria con data e firma;
f)   piano di emergenza in caso di fuga di animali pericolosi.

7.   Il Comune di Torino subordina l'autorizzazione all'attendamento al rispetto di tutte le prescrizioni di legge e del presente Regolamento volte a tutelare la salute ed il benessere degli animali.

8.   L'attendamento di strutture circensi e simili è soggetto ad autorizzazione rilasciata dalla Civica Amministrazione secondo la disciplina prevista dagli articoli 25 e seguenti del Regolamento Comunale per l'assegnazione delle aree agli spettacoli viaggianti, circhi e simili (Regolamento n. 315) nonché soggetto al rispetto dei criteri individuati dalla Commissione Scientifica CITES di cui all'articolo 4, secondo comma, della Legge 150/1992 e successive modificazioni che dettano regole dettagliate volte a garantire il benessere psico-fisico delle diverse specie animali, con particolare attenzione alla custodia, agli spazi loro riservati, alle cure veterinarie, all'alimentazione ed alla sicurezza.

TITOLO III - CANI

Articolo 18 - Definizione

1.   Al cane, considerato fra gli animali il più sociale e mentalmente dotato e raffinato, oltre alle normali e dovute necessità fisiologiche (quali: acqua, cibo, spazio ed altro) vengono riconosciute precise necessità che attengono nello specifico all'attività fisica quotidiana.

Articolo 19 - Attività motoria e rapporti sociali

1.   Chi tiene un cane dovrà consentirgli quotidianamente, secondo le caratteristiche del soggetto, l'opportuna attività motoria durante la quale potrà espletare i propri bisogni fisiologici. Si consigliano almeno tre uscite al giorno.

Articolo 20 - Divieto di detenzione a catena

1.   E' vietato detenere cani legati od a catena se non in casi di effettiva e particolare necessità e secondo quanto stabilito dal successivo comma 2.

2.   Se indispensabile, l'uso della catena deve comunque essere assicurato all'animale il libero movimento con possibilità di raggiungere comodamente i contenitori dell'acqua, del cibo ed il riparo. La catena, munita di due moschettoni rotanti all'estremità, dovrà essere agganciata con un gancio scorrevole ad un cavo aereo posto ad altezza di almeno due metri da terra e la cui lunghezza sia di almeno cinque metri. La lunghezza della catena deve essere pari ad almeno due (2) volte l'altezza da terra del cavo aereo e comunque mai inferiore a cinque (5) metri.
Ai cani detenuti a catena deve essere assicurata la possibilità di movimento libero per almeno una (1) ora al giorno. E' comunque vietato l'uso del collare a strozzo.

3.   Qualora il cane sia detenuto in spazio delimitato, esclusi i canili, questo deve avere una dimensione minima pari a quindici (15) metri quadrati per ogni capo di età superiore ai 180 giorni.

Articolo 21 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche

1.   Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche o di uso pubblico compresi parchi, giardini ed aree verdi attrezzate ad eccezione delle aree ad uso esclusivo di giochi per l'infanzia.

2.   In tali luoghi i cani vanno tenuti al guinzaglio, di lunghezza non superiore a due metri, nonché anche muniti di apposita museruola per i cani di indole mordace. La museruola deve essere di materiale atossico, adatta alla taglia, alla razza e tale comunque da impedire ai cani di mordere, ma non di bere. Tutti i cuccioli fino ai sei mesi di età non hanno l'obbligo della museruola.

Articolo 22 - Aree e percorsi destinate ai cani

1.   Nell'ambito dei giardini, parchi ed altre aree verdi o di uso pubblico sono individuati appositi spazi espressamente riservati alla sgambatura dei cani. La Civica Amministrazione provvede a realizzarli con uniforme distribuzione nel tessuto urbano e, ove possibile, provvedendo a suddividere gli spazi per cani di diverse taglie.

2.   Tali spazi saranno dotati di apposita cartellonistica nonché delle opportune attrezzature. In tali spazi è consentito ai conduttori dei cani far correre e giocare liberamente gli animali, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori fermo restando l'obbligo di evitare che i cani stessi costituiscano pericolo per le persone, per gli altri animali, o arrechino danni a cose.

3.   Anche in tali spazi è obbligatorio rimuovere le deiezioni solide lasciando pulito lo spazio sporcato dagli animali, come previsto dal successivo articolo 24.

