Prot. n. 1065 del 23.02.2005 |
Ordinanza n. 622 integrata con le modifiche dell'ordinanza
646 |
CITTĄ DI TORINO
DIVISIONE AMBIENTE E VERDE
Settore Ecoprogetti
IL SINDACO
Visto l'articolo 7 del Nuovo Codice della Strada approvato con D. Leg.vo
30.04.1992, n° 285, con il quale si dà facoltà ai comuni,
per motivi di tutela della salute, di sospendere temporaneamente la circolazione
veicolare sulle strade comunali;
Visto il D.P.R. 24 maggio 1988, n 203 che all'art. 4 attribuiva alle Regioni
la competenza per la formulazione dei piani di rilevamento, prevenzione,
conservazione e risanamento del proprio territorio, nel rispetto dei valori
limite di qualità dell'aria.
Visto il D.lgs 4 agosto 1999 n. 351 Attuazione della Direttiva 96/62/CE
in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente
che all'art. 7 assegna alle Regioni il compito di individuare l'autorità
competente alla gestione delle situazioni di rischio legate ai superamenti
dei valori limite e delle soglie di allarme per gli inquinanti in atmosfera.
Vista la Legge Regionale 7 aprile 2000 n. 43: "Disposizioni per la
tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione
del Piano Regionale per il risanamento e la tutela della qualità
dell'aria" che:
- all'art. 2 comma 1 lettera b) prevede che la Regione elabori ed approvi
il Piano Regionale di Risanamento e Tutela della Qualità dell'Aria
per coordinare gli interventi e gli obbiettivi di tutela della qualità
dell'aria;
- all'art. 3 comma 1 lettera c) prevede che le Province, in qualità
di autorità competenti alla gestione delle situazioni di rischio,
elaborino con i Comuni interessati i piani di intervento operativo che
devono essere adottati in caso di episodi acuti di inquinamento;
- all'art. 4 comma 1 lettera a) prevede che i Comuni attuino gli interventi
operativi per la gestione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico
in attuazione dei Piani Provinciali;
- all'art. 8 comma 5 prevede che l'ARPA gestisca il sistema di rilevamento
della qualità dell'aria.
Visto lo stralcio di prima attuazione del Piano Regionale per il Risanamento
e la Tutela della Qualità dell'Aria: Indirizzi per la gestione degli
episodi acuti di inquinamento approvato con Legge Regionale 7 aprile 2000
n. 43.
Considerato che la Provincia di Torino con propria deliberazione n. 38-12962
del 22 gennaio 2002, esecutiva ai sensi di legge, provvedeva ad approvare,
in relazione alle competenze ad essa assegnate, il Piano stralcio di intervento
operativo per la gestione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico
nella zona A.
Visto il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
2 aprile 2002, n. 60, emanato ai sensi dell'articolo 4 del citato D.Lgs.
n. 351/1999, con il quale:
- sono state recepite le direttive 99/30/CE e 00/69/CE;
- sono stati stabiliti nuovi limiti di qualità dell'aria ambiente
per numerosi inquinanti;
- sono state abrogate, in relazione a tali inquinanti, le disposizioni
relative ai livelli di attenzione e di allarme e alla gestione dei relativi
episodi acuti di inquinamento, contenute nel D.M. 20 maggio 1991 (Criteri
per la raccolta dei dati inerenti la qualità dell'aria), nel D.M.
15 aprile 1994 e nel D.M. 25 novembre 1994.
Vista la D.G.R. n. 109-6941 del 5 agosto 2002 con cui è stata approvata
la Valutazione della qualità dell'aria nella Regione Piemonte - Anno
2001, effettuata in relazione ai nuovi limiti di qualità dell'aria
stabiliti con il citato D.M. 2 aprile 2002 n. 60 che contiene le informazioni
necessarie per l'aggiornamento della suddivisione in zone dei Comuni del
territorio piemontese prevista dall'art. 10 della L.R. 43/2000.
