Prot. n. 3875 del 21.02.2007 |
Ordinanza n. 825 |
CITTÀ DI TORINO
Divisione Ambiente e Verde
Settore Mobilità Sostenibile & Tutela Animali
IL SINDACO
Visto l'articolo 7 del Nuovo Codice della Strada approvato con D. Leg.vo
30.04.1992, n° 285, con il quale si dà facoltà ai comuni,
per motivi di tutela della salute, di sospendere temporaneamente la circolazione
veicolare sulle strade comunali;
Vista le lettera della Regione Piemonte del 5 febbraio 2007 che invita tutti
i Sindaci ad aderire alla domenica ecologica fissata per il 25 febbraio
2007 per un blocco contemporaneo della circolazione esteso anche alle altre
regioni della valle Padana.
Visto l’accordo tra le Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte,
Veneto, le Province Autonome di Trento e Bolzano e la Repubblica e Cantone
Ticino per la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento atmosferico,
siglato a Roma il 7 febbraio 2007.
Considerato opportuno per la tutela della salute pubblica adottare provvedimenti
finalizzati a limitare il carico di emissioni inquinanti.
Vista la propria ordinanza n. 4535, prot. n. 17872 del 31.10.2006, considerato
che successivamente alla pubblicazione è emersa l’esigenza
di attuare alcune esenzioni;
Visto l’art. 50 del T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali
adottato con D. L.vo 18 Agosto 2000 n. 267 ed in particolare il comma 3;
Visto l’art. 40 dello Statuto della Città di Torino;
ORDINA
- su tutto il territorio cittadino è vietata la circolazione
dinamica dei veicoli mossi da motore a combustione interna a qualsiasi
uso destinati, dalle ore 9,30 alle ore 19,30 di domenica 25 febbraio 2007.
- Dal divieto di circolazione sono escluse le seguenti strade:
strada Aeroporto;
corso Giovanni Agnelli (tratto corso Tazzoli / piazzale
Caio Mario);
strada Altessano (tratto via Sansovino / confine);
via Artom (tratto strada Castello di Mirafiori -
confine della città);
piazza Bengasi;
via Carlo Bossoli (tratto Pio VII – Pannunzio);
corso Casale (tratto piazzale Marco Aurelio/ confine);
via Felice Casorati;
strada Castello di Mirafiori (tratto corso Unione
Sovietica - via Artom);
strada della Cebrosa (tratto svincolo tangenziale
/ corso Romania);
via Pietro Cossa (tratto corso Regina Margherita
/ piazza Cirene);
strada Cuorgnè;
corso Dogliotti;
strada del Drosso;
via Fontanesi (tratto corso Regina Margherita / via
Ricasoli);
corso Francia (tratto corso Marche / confine );
corso Grosseto (tratto piazza Rebaudengo / strada
Altessano);
lungostura Lazio;
sottopasso del Lingotto (tratto corso Unità
d’Italia - bretella parcheggi);
corso Marche;
corso Maroncelli;
corso Moncalieri (tratto corso Giovanni Lanza / confine);
via Nizza (tratto Lingotto / piazza Bengasi);
corso Orbassano (tratto confine / corso Tazzoli);
via Mario Pannunzio (tratto Bossoli – Casorati);
strada Pianezza (tratto piazza Cirene / confine);
via Pio VII (tratto Traiano - Bossoli);
viale Puglia;
piazza Rebaudengo;
ponte Regina Margherita;
piazzale Regina Margherita;
corso Regina Margherita (tratto corso Sacco e Vanzetti
/ confine);
corso Regina Margherita (tratto Piazzale Regina Margherita
/ via Fontanesi) carreggiata laterale nord;
via Ricasoli (tratto via Fontanesi /piazzale Regina
Margherita);
corso Romania;
corso Sacco e Vanzetti;
via Sansovino (tratto piazza Cirene / corso Grosseto);
corso Settembrini;
strada di Settimo (tratto svincolo della Tangenziale
/ viale Puglia);
strada di Settimo (tratto lungostura Lazio –
piazza Sofia);
sottopasso Spezia;
via Stampini;
corso Tazzoli (tratto corso Agnelli / corso Orbassano);
corso Traiano;
corso Unione Sovietica (tratto confine / corso Traiano);
corso Unità d'Italia;
corso Vercelli (tratto Rebaudengo / corso Romania);
strada del Villaretto;
bretelle di raccordo ai parcheggi e viabilità interna al Lingotto;
tutte le vie della collina torinese dal confine sino alla confluenza
nei corsi Moncalieri o Casale.