4.   Esclusivamente nel caso in cui siano in attesa, all'esterno dell'area a loro dedicata, cani non compatibili caratterialmente, è consentita la permanenza per un massimo di 15 minuti dell'animale già presente all'interno dello spazio.

Articolo 23 - Accesso negli esercizi, uffici e mezzi pubblici

1.   Sui mezzi pubblici di trasporto, comprese le linee di metropolitana, i cani accompagnati dal padrone o detentore hanno libero accesso, secondo le modalità previste dai gestori del pubblico servizio.

2.   Nei locali aperti al pubblico e nei pubblici uffici, i cani accompagnati dal padrone o dal detentore hanno libero accesso salvo documentate motivazioni igienico-sanitarie, comunicate dal Responsabile della struttura tramite l'affissione di apposito cartello esposto in modo visibile all'ingresso e previa comunicazione scritta all'Ufficio Tutela Animali. Non è consentito al Responsabile della struttura vietare l'ingresso nei suddetti locali ai cani guida che accompagnano le persone non vedenti o ipovedenti.

3.   Nei luoghi di ricovero e cura, negli asili nido, nelle scuole per l'infanzia e negli istituti scolastici i cani non hanno libero accesso salvo diversa prescrizione dei responsabili della struttura.

4.   Gli animali devono essere sempre tenuti al guinzaglio e con museruola ad eccezione dei cani di piccola taglia che possono essere tenuti in braccio od in borsa.

5.   I proprietari o detentori devono comunque avere cura a che i cani non sporchino e non creino disturbo o danno alcuno.

Articolo 24 - Obbligo di raccolta delle deiezioni solide

1.   I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani ed altri animali hanno l'obbligo di raccogliere le deiezioni solide prodotte dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo e di depositarli nei contenitori per rifiuti solidi urbani.

2.   L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino, area verde, area cani, ecc.) dell'intero territorio comunale.

3.   I proprietari e/o detentori di cani che si trovano su area pubblica o di uso pubblico devono essere muniti di sacchetti di plastica, con o senza paletta, per una igienica raccolta o rimozione delle deiezioni solide prodotte dagli animali.

4.   Tale obbligo non opera rispetto alle seguenti categorie di persone: non vedenti, ipovedenti, diversamente abili e persone con gravi difficoltà motorie.

Articolo 25 - Ritrovamento e gestione di cani vaganti sul territorio comunale

1.   I cani vaganti sono catturati a cura della Civica Amministrazione e dopo essere condotti presso il Canile Municipale sono restituiti al proprietario o possessore dietro pagamento delle spese di cattura, mantenimento e cura, fatti salvi gli eventuali periodi di osservazione sanitaria ai sensi del vigente Regolamento di Polizia Veterinaria.

2.   Il cittadino che ritrovi un cane vagante sul territorio comunale deve avvisare prontamente il Canile o la Polizia Municipale per il suo recupero. E' fatto assoluto divieto di trattenere cani randagi o vaganti ritrovati sul territorio comunale.

3.   I cani di accertata proprietà (tatuati o microchippati) che non vengono riscattati dal proprietario entro i 15 giorni a far data dal ricevimento della notifica, saranno considerati liberi a tutti gli effetti e potranno essere dati in affidamento. Contestualmente, la Città di Torino segnala agli Enti competenti l'abbandono dell'animale per i provvedimenti di competenza.

4.   I cani non tatuati o microchippati, previo espletamento dei controlli sanitari, saranno dati in affidamento a chi ne fa richiesta. L'affidamento è considerato provvisorio per 60 giorni, durante i quali il cane rimane di proprietà della Città che potrà effettuare controlli sul benessere degli animali. Trascorso tale termine, l'affidatario provvederà a formalizzare l'adozione definitiva presso il Canile Municipale. In mancanza della formalizzazione provvederà d'ufficio la Civica Amministrazione.

5.   Gli animali non possono essere dati in affido, anche temporaneo, o adozione a coloro che abbiano riportato condanne per maltrattamento di animali. Per assicurare il rispetto delle condizioni di benessere degli animali, la Città può attivare controlli anche preventivi con particolare riferimento ai cani di razza molossoide o loro incroci, per i quali sono previsti ulteriori accertamenti.

