ORDINANZA N. 1443

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 234

LOCALITÀ Parco del Valentino

 

CIRCOSCRIZIONE N. 8

del 26.04.2005

AS/VARIE05/ztlvalentino

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 17 settembre 1991, mecc. n. 9110827/46, con la quale è stata approvata la pedonalizzazione del Parco del Valentino tramite la creazione di una Zona a Traffico Limitato denominata "ZTL Valentino" e viste le successive deliberazioni della Giunta Comunale (del 13 aprile 1995, mecc. n. 9502668/06, e del 12 dicembre 1995, mecc. n. 9509513/06 e mecc. n. 9509806/06), con le quali è stata approvata la sosta a pagamento nelle aree site ai margini del Parco;

Viste le deliberazioni della Giunta Comunale del 9 aprile 1998, mecc. n. 9802786/39 e del 21 luglio 2001, mecc. n. 2001 06187/06, con le quali è stata approvata l'attuazione progressiva della sosta a pagamento ed è stata approvata la rettifica del perimetro;

Viste le ordinanze: n. 2008, prot. n. 1836, del 14.12.1995, n. 1836, prot. 405, del 26.08.1998 e n. 2850, prot. 599, del 21.08.2001, con le quali, in attuazione delle sopracitate deliberazioni della Giunta Comunale, é stata istituita la "ZTL Valentino", la cui delimitazione è compresa nel perimetro continuo sotto riportato, all'interno del quale è vietata la circolazione e la sosta dalle ore 0,00 alle ore 24 di tutti i giorni, fatta eccezione per alcune categorie di utenze e di veicoli:

Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 23 aprile 2003, mecc. n. 03 03009/006, con la quale è stato approvato un nuovo sistema di controllo degli accessi alla ZTL Centrale ai sensi dell'art. 17, comma 133 bis, Legge 127/97, munito di porte elettroniche in grado di fotografare le targhe dei veicoli in transito

Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 25 maggio 2004, mecc. n. 04 04222/006, con la quale è stata approvata l'installazione di due ulteriori varchi elettronici finalizzati al controllo degli accessi veicolari alla ZTL Valentino (Viale Virgilio) e ZTL Centrale - Area Romana (Via delle Orfane);

Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 3 febbraio 2004, mecc. n. 04 00713/06, con la quale è stato approvato il "Manuale degli esenti a posteriori";

Vista l'ordinanza del 25 novembre 2003 n. 4693, con la quale, tra l'altro, è previsto anche il rilascio del permesso "Verde", dei contrassegni "Viola", "Disabili", "Fotocine" e delle autorizzazioni per i veicoli pesanti;

Ritenuta la necessità, alla luce di tale provvedimento che introduce il controllo elettronico della ZTL Valentino, di ridefinire le categorie di veicoli e di utenze autorizzate a circolare nella suddetta area, in modo da adeguare la regolamentazione della circolazione veicolare vigente alle nuove modalità di controllo, riproponendo, anche per la ZTL Valentino, il medesimo sistema vigente per la ZTL Centrale (esenzioni e permessi di circolazione);

ORDINA

  1. nella Zona a Traffico Limitato "ZTL Valentino", la cui delimitazione, indicata nelle citate ordinanze: n. 2008, prot. n. 1836, del 14.12.1995, n. 1836, prot. 405, del 26.08.1998 e n. 2850, prot. 599, del 21.08.2001, che per facilità di lettura viene riportata di seguito:

sono revocate tutte le disposizioni precedenti, in contrasto con il presente provvedimento, e dovranno essere osservate le prescrizioni indicate ai punti successivi.

