Cartografia dei percorsi consentiti in Torino (formato pdf - 995 Kb) |
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Prot. n. 17872 del 31.10.2006 | Ordinanza n. 4535 |
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Questa ordinanza è stata integrata dall'ordinanza n. 5187 del 12/12/2006, che ha aggiunto alcuni percorsi liberi e dall'ordinanza 825 del 21/02/2007 che ha aggiunto alcune esenzioni: il testo delle nuove strade e delle esenzioni inserite è evidenziato in blu. |
CITTÀ DI TORINO
Divisione Ambiente e Verde
Settore Ecoprogetti
IL SINDACO
Visto il D.P.R. 24 maggio 1988, n 203 che all'art. 4 attribuiva alle Regioni la competenza per la formulazione dei piani di rilevamento, prevenzione, conservazione e risanamento del proprio territorio, nel rispetto dei valori limite di qualità dell'aria.
Visto il D.lgs 4 agosto 1999 n. 351 Attuazione della Direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente che all'art. 7 assegna alle Regioni il compito di individuare l'autorità competente alla gestione delle situazioni di rischio legate ai superamenti dei valori limite e delle soglie di allarme per gli inquinanti in atmosfera.
Vista la Legge Regionale 7 aprile 2000 n. 43: "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano Regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria" che:
Visto lo stralcio di prima attuazione del Piano Regionale per il Risanamento
e la Tutela della Qualità dell'Aria: Indirizzi per la gestione degli
episodi acuti di inquinamento approvato con Legge Regionale 7 aprile 2000
n. 43.
Visto il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
2 aprile 2002, n. 60, emanato ai sensi dell'articolo 4 del citato D.Lgs.
n. 351/1999, con il quale:
Vista la D.G.R. n. 109-6941 del 5 agosto 2002 con cui è stata approvata
la Valutazione della qualità dell'aria nella Regione Piemonte - Anno
2001, effettuata in relazione ai nuovi limiti di qualità dell'aria
stabiliti con il citato D.M. 2 aprile 2002 n. 60 che contiene le informazioni
necessarie per l'aggiornamento della suddivisione in zone dei Comuni del
territorio piemontese prevista dall'art. 10 della L.R. 43/2000.
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 11 novembre 2002 n. 14-7623
avente ad Oggetto: "Attuazione della legge regionale 7 aprile 2000
n. 43, Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento
atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la
tutela della qualità dell'aria. Aggiornamento dell'assegnazione dei
Comuni piemontesi alle Zone 1, 2 e 3. Indirizzi per la predisposizione e
gestione dei Piani di Azione.", con la quale si individuano gli indirizzi
che le Province devono seguire nella predisposizione dei Piani di Azione
ai sensi dell'Art. 7 del D.Lgs. n 351/1999, contenenti le misure da attuare
nel breve periodo, al fine di ridurre il rischio di superamento dei limiti
e delle soglie di allarme stabiliti dal D.M. 2 aprile 2002 n. 60.
Vista la D.G.R. 66-3859 del 18 settembre 2006 e la D.G.R. 57-4131 del 23
ottobre di aggiornamento del Piano regionale per il risanamento della qualità
dell’aria che, nello stralcio di piano per la mobilità stabilisce,
tra l’altro, limitazioni alla circolazione di veicoli per il trasporto
privato e di veicoli fino a 3,5 ton per il trasporto e distribuzione merci
e attività commerciali, artigianali, industriali, agricole e di servizio
con omologazioni precedenti all’EURO 1 se alimentati a benzina e con
omologazioni precedenti all’EURO 2 se diesel nonché per ciclomotori
e motocicli non conformi alla normativa EURO 1 immatricolati da più
di dieci anni e, in fase di prima applicazione, si richiede di prevedere,
con ordinanze sindacali che ne garantiscono l’applicabilità
e la sanzionabilità in caso di inosservanza, nei territori appartenenti
all’agglomerato di Torino limitazioni di almeno 5 ore per i veicoli
utilizzati per il trasporto privato e 3 ore per i veicoli utilizzati per
il trasporto merci e attività commerciali, artigianali, industriali,
agricole e di servizio, per almeno cinque giorni feriali dal lunedì
al venerdì, entro il 15 gennaio 2007 e con durata permanente .
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 7 dicembre 2004 (mecc.