6.   La Civica Amministrazione può stipulare convenzioni con Enti il cui statuto preveda precipui compiti di protezione degli animali per il ricovero temporaneo presso le loro strutture dei cani custoditi nel Canile Municipale, per controlli da effettuare sulle adozioni degli animali dei Canili Municipali, per eventuali controlli sul benessere animale ospiti presso strutture esterne ai canili, per la realizzazione di attività finalizzate all'adozione degli animali abbandonati.

7.   La Civica Amministrazione, al fine del contenimento della popolazione canina, procede alla sterilizzazione, con particolare attenzione alle razze di tipo molossoide o ai loro incroci, degli animali adulti presenti presso le proprie strutture ricettive.

Articolo 26 - Detenzione dei cani da guardia

1.   I cani utilizzati per la guardia possono essere tenuti liberi nei luoghi o proprietà private da sorvegliare, purché non accessibili al pubblico

2.   Nei predetti luoghi o proprietà private deve comunque essere sempre esposto un cartello di avvertimento.

3.   Qualora gli animali siano tenuti a catena dovranno comunque essere custoditi secondo le modalità previste dalle norme vigenti e dal presente Regolamento.

Articolo 26 bis - Interventi e studi volti a monitorare e prevenire comportamenti aggressivi da parte di cani

1.   La Città di Torino promuove, in accordo con gli Enti competenti, l'istituzione di una Commissione Tecnico Scientifica permanente con il compito di elaborare interventi e studi volti a prevenire comportamenti aggressivi da parte di cani, che possano procurare danno all'incolumità pubblica.

2.   La Commissione Tecnico Scientifica di cui al precedente comma 1, provvede in particolare a quanto di seguito indicato:
-    monitoraggio delle aggressioni avvenute sul territorio cittadino, anche avvalendosi dei dati in possesso degli Enti preposti;
-    definizione di un protocollo per la valutazione, nel pieno rispetto del benessere psico-fisico del cane, del livello di aggressività dei cani coinvolti in episodi che abbiano comportato lesioni di rilevante entità nei confronti delle persone;
-    individuazione di un protocollo di rieducazione comportamentale che coinvolga obbligatoriamente anche il proprietario o detentore di cani morsicatori;
-    individuazione di idonei strumenti (quali pubblici registri, corsi obbligatori con rilascio di relativo attestato, ecc.) finalizzati a responsabilizzare i detentori di cani appartenenti a categorie potenzialmente pericolose, che saranno definite dalla Commissione Tecnico Scientifica tenendo conto anche di quanto disposto dalla normativa vigente;
-    individuazione di programmi ed iniziative rivolti alla popolazione e finalizzati a prevenire le cause che generano l'aggressività canina, attraverso un positivo rapporto uomo-cane.

Articolo 27 - Obbligo degli allevatori, possessori e venditori di cani a scopo di commercio

1.   Fermo restando il generale obbligo di garantire il benessere degli animali, gli allevatori di cani, ed i venditori di cani a scopo di commercio hanno l'obbligo di consegnare una copia conforme del registro di carico e scarico dei movimenti di cani allevati e/o venduti, semestralmente al Servizio Veterinario dell'A.S.L., ai fini di un costante monitoraggio della presenza di cani sul territorio urbano. Il predetto registro dovrà essere costantemente aggiornato con l'indicazione dei dati riguardanti gli acquirenti degli animali venduti.

2.   I possessori e venditori di cani a scopo di commercio dovranno vendere gli animali rilasciando all'acquirente certificato attestante il buono stato di salute dell'animale. Copia di tale certificato, dovrà essere conservato per almeno due anni dal soggetto che lo rilascia anche per gli eventuali controlli da effettuarsi da parte degli organi di vigilanza. Il cane venduto o ceduto se adulto dovrà già essere tatuato, o identificato tramite microchip secondo i termini di legge, se cucciolo dovrà essere già microchippato. All'atto della vendita e/o cessione dell'animale questa dovrà essere formalizzata secondo la normativa sull'Anagrafe Canina Regionale aggiornando i dati sul registro di carico e scarico.

Articolo 28 - Documenti da portare al seguito

1.   Il possessore o detentore di un cane ha sempre l'obbligo di portare al seguito originale o fotocopia autenticata del documento comprovante l'iscrizione dell'animale all'anagrafe canina o certificato di avvenuto tatuaggio o di avvenuto inserimento di microchip.

2.   Detti documenti dovranno essere esibiti su richiesta agli agenti delle Forze dell'Ordine, agli ispettori dell'A.S.L., alle guardie zoofile, alle G.E.V. - Guardie Ecologiche Volontarie previste dalla Legge Regionale e/o ai soggetti appositamente incaricati.