2. nella Zona a Traffico Limitato "ZTL Valentino", come delimitata al punto 1. suddetto, dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:

Veicoli esenti

Possono inoltre transitare e sostare, senza necessità di permesso di circolazione ("Verde", "Viola", "Disabili", "Fotocine" e "autorizzazioni per veicoli pesanti"), esclusivamente i seguenti veicoli (esenti a priori):

  1. biciclette, quadricicli a pedalata assistita, veicoli trainati da animali;
  2. veicoli adibiti al trasporto merci che documentino un'attività di regolare rifornimento di esercizi posti all'interno della ZTL Valentino, con la fermata consentita per il tempo strettamente necessario ad effettuare le operazioni di carico e scarico merci, nelle ore stabilite;
  3. macchine operatrici in servizio all'interno della ZTL Valentino per la manutenzione del Parco;
  4. ciclomotori, per il solo transito, qualora il conduttore dimostri di recarsi presso gli impianti e circoli sportivi del Parco. (tessera sportiva di appartenenza al club ecc);
  5. autocisterne destinate al rifornimento di combustibile per il riscaldamento, negli stabili ubicati del Parco, con la fermata consentita per il tempo strettamente necessario ad effettuare le operazioni di pertinenza;
  6. taxi il cui servizio ha origine o destinazione nell'area stessa, per il transito e la fermata e per il tempo strettamente necessario per consentire la salita e la discesa delle persone trasportate;
  7. veicoli utilizzati per attività di spurgo pozzi;
  8. veicoli appartenenti agli Organi di Polizia, al Corpo dei Vigili del Fuoco, ai Servizi di Soccorso e alla Protezione Civile, delle Società di proprietà della Città e dei gestori di pubblici servizi, individuati dai contrassegni di Istituto;

  1. veicoli di servizio degli enti pubblici territoriali (Stato, Regione, Provincia, Comune e loro consorzi, unioni ed associazioni) i quali abbiano la sede, anche decentrata, nel Comune di Torino, individuati da evidenti simboli apposti sulla carrozzeria, per interventi di pubblica utilità da effettuare nel Parco;
  2. veicoli di soggetti pubblici istituzionali nell'espletamento delle attività d'istituto di cui al comma 5 bis dell'art. 201 del Codice della Strada, individuati con decreto ministeriale.

Obblighi a carico degli esenti

I titolari (o chi ne ha il legittimo uso) dei suddetti veicoli hanno l'onere di comprovare al GTT Spa l'appartenenza dei medesimi alla categoria dei veicoli esenti avvalendosi, eventualmente, delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 DPR 445/2000;

l'esenzione ha validità dalle ore 0,00 del giorno del "riconoscimento formale" dello status di esente alle ore 24 del giorno di scadenza; l'esenzione ha validità di un anno; il transito di veicoli non esentati sarà comunque sanzionato.

Esenti a posteriori

Possono altresì transitare e sostare in via occasionale nella "ZTL Valentino" i veicoli indicati nel "Manuale degli esenti a posteriori" di cui alla deliberazione della Giunta comunale del 3 febbraio 2004 (Mecc. 04 00713/06).

Sosta

Nella "ZTL Valentino", durante l'orario di limitazione della circolazione, la sosta è vietata per i veicoli non autorizzati (privi di permesso di circolazione o non esenti), che saranno inoltre soggetti alla sanzione amministrativa accessoria della rimozione coatta ai sensi dell'art. 159 del Codice della Strada.

Carico-scarico merci

Dalle ore 10.30 alle ore 12,00 e dalle ore 15,00 alle ore 16,30 dei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, e dalle ore 10,30 alle ore 12,00 del sabato non festivo è consentito agli autoveicoli e motoveicoli immatricolati per trasporto di cose (autocarri, van ed uso promiscuo) il carico-scarico merci in "ZTL Valentino".

E' fatta salva la possibilità per i veicoli autorizzati (muniti cioè dei permessi previsti per accedere al Parco del Valentino) di effettuare le operazioni predette anche nelle ore di vigenza della "ZTL Valentino", per il tempo strettamente necessario.

 

  1. la revoca dei punti 1), 2) e 3) dell'ordinanza n. 2008 prot. n. 1836, del 14.12.95 e del punto 1) dell'ordinanza n. 1836, prot. n. 405 del 26.08.98 e del punto 1) dell'ordinanza n. 2850 prot. n.599 del 21.08.01;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

 

IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO

Dott.ssa Luisella NIGRA