2004 11479/110) poi modificata con deliberazione della Giunta Comunale del
31 ottobre 2006 (mecc. 2006 08010/110) e l’ordinanza 5247/04 del 23/12/2004,
con le quali si introducevano fin dal gennaio 2005 limitazioni alla circolazione
per lo stesso tipo di veicoli in ZTL Ambientale con una diversa articolazione
di orari.
Preso atto che la situazione dell’inquinamento atmosferico, rilevata
dall’Arpa, presenta particolare criticità, per quanto attiene
il parametro PM10 le cui concentrazioni medie annuali non rispettano i valori
limite per la protezione della salute umana previsti dal sopra citato D.M.
2 aprile n° 60.
Considerato opportuno per la tutela della salute pubblica adottare provvedimenti
finalizzati a limitare il carico di emissioni inquinanti.
Considerata la necessità di armonizzare gli orari dei veicoli fino
a 3,5 ton per il trasporto e distribuzione merci e attività commerciali,
artigianali, industriali, agricole e di servizio.
Visto l'articolo 7 del Nuovo Codice della Strada approvato con D. Leg.vo
30.04.1992, n° 285, con il quale si dà facoltà ai comuni,
per motivi di tutela della salute, di sospendere temporaneamente la circolazione
veicolare sulle strade comunali.
Visto l’art. 50 del T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali
adottato con D. L.vo 18 Agosto 2000 n. 267 ed in particolare il comma 3;
Visto l’art. 40 dello Statuto della Città di Torino;
INVITA
Tutta la popolazione ad usare il meno possibile l’automobile per
la mobilità urbana e a privilegiare l’uso del mezzo pubblico
e di altri mezzi di trasporto a basso impatto ambientale.
A gestire gli impianti di riscaldamento degli edifici adibiti a civile abitazione
in modo che la temperatura degli ambienti non superi i 20 °C, così
come previsto dalla normativa vigente (DPR 412/93 e DPR 551/99) e a gestire
gli impianti di riscaldamento degli altri edifici in modo da limitare al
minimo indispensabile gli orari di accensione e la temperatura degli ambienti.
ORDINA
Sul territorio della Città di Torino a partire dal 6 novembre 2006 nelle giornate feriali dal lunedì al venerdì sono adottate le seguenti limitazioni al traffico veicolare.
1) LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE DINAMICA PER I VEICOLI A BENZINA CON OMOLOGAZIONI PRECEDENTI ALL'EURO 1, PER I VEICOLI DIESEL CON OMOLOGAZIONI PRECEDENTI ALL'EURO 2, PER CICLOMOTORI E MOTOCICLI A DUE TEMPI NON CONFORMI ALLA NORMATIVA EURO 1 IMMATRICOLATI DA PIÙ DI DIECI ANNI.
A) VEICOLI TRASPORTO PERSONE.
Dal 6 novembre 2006 nelle giornate feriali dal
lunedì al venerdì dalle ore 13,00 alle ore
19,00 è vietata la circolazione dinamica di tutti i veicoli
per trasporto persone aventi al massimo 8 posti a sedere oltre il conducente
(categoria M1) alimentati a benzina con omologazioni precedenti all’EURO
1 (Direttiva 91/441/CE) e di tutti i veicoli diesel categoria M1 con omologazioni
precedenti all’EURO 2 (Direttiva 94/12/CE). È altresì
vietata la circolazione dinamica dei ciclomotori e motocicli con motore
termico a due tempi delle categorie L1 e L3 non conformi alla normativa
EURO 1 (Direttiva 97/24/CE) ed immatricolati da più di dieci anni.
B) VEICOLI TRASPORTO MERCI.
Dal 6 novembre 2006 nelle giornate feriali dal
lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore
13,00 è vietata la circolazione dinamica di tutti i veicoli
per trasporto merci aventi massa massima non superiore a 3,5 ton. utilizzati
per il trasporto e la distribuzione delle merci e per l’esercizio
delle attività commerciali, artigianali, industriali, agricole e
di servizio, (categoria N1) alimentati a benzina con omologazioni precedenti
all’EURO 1 (Direttiva 91/441/CE) e di tutti i veicoli diesel categoria
N1 con omologazioni precedenti all’EURO 2 (Direttiva 94/12/CE). È
altresì vietata la circolazione dinamica dei ciclomotori e motocicli
con motore termico a due tempi a tre ruote delle categorie L2, L4 e L5 non
conformi alla normativa EURO 1 (Direttiva 97/24/CE) ed immatricolati da
più di dieci anni.