3.   Il trasgressore dovrà esibire entro cinque (5) giorni il documento comprovante l'avvenuto tatuaggio o la microchippatura all'organo accertatore che avrà scritto sul verbale il termine massimo di esibizione del documento. In caso di mancata esibizione del documento nei cinque (5) giorni verrà applicata ulteriore sanzione oltre a quella minima già attribuita.

TITOLO IV - GATTI

Articolo 29 - Status dei gatti liberi e delle colonie feline

1.   I gatti liberi e le colonie feline che vivono sul territorio comunale sono tutelati dalla Città. Nel caso di episodi di maltrattamento e/o uccisione il Comune di Torino procederà a sporgere denuncia ai sensi delle norme vigenti.

Articolo 30 - Colonie feline e gatti liberi

1.   Le colonie feline ed i gatti liberi non possono essere catturati, spostati od allontanati dall'habitat dove risiedono, fatto salvo quanto previsto dalla Legge Regionale 26 luglio 1993 n. 34 e relativo regolamento di attuazione (motivi di carattere igienico-sanitario oppure in caso di epidemie che mettono a repentaglio la salute dell'uomo e degli animali stessi).

2.   Qualora il Settore Tutela Ambiente riscontrasse una situazione lesiva del benessere della colonia o di singoli gatti, il Dirigente, sentito il parere della Consulta ed in accordo con il Servizio Veterinario, può, con un atto amministrativo motivato, predisporre lo spostamento della colonia.

3.   E' vietato a chiunque ostacolare od impedire l'attività di gestione di una colonia felina o di gatti liberi, asportare o danneggiare gli oggetti utilizzati per la loro alimentazione, riparo e cura (ciotole, ripari, cucce, ecc.). Deve essere comunque sempre consentita la presenza di contenitori per l'acqua.

4.   E' vietato, inoltre, predisporre strumenti finalizzati ad impedire la libera circolazione dei felini all'interno del loro habitat o che possano costituire per gli stessi fonte di pericolo o danno.

5.   Nelle aree interessate dalla presenza di colonie feline o gatti liberi potranno essere disposte, dalla Civica Amministrazione o dagli affidatari degli animali, cucce per il riparo degli animali nonché appositi cartelli informativi o segnaletici della presenza dei felini anche con l'indicazione della normativa a loro tutela.

Articolo 31 - Censimento delle colonie feline e dei gatti liberi sul territorio

1.   Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente e quanto stabilito dal precedente articolo, le colonie feline ed i gatti liberi che vivono all'interno del territorio comunale sono censiti, con i mezzi più opportuni, dal Comune in collaborazione con l'A.S.L., le associazioni animaliste ed i singoli cittadini.

2.   Finalità del Censimento è la mappatura delle colonie esistenti sia in aree pubbliche che private. In dette aree deve essere garantita la cura e l'alimentazione degli animali ivi stanziati.

3.   L'elenco delle colonie è redatto ed aggiornato dall'Ufficio Tutela Animali della Città di Torino ed è a disposizione dei cittadini secondo la normativa che regola l'accesso agli atti delle Pubbliche Amministrazioni.

Articolo 32 - Attività di cura delle colonie feline e dei gatti liberi

1.   Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12 lettera a) della Legge Regionale 34/1993, il Comune di Torino, al fine di garantire il benessere e la cura della popolazione felina presente sul territorio comunale, riconosce l'attività benemerita dei cittadini che, come gattare e gattari, si adoperano volontariamente e gratuitamente per la cura ed il sostentamento dei felini. Agli stessi previa richiesta di affidamento di una colonia felina o di gatti liberi all'Ufficio Tutela Animali, verrà rilasciato apposito tesserino di riconoscimento. Il tesserino verrà ritirato od il suo utilizzo sospeso qualora il comportamento del soggetto sia in contrasto con la normativa vigente e con le disposizioni impartite dall'Ufficio Tutela Animali. Di ciascun affidamento verrà data comunicazione al Servizio Veterinario A.S.L. per un più agevole espletamento delle attività di vigilanza e controllo.

2.   Alla/al gattara/o deve essere permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà pubblica dell'intero territorio comunale. L'accesso ad aree private sarà disciplinato con un accordo fra le parti e qualora necessario con l'ausilio dell'Ufficio Tutela Animali che provvederà a concorrere alla regolamentazione della attività della/del gattara/o (orari, siti di alimentazione, ecc.).

