Prot. n. 21180 /VI.8.8 del 18.12.2006 | Ordinanza n. 5323 |
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CITTĄ DI TORINO
Divisione Ambiente e Verde
Attività Ciclo Integrato dei Rifiuti
IL DIRETTORE
Vista l’Ordinanza n. 1091 del 26.03.2003 con la quale, nell’ambito territoriale del progetto URBAN II Raccolta Differenziata 50% viene fatto obbligo alle utenze ricomprese in tale area di permettere il posizionamento dei contenitori dedicati alla raccolta differenziata di carta, vetro/lattine, plastica ed organico all’interno dei cortili condominiali;
Viste le disposizioni tecniche allegate alla citata ordinanza con le quali vengono definiti gli obblighi da parte degli utenti e dell’AMIAT S.p.A. per un corretto conferimento e svuotamento dei cassonetti;
Tenuto conto che tali disposizioni prevedono che l’esposizione su strada dei contenitori sia a carico delle utenze interessate dal progetto;
Vista l’ordinanza n. 3285 del 21 agosto 2003 con la quale si prendeva atto delle difficoltà da parte degli utenti ad adempiere a tale obbligo con la conseguenza di rallentare la piena attuazione del progetto e si considerava pertanto opportuno che la Città durante la fase di sperimentazione collaborasse con gli utenti alla piena riuscita del progetto in particolare prevedendo che l’esposizione e il riposizionamento all’interno dei contenitori fosse a carico dell’AMIAT S.p.A. per il periodo dal 1° settembre 2003 al 31 agosto 2004;
Considerato che con le ordinanze n. 3700 del 25 agosto 2004, n. 4381 del 20 ottobre 2004, n. 5181 del 17 dicembre 2004, n. 636 del 24 febbraio 2005, n. 2849 del 29 giugno 2006 venivano previste cinque proroghe del servizio sopra richiamato per i periodi 1° settembre – 31 ottobre 2004, 1° novembre – 31 dicembre 2004, 1° gennaio 2005 – 28 febbraio 2005, 1° marzo 2005 – 30 giugno 2006, 1° luglio 2006 - 31 dicembre 2006;
Tenuto conto che l’azione AMIAT “R.D. al 50%” del progetto URBAN II ha esaurito la sua fase di attuazione e che quindi non sussistono più le motivazioni che avevano suggerito di non variare le modalità iniziali del progetto a partire dal 2003 fino ad oggi;
Considerato che l’Amministrazione a partire dal 2007 intende conformare le modalità del servizio dell’Area URBAN II alle altre aree della Città interessate dalla raccolta domiciliare integrata (porta a porta) con l’internalizzazione di tutte le frazioni differenziate (carta, vetro/lattine, plastica, organico) e della frazione indifferenziata (peraltro non contemplata inizialmente nelle citata ordinanza n. 1091 del 26 marzo 2003) ponendo nel contempo a carico dei cittadini l’esposizione dei contenitori secondo le modalità e le frequenze stabilite dal gestore del servizio;
Ritenuto però necessario un periodo di almeno 10 mesi di mantenimento delle attuali modalità di servizio per permettere al gestore del servizio stesso di procedere alla riprogettazione tecnico-logistica nonché al completamento della internalizzazione dei contenitori per dare modo agli utenti di adempiere all’obbligo di esposizione a proprio carico;
Tutto ciò premesso,
Visto l’art. 13 comma 6 del Regolamento per la gestione dei rifiuti approvato dal Consiglio Comunale in data 10 giugno 2002;DISPONE
Per le motivazioni espresse in narrativa che:
AVVISA
Che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio della Città di Torino. Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo con la pubblicazione all’Albo Pretorio.
Torino, 18.12.2006
Il Direttore