ORDINANZA N. 200

Testo in formato Word97

Testo dell'integrazione alla presente ordinanza

COMUNE DI TORINO
Divisione Ambiente e Mobilità
Settore Tutela Ambiente

IL SINDACO

Visto l'articolo 7 del Nuovo Codice della Strada approvato con D. Leg.vo 30.04.1992, n° 285, con i quali si dà facoltà ai comuni, per motivi di tutela della salute, di sospendere temporaneamente la circolazione veicolare sulle strade comunali;

Preso atto che la situazione dell'inquinamento atmosferico in Città, misurata dal sistema di rilevamento della qualità dell'aria gestito dal Dipartimento di Torino dell'ARPA, per quanto attiene le polveri fini inalabili (PM10) non presenta significativi miglioramenti rispetto al precedente periodo e che il valore limite di 65 mcg/m3 (Direttiva 99/30/CE) da non superare più di 35 volte l'anno, è stato invece superato già 18 volte nei primi 18 giorni del 2002;

Considerato che le previsioni atmosferiche indicano per i prossimi giorni il persistere di condizioni sfavorevoli alla dispersione degli inquinanti;

Visto l'art. 50 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D. L.vo 18 Agosto 2000 n. 267 ed in particolare il comma 3;

Visto l'art. 40 dello Statuto della Città di Torino;

ORDINA

  1. su tutto il territorio cittadino è vietata la circolazione dinamica dei veicoli mossi da motore a combustione interna a qualsiasi uso destinati, dalle ore 7,30 alle ore 19 di mercoledì 23 gennaio 2002 per i veicoli la cui ultima cifra della targa è pari, e dalle ore 7,30 alle ore 19 di giovedì 24 gennaio 2002 per i veicoli la cui ultima cifra della targa è dispari.
  2. Dal divieto di circolazione sono escluse le seguenti vie:
    1. i tratti delle autostrade o delle tangenziali insistenti sul territorio cittadino;
    2. le vie che permettono di raggiungere i parcheggi di piazzale Caio Mario per i veicoli provenienti dagli svincoli della tangenziale Sud, e più precisamente: corso Unione Sovietica (tratto confine / Traiano) - corso Orbassano (tratto confine / Settembrini) - corso Settembrini - corso Maroncelli - piazza Bengasi - corso Traiano sino a corso Unione Sovietica;
    3. le vie che permettono di raggiungere i parcheggi dello Stadio delle Alpi per i veicoli provenienti dagli svincoli della tangenziale Nord, e più precisamente: corso Regina Margherita (tratto Cossa / confine) - via Sansovino (tratto Cirene / Altessano) - strada Altessano (tratto Sansovino / confine) - strada Pianezza (tratto Cirene / confine) - corso Grande Torino - strada Druento (tratto Grande Torino Altessano) - via Stampini - strada Aeroporto - corso Grosseto da svincolo superstrada per Caselle a corso Ferrara;
    4. le vie che permettono di raggiungere i parcheggi siti in corso Giulio Cesare angolo corso Vercelli e corso Giulio Cesare angolo corso Romania per i veicoli provenienti dagli svincoli autostradali, e più precisamente: strada Cuorgnè - corso Vercelli da strada Cuorgnè a corso Romania - corso Romania.
    5. le vie che permettono di raggiungere i parcheggi del Lingotto e più precisamente corso Unità d'Italia - sottopasso del Lingotto - bretella di raccordo ai parcheggi e per il ritorno via Nizza nel tratto Lingotto / piazza Bengasi;

  3. Fanno eccezione, e quindi possono circolare, le seguenti tipologie o categorie di veicoli:
    1. autoveicoli elettrici;
    2. autoveicoli che utilizzano come carburante metano o GPL;
    3. motoveicoli e ciclomotori;
    4. taxi di turno, autobus in servizio di linea, autobus e autoveicoli in servizio di noleggio con conducente;
    5. veicoli delle Forze Armate e degli Organi di Polizia in servizio, dei Vigili del Fuoco, dell'ARPA, dei Servizi di Soccorso in stato di emergenza e della Protezione Civile in servizio;
    6. veicoli utilizzati per il trasporto di portatori di handicap;
    7. veicoli adibiti al trasporto merci;
    8. veicoli di proprietà di autoscuole in attualità di esercitazione alla guida o esami di guida;