Articolo 33 - Alimentazione dei gatti

1.   Le/i gattare/i potranno, previa autorizzazione della Civica Amministrazione, rivolgersi alla mense, per il prelievo di avanzi alimentari da destinare all'alimentazione dei gatti. Altre forme di approvvigionamento alimentare potranno essere istituite a tale scopo.

2.   Le/i gattare/i sono tenuti a rispettare le norme igieniche del suolo pubblico e privato relativamente allo spazio adibito ed utilizzato per l'alimentazione dei gatti, evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia necessaria.

Articolo 34 - Detenzione dei gatti di proprietà

1.   E' fatto assoluto divieto di tenere i gatti, anche per breve tempo, in terrazze o balconi senza possibilità di accesso all'interno dell'abitazione, ovvero in rimesse o cantine senza possibilità di uscita. E' parimenti vietato, sia all'interno che all'esterno dell'abitazione, segregarli in trasportini e/o contenitori di vario genere nonché tenerli legati o in condizioni di sofferenza e maltrattamento.

2.   Al fine di evitare e contenere l'incremento della popolazione felina, nel caso di gatti che siano lasciati uscire all'esterno dell'abitazione e vagare liberamente sul territorio, è consigliabile che i proprietari o detentori provvedano alla sterilizzazione degli stessi.

Articolo 35 - Sterilizzazione

1.   Il Comune di Torino concorre in base alla normativa vigente alla sterilizzazione dei gatti liberi. Procede altresì alla sterilizzazione degli animali presenti presso le proprie strutture ricettive e quelle convenzionate. La cattura dei felini potrà essere effettuata, previa autorizzazione dell'Ufficio Tutela Animali, sia dalle associazioni animaliste, sia dalle/dai gattare/i, sia da personale appositamente incaricato dalla Civica Amministrazione. Successivamente alla sterilizzazione i gatti liberi saranno rimessi nella colonia di appartenenza.

Articolo 36 - Cantieri

1.   I soggetti pubblici e/o privati che intendono eseguire opere edili e/o di restauro conservativo, di carattere pubblico e/o privato, i cui interventi riguardino zone ed aree interessate dalla presenza di gatti liberi o colonie feline debbono prevedere, a proprie cura e spese prima dell'inizio dei lavori ed in fase di progettazione ove possibile e compatibilmente con lo stato dei luoghi interessati dai lavori, un'idonea collocazione temporanea e/o permanente per detti animali. A tal fine l'Ufficio Tutela Animali collabora per l'individuazione dei siti in cui collocare gli animali e per le eventuali attività connesse.

2.   Tale collocazione di norma deve essere ubicata in una zona adiacente al cantiere e dovrà essere in grado di ospitare tutti gli animali appartenenti alle colonie interessate dagli interventi; dovrà altresì essere consentita alle/ai gattare/i, od in alternativa a persona incaricata dalla Civica Amministrazione, con le modalità più opportune, la possibilità di continuare ad alimentare gli animali.

3.   Al termine dei lavori gli animali, previa collocazione di appositi ed adeguati insediamenti, dovranno essere rimessi sul loro territorio di origine, ovvero in siti immediatamente adiacenti a quello originario di provenienza.

Articolo 37 - Custodia gatti randagi

1.   La Civica Amministrazione può stipulare convenzioni con Enti il cui statuto preveda precipui compiti di protezione degli animali: per il ricovero temporaneo dei gatti presso le loro strutture, per controlli da effettuare sulle adozioni degli animali ricoverati, per la realizzazione di attività finalizzate all'adozione degli animali abbandonati, per eventuali controlli sul benessere dei gatti ospitati presso strutture esterne ai gattili municipali.

2.   Il Comune di Torino predispone, ove necessario, idonei ripari nei parchi, nei giardini ed in altri spazi pubblici ove siano presenti colonie feline.

TITOLO V - FAUNA SELVATICA ED ESOTICA

Articolo 38 - Fauna selvatica

1.   La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale ai sensi della Legge n. 157 dell'11 febbraio 1992.

2.   La Civica Amministrazione favorisce la presenza della fauna selvatica autoctona stanziale presente sul territorio urbano.

3.   E' vietato a chiunque sul territorio comunale molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna autoctona, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca e delle normative sanitarie.