- Fanno eccezione, e quindi possono circolare, le seguenti tipologie
o categorie di veicoli:
- veicoli elettrici o ibridi funzionanti a motore elettrico;
- veicoli, funzionanti con alimentazione a metano, a gpl, a idrogeno,
mono o bifuel, anche trasformati successivamente all’immatricolazione;
- veicoli delle Forze Armate, degli Organi di Polizia, dei Vigili
del Fuoco, di ARPA, di ASL o ASO, dei Servizi di Soccorso, della Protezione
Civile in servizio, autoveicoli ad uso speciale adibiti alla rimozione
forzata di veicoli e a interventi su mezzi o rete trasporto pubblico,
veicoli destinati alla raccolta rifiuti e nettezza urbana, veicoli
adibiti ai servizi pubblici di cattura animali vaganti e raccolta
spoglie animali;
- veicoli del servizio car sharing;
- taxi di turno, autobus in servizio pubblico di linea, autobus e
autoveicoli in servizio di noleggio con o senza conducente;
- autocaravan, macchine operatrici, mezzi d’opera, di cui al
D.Lgs. 30.4.1992 n. 285 art. 54 comma 1 lettere m) ed n) e veicoli
classificati ad uso speciale di cui al D. Lgs. 30.4.1992 n. 285 art.
54 comma 2.
- Fanno inoltre eccezione le seguenti tipologie accompagnate
da adeguata documentazione:
- veicoli utilizzati per il trasporto di portatori di handicap
e di soggetti affetti da gravi patologie debitamente
documentate con certificazione rilasciata dagli Enti competenti, ivi
comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi, che sono
immunodepresse o che si recano presso strutture sanitarie per interventi
di urgenza. Per il tragitto percorso senza la presenza della persona
portatrice di handicap o affetta da gravi patologie, è necessario
essere in possesso di dichiarazione rilasciata dalle scuole, uffici,
ambulatori, ecc., nella quale sia specificato l'indirizzo nonché
l'orario di inizio e termine dell'attività scolastica, lavorativa,
di terapia ecc.;
- veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte
a terapie od esami indispensabili o dimesse da Ospedali e Case di
cura in grado di esibire relativa certificazione medica o
prenotazione o foglio dimissione. Per il tragitto percorso senza la
persona che deve essere sottoposta a terapia od esami indispensabili
è necessario esibire copia della certificazione medica o della
prenotazione, nonché dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
(autodichiarazione), nella quale il conducente dichiari il percorso
e l'orario;
- veicoli utilizzati da operatori assistenziali in servizio
con certificazione del datore di lavoro o dell'Ente per cui operano
che dichiari che l'operatore sta prestando assistenza domiciliare
a persone affette da patologie per cui l'assistenza domiciliare è
indispensabile; veicoli utilizzati da persone che svolgono
servizi di assistenza domiciliare a persone affette da grave
patologia con certificazione in originale rilasciata dagli Enti competenti
o dal medico di famiglia;
- veicoli utilizzati da medici e veterinari in visita
domiciliare con medico a bordo e con tessera dell’Ordine professionale;
veicoli utilizzati da medici e operatori sanitari in turno di reperibilità
nell’orario del blocco; veicoli utilizzati da infermieri ed
ostetriche con dichiarazione del Collegio professionale che svolgono
libera professione;
- veicoli utilizzati da farmacisti con turno di apertura
nella giornata;
- veicoli utilizzati per il rifornimento urgente di medicinali;
- veicoli utilizzati da lavoratori dipendenti o autonomi
con certificazione dell’orario di lavoro rilasciata dall’azienda
per cui prestano la loro opera o di dichiarazione sostitutiva di atto
di notorietà del lavoratore autonomo, ai sensi del D.P.R. n.
445/00 e con assunzione della corrispondente responsabilità,
quando dalla certificazione stessa risulti un orario di inizio
o fine turno tale da non consentire l’uso del mezzo pubblico;
veicoli dei lavoratori dipendenti o autonomi con certificazione rilasciata
dall’azienda per cui prestano la loro opera o dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà come sopra specificato, quando
dalla certificazione dell’azienda risulti che la sede
dell’azienda o il luogo di lavoro autonomo o l’abitazione
del lavoratore non sono normalmente serviti da mezzi pubblici;
- veicoli per il trasporto di pasti per il rifornimento
di mense ospedaliere, case di riposo per anziani o strutture sanitarie
ed assistenziali;
- veicoli di proprietà (o in noleggio o in leasing) di Enti
Locali, dello Stato, delle Aziende e degli Enti di servizio pubblico
solo per emergenze o obblighi di legge;
- veicoli utilizzati dall'Autorità Giudiziaria, dagli
Agenti e Ufficiali di Polizia Giudiziaria in servizio e con
tesserino di riconoscimento;
- veicoli al servizio di testate televisive e di
riprese cinematografiche con a bordo i mezzi di supporto,
di ripresa, i gruppi elettrogeni, i ponti radio ecc., veicoli utilizzati
per la distribuzione della stampa periodica, veicoli
utilizzati da giornalisti iscritti all'Ordine in
possesso di dichiarazione rilasciata dalla testata per cui lavorano
da cui risulti che sono in servizio nell’ orario del blocco;
- veicoli utilizzati da lavoratori che stanno rispondendo a chiamata
in reperibilità e di artigiani della
manutenzione e dell’assistenza con relativo certificato
della C.C.I.A.A. per interventi tecnico-operativi urgenti e indilazionabili;
- veicoli che partecipano alle sfilate di carnevale o altre
manifestazioni culturali/ricreative organizzate dalla Città
o dalle Circoscrizioni o da Società/Enti/Associazioni e veicoli
utilizzati dal personale di supporto alle manifestazioni stesse con
dichiarazione del Settore/Ente/Società/Associazione che ha
organizzato la manifestazione;
- veicoli o mezzi d'opera per i quali sono state
precedentemente rilasciate autorizzazioni dal Settore Suolo Pubblico
- Ufficio Coordinamento e dalla Divisione Servizi Tributi, Catasto
e Partecipate - Settore Pubblicità e COSAP, o autorizzati con
nulla osta della Polizia Municipale per quanto concerne le operazioni
di trasloco;
- veicoli di ditte di trasporti che devono effettuare operazioni
di trasloco precedentemente programmate e che non prevedono
occupazione di suolo pubblico.