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 11 novembre 2002 n. 14-7623
avente ad Oggetto: "Attuazione della legge regionale 7 aprile 2000
n. 43, Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento
atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la
tutela della qualità dell'aria. Aggiornamento dell'assegnazione dei
Comuni piemontesi alle Zone 1, 2 e 3. Indirizzi per la predisposizione e
gestione dei Piani di Azione.", con la quale si individuano gli indirizzi
che le Province devono seguire nella predisposizione dei Piani di Azione
ai sensi dell'Art. 7 del D.Lgs. n 351/1999, contenenti le misure da attuare
nel breve periodo, al fine di ridurre il rischio di superamento dei limiti
e delle soglie di allarme stabiliti dal D.M. 2 aprile 2002 n. 60.
Vista la deliberazione della Giunta Provinciale del 23 aprile 2003 n°
400-94695 con la quale la Provincia di Torino ha recepito gli indirizzi
indicati dalla Giunta Regionale con la suddetta deliberazione, predisponendo
un Piano d'Azione per la riduzione del rischio di superamento dei valori
limite e delle soglie di allarme degli inquinanti in atmosfera.
Visto che il Comune di Torino è stato inserito in zona 1 dalla predetta
deliberazione insieme con i comuni di Alpignano, Beinasco, Borgaro Torinese,
Borgofranco d'Ivrea, Carmagnola, Chieri, Chivasso, Collegno, Frossasco,
Grugliasco, Ivrea, Mathi, Moncalieri, Nichelino, Orbassano, Ozegna, Pinerolo,
Rivoli, Settimo Torinese, Venaria, Vinovo, Volpiano.
Viste le modifiche apportate al "Piano d'Azione" dalla Giunta
Provinciale con deliberazione n° 1329-267005 del 17 ottobre 2003 relative
agli orari del blocco dei veicoli non ecologici usati per il trasporto merci.
Viste le deliberazioni della Giunta Provinciale n. 711-362541 del 2 dicembre
2004 e n. 845-469399 del 14 dicembre 2004 con le quali si approvavano alcune
modifiche e integrazioni al Piano d’Azione per la riduzione del rischio
di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme degli inquinanti
in atmosfera.
Viste le decisioni adottate dal tavolo di concertazione tra i comuni della
Zona 1 della Provincia di Torino nella riunione avvenuta il giorno martedì
28/12/2004, presso la sala giunta della Provincia di Torino, con cui si
è stabilita la possibilità, per ogni singolo comune, di regolare
le limitazioni in relazione alla disponibilità di trasporto pubblico
locale o per consentire di raggiungere i luoghi di attestazione del trasporto
pubblico.
Viste le decisioni adottate dal tavolo di concertazione tra i comuni della
Zona 1 della Provincia di Torino nella riunione avvenuta del 17 gennaio
2005, con cui si è stabilito di portare a due i giorni di circolazione
a targhe alterne e blocco dei veicoli non ecologici in considerazione degli
alti livelli di inquinamento rilevati nei primi giorni di gennaio.
Viste le successive decisioni adottate dal tavolo di concertazione tra
i comuni della Zona 1 della Provincia di Torino nella riunione avvenuta
del 18 febbraio 2005, con cui si è stabilito di intensificare i provvedimenti
di limitazione della circolazione adottando nei comuni della Zona 1 blocchi
totali del traffico nelle giornate di domenica 27 febbraio, 6 marzo e 13
marzo 2005, a meno che i livelli di inquinamento siano nella norma nella
settimana precedente.
Considerato opportuno per la tutela della salute pubblica adottare provvedimenti
finalizzati a limitare il carico di emissioni inquinanti.
Visto l’art. 50 del T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali
adottato con D. L.vo 18 Agosto 2000 n. 267 ed in particolare il comma 3;
Visto l’art. 40 dello Statuto della Città di Torino;
INVITA
Tutta la popolazione ad usare il meno possibile l’automobile per
la mobilità urbana e a privilegiare l’uso del mezzo pubblico
e di altri mezzi di trasporto a basso impatto ambientale.
A gestire gli impianti di riscaldamento degli edifici adibiti a civile abitazione
in modo che la temperatura degli ambienti non superi i 20° C, così
come previsto dalla normativa vigente (DPR 412/93 e DPR 551/99) e a gestire
gli impianti di riscaldamento degli altri edifici in modo da limitare al
minimo indispensabile gli orari di accensione e la temperatura degli ambienti.