4.   E' vietato a chiunque, fatte salve specifiche autorizzazioni, immettere allo stato libero od abbandonare in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico, esemplari di fauna selvatica alloctona e/o autoctona con acquisite abitudini alla cattività, detenuti a qualunque titolo.

5.   E' fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alla specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero autorizzati ai sensi dalla normativa vigente.

6.   Restano salve le disposizioni in materia di commercializzazione e detenzione, a qualsiasi titolo, di animali vivi tutelati di cui alla Legge n. 157 dell'11 febbraio 1992 e successive modificazioni e dalla Legge Regionale n. 70 del 4 settembre 1996 che recano norme sulla protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, nonché ogni altra disposizione vigente in materia di fauna selvatica.

7.   Il prelievo di detti animali può essere effettuato solo nei casi previsti dalla legge. In ogni caso è vietata la detenzione di detti animali di cui al presente articolo in condizioni che non rispettino i ritmi fisiologici della loro attività.

8.   L'opera di potatura ed abbattimento degli alberi nonché le opere di ristrutturazione degli edifici o qualsiasi altro tipo di intervento, qualora effettuate nel periodo riproduttivo degli uccelli, devono prevedere l'adozione di misure idonee ad evitare la morte di nidiacei e/o la distruzione dei nidi.

9.   Coloro che rinvengono esemplari vivi o morti appartenenti alla fauna selvatica devono darne comunicazione entro 24 ore all'Ente Provincia che disporrà i provvedimenti del caso.

Articolo 39 - Fauna esotica

1.   Ferme restando le disposizioni comunitarie e nazionali in materia di commercio internazionale delle specie in via di estinzione, la detenzione l'allevamento ed il commercio di animali esotici è disciplinato dalla Legge Regionale 28 ottobre 1986 n. 43.

2.   La detenzione privata, l'allevamento per il commercio ed il commercio di animali esotici, così come definiti nell'articolo 1 della Legge Regionale 28 ottobre 1986, n. 43 (ad esclusione di quelli definiti pericolosi dalla normativa vigente), sono soggetti ad apposite autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge medesima.

3.   Gli animali di cui sopra dovranno essere tenuti in luoghi e spazi idonei tenuto conto del numero, delle dimensioni degli esemplari e delle caratteristiche etologiche nonché nel rispetto delle caratteristiche comportamentali proprie di ogni specie e delle normative vigenti.

4.   La detenzione ed il commercio di animali vivi che possono costituire pericolo per la salute o l'incolumità pubblica sono vietate salvo le eccezioni e le deroghe previste dalla normativa vigente e nel rispetto delle relative disposizioni.

TITOLO VI - ALTRE SPECIE ANIMALI

Articolo 40 - Della popolazione di Columba livia varietà domestica

1.   Negli edifici e nelle aree, pubbliche o private, dove si possono verificare nidificazioni o stabulazioni di colombi tali da creare condizioni favorevoli ad una loro rapida proliferazione, in contrasto con l'equilibrio dell'ecosistema urbano e con la vivibilità della città, devono essere attuati a cura dei proprietari e/o dei responsabili i seguenti interventi:
-    pulizia e disinfezione delle superfici, necessarie al ripristino delle condizioni igieniche;
-    interventi di tipo meccanico o strutturale atti a mantenere condizioni sfavorevoli alla nidificazione ed allo stazionamento dei colombi (dissuasori anti-stazionamento, occlusioni, reti di protezione, repellenti visivi, ecc.).
Ogni intervento dovrà rispettare le regole di benessere degli animali ed è comunque sempre vietato l'uso di dissuasori anti-stazionamento costituiti da aghi metallici; le installazioni già presenti dovranno essere sostituite coerentemente con il piano pluriennale che sarà redatto dalla Città, nel quale saranno descritte le caratteristiche dei dissuasori "non cruenti".
Tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria dei soprarichiamati edifici dovranno prevedere, in primis, la sostituzione degli eventuali attuali dissuasori anti-stazionamento, che non abbiano questa caratteristica, con quelli analoghi "non cruenti".

2.   L'alimentazione dei colombi è consentita esclusivamente all'interno delle aree individuate nell'allegato, formato dal relativo elenco e dalla cartografia che individua le aree, a una distanza minima di 250 metri da ospedali, case di cura, scuole dell'infanzia e primarie e aree giochi bimbi eventualmente presenti, somministrando esclusivamente granaglie idonee al loro nutrimento.