Le limitazioni per i veicoli e negli orari della presente ordinanza si applicano anche alle vie e corsie riservate istituite con Ordinanza del 12/02/04 n. 523.
Il TERRITORIO INTERESSATO - dal presente provvedimento è quello compreso nei confini comunali, fatta eccezione per le seguenti strade:
strada Aeroporto;
corso Giovanni Agnelli (tratto corso Tazzoli / piazzale Caio Mario);
strada Altessano (tratto via Sansovino / confine);
via Artom (tratto strada Castello di Mirafiori - confine della città);
piazza Bengasi;
via Carlo Bossoli (tratto Pio VII – Pannunzio);
corso Casale (tratto piazzale Marco Aurelio/ confine);
via Felice Casorati;
strada Castello di Mirafiori (tratto corso Unione Sovietica - via Artom);
strada della Cebrosa (tratto svincolo tangenziale / corso Romania);
via Pietro Cossa (tratto corso Regina Margherita / piazza Cirene);
strada Cuorgnè;
corso Dogliotti;
strada del Drosso;
via Fontanesi (tratto corso Regina Margherita / via Ricasoli);
corso Francia (tratto corso Marche / confine );
corso Grosseto (tratto piazza Rebaudengo / strada Altessano);
lungostura Lazio;
sottopasso del Lingotto (tratto corso Unità d’Italia - bretella parcheggi);
corso Marche;
corso Maroncelli;
corso Moncalieri (tratto corso Giovanni Lanza / confine);
via Nizza (tratto Lingotto / piazza Bengasi);
corso Orbassano (tratto confine / corso Tazzoli);
via Mario Pannunzio (tratto Bossoli – Casorati);
strada Pianezza (tratto piazza Cirene / confine);
via Pio VII (tratto Traiano - Bossoli);
viale Puglia;
piazza Rebaudengo;
ponte Regina Margherita;
piazzale Regina Margherita;
corso Regina Margherita (tratto corso Sacco e Vanzetti / confine);
corso Regina Margherita (tratto Piazzale Regina Margherita / via Fontanesi) carreggiata laterale nord;
via Ricasoli (tratto via Fontanesi /piazzale Regina Margherita);
corso Romania;
corso Sacco e Vanzetti;
via Sansovino (tratto piazza Cirene / corso Grosseto);
corso Settembrini;
strada di Settimo (tratto svincolo della Tangenziale / viale Puglia);
strada di Settimo (tratto lungostura Lazio – piazza Sofia);
sottopasso Spezia;
via Stampini;
corso Tazzoli (tratto corso Agnelli / corso Orbassano);
corso Traiano;
corso Unione Sovietica (tratto confine / corso Traiano);
corso Unità d'Italia;
corso Vercelli (tratto Rebaudengo / corso Romania);
strada del Villaretto;
bretelle di raccordo ai parcheggi e viabilità interna al Lingotto;
tutte le vie della collina torinese dal confine sino alla confluenza nei corsi Moncalieri o Casale.
ZTL CENTRALE E ZTL AMBIENTALE
Le limitazioni per i veicoli e negli orari della presente ordinanza si applicano
anche ai residenti e ai titolari di permessi sosta in ZTL centrale e ambientale.
Esse si applicano inoltre ai titolari di permessi ZTL centrale non ancora
abbinati a veicoli ecologici.
POSSONO PERTANTO CIRCOLARE I SEGUENTI VEICOLI:
L'orario ed il tragitto per cui è consentito circolare devono essere corrispondenti con la motivazione dell'esonero.
AVVERTE
che in caso di inosservanza di quanto con la presente prescritto, si procederà ai sensi dell'art. 7, comma 13, del D.Lgs. 285/92 e s.m.i. per inosservanza del divieto di circolazione.
Si ricorda che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice Penale come richiamato dall'art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000.
AVVISA
che a norma dell’art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241,
avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971,
n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza,
per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione,
al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte.
Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo con la pubblicazione
all'Albo Pretorio .
Torino,31 ottobre 2006
Il Sindaco
Sergio Chiamparino