ORDINA
1) su tutto il territorio cittadino è vietata la circolazione
dinamica dei veicoli mossi da motore a combustione interna a qualsiasi uso
destinati, dalle ore 10 alle ore 18 di domenica 27 febbraio 2005.
2) Dal divieto di circolazione sono escluse le seguenti vie:
- i tratti delle autostrade o delle tangenziali insistenti sul territorio
cittadino;
- le vie che permettono di raggiungere (in entrata e uscita) il parcheggio
“Park & Ride” di corso Unione Sovietica e i parcheggi
di piazzale Caio Mario per i veicoli provenienti dagli svincoli o diretti
agli svincoli della tangenziale Sud, e più precisamente: corso
Unione Sovietica (tratto confine / Traiano) - strada del Drosso - corso
Orbassano (tratto confine / Tazzoli) - corso Settembrini - corso Tazzoli
- corso Maroncelli - piazza Bengasi - corso Traiano - corso Giovanni Agnelli
(tratto Tazzoli / Caio Mario);
- le vie che permettono di raggiungere (in entrata e uscita) i parcheggi
dello Stadio delle Alpi e il parcheggio della Pellerina nelle adiacenze
del Luna Park, per i veicoli provenienti dagli svincoli o diretti agli
svincoli della tangenziale Nord, e più precisamente: corso Regina
Margherita (tratto Lecce / confine) - via Pietro Cossa (tratto Regina
Margherita / Cirene) - via Sansovino (tratto Cirene / Altessano) - strada
Altessano (tratto Sansovino / confine) - strada Pianezza (tratto Cirene
/ confine) - corso Grande Torino - strada Druento (tratto Grande Torino
Altessano) - via Stampini - strada Aeroporto - corso Grosseto da svincolo
superstrada per Caselle a corso Ferrara;
- le vie che permettono di raggiungere (in entrata e uscita) i parcheggi
siti in corso Giulio Cesare angolo corso Vercelli e corso Giulio Cesare
angolo corso Romania per i veicoli provenienti dagli svincoli o diretti
agli svincoli autostradali, e più precisamente: strada Cuorgnè
– corso Vercelli da strada Cuorgnè a corso Romania –
corso Romania - strada della Cebrosa, dallo svincolo a corso Romania;
- le vie che permettono di raggiungere (in entrata e uscita) i parcheggi
del Lingotto e più precisamente corso Unità d'Italia (tratto
confine / imbocco sottopasso) - sottopasso del Lingotto (tratto Unità
d'Italia / bretella parcheggi) - bretella di raccordo ai parcheggi e per
il ritorno via Nizza nel tratto Lingotto / piazza Bengasi;
- tutte le vie della collina torinese dal confine sino alla confluenza
nei corsi Moncalieri o Casale. Corso Moncalieri dal confine con Moncalieri
fino a corso Giovanni Lanza, corso Casale da piazzale Marco Aurelio al
confine con San Mauro Torinese;
- corso Regina Margherita fino a corso Sacco e Vanzetti, corso Sacco
e Vanzetti da corso Regina Margherita a strada Antica di Collegno, corso
Marche da strada Antica di Collegno a corso Francia;
- strada di Settimo dallo svincolo della Tangenziale a via Puglia, via
Puglia e lungostura Lazio.