3.   Il cibo deve essere somministrato in quantità minima, tale da non richiamare un numero eccessivo di esemplari che possono compromettere la civile coesistenza uomo-animale. Chi alimenta gli animali, ha l'obbligo di effettuare la pulizia del luogo di somministrazione al termine della medesima, al fine di evitare l'insorgenza di inconvenienti igienico-sanitari e di attirare animali appartenenti a altre specie commensali opportuniste. Per quantità minima deve intendersi una quantità non superiore al peso di 250 grammi.

4.   Le aree di cui al comma 2, sono individuate dalla Città. L'elenco di tali aree è reso pubblico ed è periodicamente aggiornato. L'aggiornamento è approvato con deliberazione della Giunta Comunale, sentita la Consulta delle Associazioni del Volontariato Animalista.

Articolo 41 - Detenzione di volatili ed animali acquatici

1.   Si applicano anche ai volatili d'affezione ed agli animali acquatici, in quanto compatibili, le norme relative al benessere animale contenute nel presente Regolamento.

2.   I volatili detenuti in gabbia non potranno essere esposti a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo dovranno essere sempre riforniti. Le gabbie utilizzate dovranno assicurare le funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche degli animali in modo che in ogni voliera gli animali possano muoversi comodamente e distendere le ali.
Agli animali deve essere garantito il normale alternarsi del giorno e della notte; se le condizioni del locale lo impedissero, occorre supplire con luce artificiale, almeno dalle 9 del mattino alle 17 del pomeriggio.
L'alimento e l'acqua dovranno essere sistemati in contenitori facilmente lavabili e disinfettabili e, per le specie che lo necessitano, dovranno essere posizionati posatoi che consentano a tutti gli animali di stazionare comodamente.
Le voliere per la detenzione di volatili devono avere, di norma, dimensioni minime pari a otto (8) volte l'apertura alare della specie di maggiori dimensioni ivi detenuta.

3.   Gli animali acquatici dovranno essere tenuti in acquari che per dimensioni e capienza siano conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua e sono altresì vietati acquari sferici.

4.   Gli animali acquatici dovranno essere tenuti in acquari che per dimensioni e capienza siano conformi alle esigenze fisiologiche ed etologiche delle specie ospitate e consentano agli stessi di compiere adeguato movimento e in ogni caso non devono mai avere una capienza inferiore a trenta (30) litri d'acqua. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura dovranno essere adeguate alle specie ospitate.

5.   Oltre a quanto già vietato dalla normativa vigente in materia di maltrattamento degli animali, nonché di pesca marittima e di pesca in acque interne, di acquicoltura, di polizia veterinaria e di igiene degli alimenti di origine animale, è fatto assoluto divieto di:
-    conservare ed esporre per la commercializzazione sia all'ingrosso che al dettaglio, nonché per la somministrazione, prodotti della pesca vivi ad esclusione dei molluschi lamellibranchi (cosiddetti frutti di mare), al di fuori di adeguate vasche munite di impianto di ossigenazione e depurazione dell'acqua con lunghezza minima quattro volte superiore alla lunghezza dell'animale più grande; oltre i due esemplari la dimensione minima va aumentata del 20% per ogni animale aggiunto;
-    procedere alla macellazione dei prodotti della pesca negli esercizi di vendita al dettaglio dove detti animali, ad esclusione dei molluschi lamellibranchi, dovranno essere mantenuti in vasche con le caratteristiche descritte al precedente punto fino alla consegna al consumatore finale;
-    tenere permanentemente le chele legate ai crostacei.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 42 - Sanzioni

1.   Ferma restando l'applicazione delle più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti in materia, la violazione del presente Regolamento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00, ad eccezione di quanto previsto al successivo articolo 43.

Articolo 43 - Definizione delle sanzioni

1.   Si applica la sanzione da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo di Euro 500,00 per la violazione dei seguenti articoli del presente Regolamento: articolo 9; articolo 20; articolo 21 commi 1 e 2; articolo 24; articolo 26 comma 2; articolo 30 commi 1, 3 e 4; articolo 34 comma 1; articolo 38 commi 3, 4 e 7; articolo 39 comma 3.

2.   Si applica la sanzione da un minimo di Euro 80,00 ad un massimo di Euro 500,00 per la violazione dei seguenti articoli: articolo 16; articolo 17 comma 1; articolo 27; articolo 28 comma 3; articolo 36 comma 1; articolo 39 comma 4; articolo 40.