  4. Fanno inoltre eccezione le seguenti tipologie accompagnate da adeguata documentazione:
    1. veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie od esami indispensabili ed indifferibili in grado di esibire relativa certificazione medica o prenotazione;
    2. veicoli di medici in visita domiciliare con medico a bordo e con tessera dell'Ordine professionale; veicoli di infermieri iscritti all'Albo Professionale in visita domiciliare;
    3. veicoli di operatori sanitari ed assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro o dell'Ente per cui operano che dichiari che l'operatore è di turno o di reperibilità nell'orario del blocco;
    4. veicoli di medici veterinari in visita domiciliare con medico a bordo e con tessera dell'Ordine professionale;
    5. veicoli dei lavoratori dipendenti o autonomi con certificazione dell'orario di lavoro rilasciata dall'azienda per cui prestano la loro opera, quando dalla certificazione dell'azienda risulti un orario di inizio o fine turno tale da non consentire l'uso del mezzo pubblico; veicoli dei lavoratori dipendenti o autonomi con certificazione rilasciata dall'azienda per cui prestano la loro opera, quando dalla certificazione dell'azienda risulti che la sede dell'azienda o l'abitazione del lavoratore non sono normalmente serviti da mezzi pubblici;
    6. veicoli utilizzati per il rifornimento di medicinali;
    7. veicoli per il trasporto di pasti per il rifornimento di mense ospedaliere, scolastiche, case di riposo per anziani o singole comunità;
    8. veicoli di incaricati dei servizi di pompe funebri, trasporti funebri e veicoli al seguito (sono compresi i percorsi dal domicilio al luogo del funerale e ritorno);
    9. veicoli di proprietà di Enti Locali, dello Stato, delle Aziende e degli Enti di servizio pubblico;
    10. veicoli al servizio di testate televisive con a bordo i mezzi di supporto, di ripresa, i gruppi elettrogeni, i ponti radio ecc., e veicoli utilizzati per la distribuzione della stampa periodica, veicoli di giornalisti iscritti all'Ordine in possesso di dichiarazione rilasciata dalla testata per cui lavorano;
    11. veicoli di lavoratori che stanno rispondendo a chiamata in reperibilità e di artigiani della manutenzione e dell'assistenza con relativo certificato della C.C.I.A.A. per interventi tecnico-operativi urgenti e indilazionabili;
    12. veicoli o mezzi d'opera per i quali sono state precedentemente rilasciate autorizzazioni dal Settore Suolo Pubblico - Ufficio Coordinamento e dalla Divisione Servizi Civici e Tributi - Ufficio C.O.S.A.P. ; o autorizzati con nulla osta della Polizia Municipale per quanto concerne le operazioni di trasloco;
    13. macchine operatrici, mezzi d'opera (di cui al D. Leg.vo 30.04.1992, n° 285, art. 54, comma 1, lettera n) e veicoli classificati ad "uso speciale"(D.lgs 285/92, art. 54 comma 2);
    14. veicolo di imprese che eseguono lavori urgenti per conto del Comune o per conto di Aziende di sottoservizi, forniti di adeguata documentazione dell'Ente per cui lavorano;
    15. veicoli di residenti in altre regioni italiane o all'estero muniti della copia scritta della prenotazione o della ricevuta alberghiera, limitatamente al percorso tra l'albergo e i confini della città.
    16. veicoli che debbano recarsi alla revisione già programmata (con documento dell'Ufficio della Motorizzazione Civile o dei Centri di Revisione Autorizzati), limitatamente al percorso strettamente necessario;
    17. veicoli della agenzie di recapiti urgenti in quanto esercenti un servizio di interesse pubblico;
    18. agenti e rappresentanti di commercio muniti di idonea certificazione di iscrizione al ruolo camerale di cui alla legge 204/85, o lavoratori dipendenti con funzioni di rappresentanti di commercio, con dichiarazione della ditta per cui lavorano. Le deroghe del presente punto sono concesse limitatamente ai veicoli diesel conformi alla direttiva 94/12/CEE e successive, e ai veicoli a benzina conformi alla direttiva 91/441/CEE e successive;
    19. veicoli di proprietà di ditte che vengono utilizzati per le attività corrispondenti all'iscrizione alla C.C.I.A.A., esibendo copia dell'iscrizione stessa. Le deroghe del presente punto sono concesse limitatamente ai veicoli diesel conformi alla direttiva 94/12/CEE e successive, e ai veicoli a benzina conformi alla direttiva 91/441/CEE e successive;
    20. veicoli utilizzati per il trasporto di persone che partecipano a matrimoni o battesimi, purché forniti di adeguata documentazione (sarà sufficiente esibire gli inviti per i matrimoni, o le attestazioni rilasciate dai ministri officianti). Le deroghe del presente punto sono concesse limitatamente ai veicoli diesel conformi alla direttiva 94/12/CEE e successive, e ai veicoli a benzina conformi alla direttiva 91/441/CEE e successive;

L'orario ed il tragitto per cui è consentito circolare devono essere congrui con la motivazione dell'esonero.

AVVERTE

che in caso di inosservanza di quanto con la presente prescritto, si procederà ai sensi dell'art. 7, comma 13, del D.Lgs. 285/92 per inosservanza del divieto di circolazione.

AVVISA

che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo con la pubblicazione all'Albo Pretorio.

Torino, 21 gennaio 2002

Il Sindaco
Sergio Chiamparino