3) Fanno eccezione, e quindi possono circolare, le seguenti tipologie
o categorie di veicoli:
- veicoli elettrici o ibridi funzionanti a motore elettrico;
- veicoli del servizio car sharing;
- veicoli funzionanti con alimentazione a metano o a gpl;
- taxi di turno, autobus in servizio di linea, autobus e autoveicoli in servizio
di noleggio con conducente;
- veicoli delle Forze Armate, degli Organi di Polizia, della Polizia Municipale,
dei Vigili del Fuoco, dell'ARPA, dell'ASL, dei Servizi di Soccorso, della
Protezione Civile in servizio e autoveicoli ad uso speciale adibiti alla rimozione
forzata di veicoli;
4) Fanno inoltre eccezione le seguenti tipologie accompagnate da
adeguata documentazione:
- veicoli utilizzati per il trasporto di portatori di handicap e di soggetti
affetti da gravi patologie debitamente documentate con certificazione
rilasciata dagli Enti competenti, ivi comprese le persone che hanno subito
un trapianto di organi, che sono immunodepresse o che si recano presso
strutture sanitarie per interventi di urgenza. Per il tragitto percorso
senza la presenza della persona portatrice di handicap o affetta da gravi
patologie, è necessario essere in possesso di dichiarazione rilasciata
dalle scuole, uffici, ambulatori, ecc., nella quale sia specificato l'indirizzo
nonché l'orario di inizio e termine dell'attività scolastica,
lavorativa, di terapia ecc.;
- veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie
od esami indispensabili in grado di esibire relativa certificazione medica
o prenotazione. Per il tragitto percorso senza la persona che deve essere
sottoposta a terapia od esami indispensabili è necessario esibire
copia della certificazione medica o della prenotazione, nonché
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (autodichiarazione),
nella quale il conducente dichiari il percorso e l'orario;
- veicoli utilizzati da medici in visita domiciliare con medico a bordo
e con tessera dell’Ordine professionale; veicoli utilizzati da medici
e operatori sanitari in turno di reperibilità nell’orario
del blocco; veicoli utilizzati da infermieri ed ostetriche con dichiarazione
del Collegio professionale che svolgono libera professione; veicoli utilizzati
da farmacisti;
- veicoli utilizzati da operatori assistenziali in servizio con certificazione
del datore di lavoro o dell'Ente per cui operano che dichiari che l'operatore
sta prestando assistenza domiciliare a persone affette da patologie per
cui l'assistenza domiciliare è indispensabile; veicoli utilizzati
da persone che svolgono servizi di assistenza domiciliare a persone affette
da grave patologia con certificazione in originale rilasciata dagli Enti
competenti o dal medico di famiglia;
- veicoli di medici veterinari in visita domiciliare con medico a bordo
e con tessera dell’Ordine professionale;
- veicoli dei lavoratori dipendenti o autonomi con certificazione dell’orario
di lavoro rilasciata dall’azienda per cui prestano la loro opera
o di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del lavoratore
autonomo, ai sensi del D.P.R. n. 445/00 e con assunzione della corrispondente
responsabilità, quando dalla certificazione stessa risulti un orario
di inizio o fine turno tale da non consentire l’uso del mezzo pubblico;
veicoli dei lavoratori dipendenti o autonomi con certificazione rilasciata
dall’azienda per cui prestano la loro opera o dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà come sopra specificato, quando dalla certificazione
dell’azienda risulti che la sede dell’azienda o il luogo di
lavoro autonomo o l’abitazione del lavoratore non sono normalmente
serviti da mezzi pubblici;
- veicoli utilizzati per il rifornimento di medicinali;
- veicoli per il trasporto di pasti per il rifornimento di mense ospedaliere,
case di riposo per anziani o strutture sanitarie ed assistenziali;
- veicoli di incaricati dei servizi di pompe funebri e trasporti funebri;
- veicoli di proprietà di Enti Locali, dello Stato, delle Aziende
e degli Enti di servizio pubblico solo per emergenze o obblighi di legge;
- veicoli utilizzati dall'Autorità Giudiziaria, dagli Agenti e
Ufficiali di Polizia Giudiziaria in servizio e con tesserino di riconoscimento;
- veicoli al servizio di testate televisive con a bordo i mezzi di supporto,
di ripresa, i gruppi elettrogeni, i ponti radio ecc., veicoli utilizzati
per la distribuzione della stampa periodica, veicoli utilizzati da giornalisti
iscritti all'Ordine in possesso di dichiarazione rilasciata dalla testata
per cui lavorano da cui risulti che sono in servizio negli orari del blocco;
- veicoli di lavoratori che stanno rispondendo a chiamata in reperibilità
e di artigiani della manutenzione e dell’assistenza con relativo
certificato della C.C.I.A.A. per interventi tecnico-operativi urgenti