- veicoli di imprese che eseguono lavori urgenti
per conto del Comune o per conto di Aziende di sottoservizi, forniti
di adeguata documentazione dell'Ente per cui lavorano;
- veicoli delle Associazioni o Società sportive
appartenenti a Federazioni o Enti di promozione sportiva affiliate
al CONI o altre Federazioni riconosciute ufficialmente utilizzati
per manifestazioni che si svolgono nella giornata; veicoli utilizzati
da iscritti alle stesse con dichiarazione del Presidente indicante
luogo e orario della manifestazione sportiva nella quale l'iscritto
è direttamente impegnato. Veicoli utilizzati da arbitri o direttori
di gara o cronometristi con dichiarazione del Presidente
della rispettiva Federazione indicante luogo e orario della manifestazione
sportiva nella quale l'iscritto è direttamente impegnato;
- veicoli di residenti in altre regioni italiane o all'estero
muniti della copia scritta della prenotazione o della ricevuta alberghiera,
limitatamente al percorso tra l'albergo e i confini della città;
- veicoli che devono essere imbarcati come auto al seguito
per trasferimenti marittimi e ferroviari, come risultante dai documenti
di viaggio;
- veicoli utilizzati per il trasporto di persone che partecipano
a cerimonie religiose o civili non ordinarie, purché
forniti di adeguata documentazione (sarà sufficiente esibire
gli inviti o le attestazioni rilasciate dai ministri officianti);
- veicoli di incaricati dei servizi di pompe funebri e trasporti
funebri;
- veicoli adibiti al trasporto di cose di venditori ambulanti
con autorizzazione ad occupare suolo pubblico valida di domenica,
in possesso di regolare licenza ambulante e occupazione suolo pubblico
rilasciato dal Settore Commercio;
- veicoli utilizzati da edicolanti di turno con
certificazione adeguata;
- veicoli utilizzati per la consegna a domicilio per fiorai,
ristoratori e pasticceri e il trasporto di merci
deperibili in possesso di apposita attestazione rilasciata
dal titolare o legale rappresentante;
- veicoli di interesse storico e collezionistico
di cui all’art. 60 del codice della strada iscritti agli appositi
registri per la partecipazione a manifestazioni indette dalle Associazioni.
I benzinai di turno domenica 25 febbraio 2007 sono esonerarti dall'obbligo
di apertura, e gli stessi sono esonerati dall'obbligo del rispetto del
turno di chiusura per il lunedì successivo.
L'orario ed il tragitto per cui è consentito circolare devono
essere congrui con la motivazione dell'esonero.
- Che l’ordinanza 4535 del 31/10/2006 sia integrata dalle
seguenti ulteriori esenzioni:
- strade escluse dal divieto di circolazione - sia integrato con
via Artom (tratto strada Castello di Mirafiori - confine della città)
e strada Castello di Mirafiori (tratto corso Unione Sovietica - via
Artom);
- tipologie e categorie di veicoli esentati - sia integrato da veicoli
a idrogeno, veicoli di ASL o ASO, veicoli per interventi su mezzi
o rete trasporto pubblico e veicoli adibiti ai servizi pubblici di
cattura animali vaganti e raccolta spoglie animali;
- esenzioni accompagnate da documentazione - sia integrato da veicoli
utilizzati per il trasporto di persone dimesse da Ospedali e Case
di cura in grado di esibire foglio dimissione, veicoli utilizzati
per riprese cinematografiche, veicoli di interesse storico e collezionistico
di cui all’art. 60 del codice della strada iscritti agli appositi
registri per la partecipazione a manifestazioni indette dalle Associazioni.
AVVERTE
che in caso di inosservanza di quanto con la presente prescritto, si procederà
ai sensi dell'art. 7, comma 13, del D.Lgs. 285/92 per inosservanza del divieto
di circolazione.
Ricorda che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice Penale
come richiamato dall'art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000.
AVVISA
che a norma dell’art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241,
avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971,
n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza,
per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione,
al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte.
Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo con la pubblicazione
all'Albo Pretorio.
Torino, 21 febbraio 2007
Il Sindaco
Sergio Chiamparino