ORDINANZA N. 2850

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 599

LOCALITĄ viale Mattioli, viale Crivelli, viale Ceppi

 

CIRCOSCRIZIONE N. 8

del 21/08/2001

AS/GI/VARIE01/valentino

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lvo 18/08/2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza del Sindaco n. 2008, prot. 1836 del 14.12.1995, con la quale è stata istituita la "ZTL Valentino";

Vista l'ordinanza del Sindaco n. 1836 prot. 405 del 26.08.98.1998, con la quale è stata estesa la ZTL Valentino all'area d'intersezione del viale Medaglie d'Oro con viale Ceppi, fino all'ingresso carraio del Club di Scherma, viale Balsamo Crivelli e viale Mattioli;

Vista l'ordinanza n. 39 prot. 11 del 13.01.99, con la quale sul lato NORD/EST dell'area di intersezione di viale Medaglie d'Oro con: viale Ceppi, fino all'ingresso carraio del Club di Scherma, viale Balsamo Crivelli e viale Mattioli, era stato istituita un'area riservata al carico e scarico cose o per effettuare la salita e la discesa di bambini, sul lato NORD/EST dell'area, per quattro posti auto tra il viale Mattioli ed il viale Crivelli;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale (n. mecc. 200106187/06) del 31 luglio 2001 dichiarata immediatamente eseguibile e recante l'oggetto:" ZTL Valentino - Rettifica perimetro e chiusura varco di accesso in viale Mattioli - Approvazione"

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

1)la revoca del punto 1) dell'ordinanza n. 1836, prot. 405, del 26.08.98, citata in premessa; pertanto la "ZTL Valentino" viene arretrata sino alla confluenza di viale Medaglie d'Oro con viale Ceppi, escludendo l'area di intersezione di viale Medaglie d'Oro con viale Crivelli e viale Mattioli;

2)la revoca del punto 5) dell'ordinanza n. 1836, prot. 405, del 26.08.98, citata in premessa; pertanto dovranno essere rimossi: le transenne poste trasversalmente rispetto all'asse stradale, sulla linea di confine con la ZTL Valentino, ora arretrata, in prossimità della Palazzina Promotrice Belle Arti e il dosso artificiale

  1. l'istituzione della sosta a pagamento nell'area di intersezione di viale Medaglie d'Oro con: viale Ceppi, fino all'ingresso carraio del Club di scherma, viale Balsamo Crivelli e viale Mattioli:

a)con disposizione "a pettine" su tutti i lati dell'area di intersezione, fatta eccezione per il lato OVEST, sul proseguimento di viale Medaglie d'Oro, dove sul lato OVEST la disposizione sarà in parte "a spina";

  1. con disposizione "a spina" nel settore centrale dell'area stessa;

con le modalità stabilite dall'ordinanza n. 2007, prot. 1835 del 14.12. 1995;

4.la posa in opera di un dosso artificiale aventi le caratteristiche costruttive indicate nel comma 6 lettera b) dell'art. 179 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, in corrispondenza del lato recinzione EST di cui al punto 1. sul prolungamento di viale Ceppi;

  1. l'istituzione del divieto di sosta permanente, con la fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico cose o per effettuare la salita e la discesa di bambini, sul lato EST del viale Medaglie d'Oro, a m 10.00 circa a NORD del limite SUD dell'area ZTL per un tratto di m 9.50, equivalente a n. 4 posti auto con disposizione "a pettine";
  2. la revoca dell'ordinanza n. 39 prot. 11 del 13.01.99, meglio specificata in premessa;
  3. la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)