e indilazionabili;
- veicoli o mezzi d'opera per i quali sono state precedentemente rilasciate
autorizzazioni dal Settore Suolo Pubblico - Ufficio Coordinamento e dalla
Divisione Servizi Tributi, Catasto e Partecipate - Settore Pubblicità
e COSAP, o autorizzati con nulla osta della Polizia Municipale per quanto
concerne le operazioni di trasloco;
- macchine operatrici, mezzi d'opera (di cui al D. Leg.vo 30.04.1992,
n° 285, art. 54, comma 1, lettera n) e veicoli classificati ad “uso
speciale”(D.lgs 285/92, art. 54 comma 2);
- veicoli di imprese che eseguono lavori urgenti per conto del Comune
o per conto di Aziende di sottoservizi, forniti di adeguata documentazione
dell'Ente per cui lavorano; veicoli usati da dipendenti, collaboratori
e volontari Toroc in possesso di certificazione attestante l’impegno
negli eventi della giornata; veicoli e mezzi d’opera che eseguono
lavori per conto di Toroc;
- veicoli delle Associazioni o Società sportive appartenenti a
Federazioni affiliate al CONI o altre Federazioni riconosciute ufficialmente;
veicoli utilizzati da iscritti alle stesse con dichiarazione del Presidente
indicante luogo e orario della manifestazione sportiva nella quale l'iscritto
è direttamente impegnato. Veicoli utilizzati da arbitri o direttori
di gara o cronometristi con dichiarazione del Presidente della rispettiva
Federazione indicante luogo e orario della manifestazione sportiva nella
quale l'iscritto è direttamente impegnato. Le deroghe del presente
punto sono concesse limitatamente ai veicoli catalizzati conformi alla
direttiva 91/441/CEE e successive o i veicoli diesel conformi alla direttiva
94/12/CEE e successive;
- veicoli di residenti in altre regioni italiane o all'estero muniti della
copia scritta della prenotazione o della ricevuta alberghiera, limitatamente
al percorso tra l'albergo e i confini della città;
- veicoli utilizzati da ministri di culto di qualsiasi confessione per
le funzioni del proprio ministero e veicoli utilizzati per il trasporto
di persone che partecipano a funzioni religiose non ordinarie
(esempio: battesimi, comunioni, cresime o matrimoni), purché forniti
di adeguata documentazione (sarà sufficiente esibire gli inviti
per i matrimoni, o le attestazioni rilasciate dai ministri officianti).
Le deroghe del presente punto sono concesse limitatamente ai veicoli conformi
alle direttive 91/441/CE, 97/24/CE e successive o i veicoli diesel conformi
alla direttiva 94/12/CE, 91/542/CE, 93/59/CE e successive;
- veicoli adibiti al trasporto di cose di venditori ambulanti con autorizzazione
ad occupare suolo pubblico valida di domenica, in possesso di regolare
licenza ambulante e occupazione suolo pubblico rilasciato dal Settore
Commercio;
- veicoli utilizzati da edicolanti di turno con certificazione adeguata;
- veicoli di incaricati alla consegna a domicilio per fiorai, ristoratori
e pasticceri in possesso di apposita attestazione rilasciata dal titolare
o legale rappresentante;
- i carri allegorici che partecipano alle sfilate di carnevale organizzate
dalle Circoscrizioni ed il personale di supporto alle manifestazioni stesse
con dichiarazione del Presidente della Circoscrizione che ne attesti l'effettiva
partecipazione;
- veicoli di persone dimesse da Ospedali e Case di cura, forniti del foglio
di dimissioni;
- veicoli di ditte di trasporti che devono effettuare operazioni di trasloco
precedentemente programmate e che non prevedono occupazione di suolo pubblico.
I benzinai di turno domenica 27 febbraio 2005 sono esonerarti dall'obbligo
di apertura, e gli stessi sono esonerati dall'obbligo del rispetto del turno
di chiusura per il lunedì successivo.
L'orario ed il tragitto per cui è consentito circolare devono essere
congrui con la motivazione dell'esonero.
Il presente provvedimento potrà essere revocato nel caso che le
condizioni meteorologiche siano tali da favorire una sostanziale dispersione
degli inquinanti.
AVVERTE
che in caso di inosservanza di quanto con la presente prescritto, si procederà
ai sensi dell'art. 7, comma 13, del D.Lgs. 285/92 per inosservanza del divieto
di circolazione.
Ricorda che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice Penale
come richiamato dall'art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000.
AVVISA
che a norma dell’art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n.
241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre
1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza,
per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione,
al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte.
Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo con la pubblicazione
all'Albo Pretorio.
Torino, 23 febbraio 2005
Il Sindaco
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