Articolo 44 - Vigilanza

1.   Sono incaricati di far rispettare il presente Regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale ed anche, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 del Codice di Procedura Penale, alle guardie particolari giurate delle Associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute nonché alle G.E.V. - Guardie Ecologiche Volontarie, previste dalla Legge Regionale. Inoltre in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza possono vigilare anche altri soggetti ove previsto dalla Legge o da specifiche convenzioni con la Città.

Articolo 45 - Incompatibilità ed abrogazione di norme

1.   Alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono da intendersi abrogate tutte le norme, con esso incompatibili od in contrasto, eventualmente contenute in altri regolamenti, provvedimenti e disposizioni comunali.

Articolo 46 - Norme transitorie

1.   Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo 180 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio della Città ad eccezione dell'articolo 6 "Consulta Comunale del volontariato animalista. Istituzione" che entrerà in vigore dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

ELENCO DELLE AREE IN CUI SI POSSONO SOMMINISTRARE GRANAGLIE AI PICCIONI A 250 METRI DA OSPEDALI - CASE DI CURA - SCUOLE PER L'INFANZIA E PRIMARIE - AREE GIOCHI BIMBI [articolo 40]

1.   Parco della Pellerina - corso Appio Claudio, via Pietro Cossa, corso Regina Margherita, corso Lecce.
      1.1)  Area Ovest tra Dora Riparia e corso Regina Margherita.
      1.2)  Area su corso Regina Margherita, normalmente riservata ai circhi.
4.   Parco Colonnetti.
5.   Lungo Stura Lazio dal Ponte Amedeo VIII al Ponte Diga.
7.   Parco della Confluenza tra il fiume Po e il torrente Stura di Lanzo.
8.   Parco Colletta - lungo Dora Colletta/via Carcano.
9.   Parco del Meisino.
10. Parco Piemonte - corso Unione Sovietica, torrente Sangone.
11. Parco Sangone - strada Castello di Mirafiori.
13. Parco di San Vito - strada San Vito, 185.
14. Parco Europa - Cavoretto.
15. Parco della Maddalena.
16. Parco della Rimembranza - Colle della Maddalena.
17 Parco delle Repubbliche Partigiane Piemontesi - strada San Vito/Revigliasco.
18. Parco di Superga - strada Comunale di Superga (per la parte di competenza del Comune di Torino).
19. Parco della Panoramica - strada dei Colli, da Superga (per la parte di competenza del Comune di Torino)
20. Sponde torrente Stura di Lanzo tra strada Basse di Stura e strada dell'Arrivore.

Cartografia [14,8 Mb]

GLOSSARIO DEI TERMINI USATI NEL REGOLAMENTO

Vivere in stato di cattività: vivere rinchiuso in gabbia o comunque privo di libertà.
Caratteristiche etologiche: caratteristiche proprie della specie cui ci si riferisce.
Ecosistema: ambiente naturale unitario (p.e. un bosco), comprensivo degli organismi animali e vegetali che vi hanno dimora e che in esso trovano le condizioni per un loro sviluppo equilibrato; ogni ecosistema tende a conservarsi se non intervengono alterazioni ecologiche.
Specie aviarie: volatili.
Animali omeotermi: animali che mantengono il corpo alla stessa temperatura indipendentemente dalla temperatura ambientale.
Fauna autoctona: animali che vivono nei luoghi in cui sono nati.
Deiezioni: escrementi.
Gatto libero: gatto che vive in libertà e frequenta abitualmente lo stesso territorio pubblico o privato.
Colonia felina: gruppo di gatti liberi che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso territorio pubblico o privato.
Habitat di colonia felina: territorio pubblico o privato nel quale vive abitualmente una colonia di gatti liberi, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono.
Gattara/gattaro: persona che volontariamente e gratuitamente si occupa della cura e del mantenimento delle colonie feline e dei gatti liberi.
Fauna alloctona: animali che vivono in luogo diverso da quello da cui provengono.
Stabulazione: luogo di stazionamento di animali.
Malattie zoonosiche: malattie infettive degli animali, trasmissibili all'uomo.
Sinantropi: animali che vivono a contatto con l'uomo.
Malattie infestive: malattie provocate da parassiti.
Ectoparassiti: parassiti della pelle, ad esempio zecche e pulci.