Prot. N° 2412Ordinanza n° 219

COMUNE DI TORINO

Divisione Ambiente e Mobilità

Settore Tutela Ambiente

IL SINDACO

Vista la propria ordinanza n° 200 del 21 gennaio 2002 che qui viene integralmente richiamata;

Atteso che successivamente alla pubblicazione del provvedimento sono emerse particolari necessità di transito non contemplate nel succitato provvedimento;

Visto l'art. 50 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D. L.vo 18 Agosto 2000 n. 267 ed in particolare il comma 3;

Visto l'art. 40 dello Statuto della Città di Torino;

ORDINA

Che dopo il punto 4) lettera t) siano aggiunte le seguenti ulteriori esenzioni:

  1. veicoli di agenti immobiliari iscritti nel ruolo di mediatori della C.C.I.A.A. muniti di idonea certificazione di cui alla legge 39/1989. Le deroghe del presente punto sono concesse limitatamente ai veicoli diesel conformi alla direttiva 94/12/CEE e successive, e ai veicoli a benzina conformi alla direttiva 91/441/CEE e successive;
  2. veicoli che devono essere imbarcati come auto al seguito, sia per trasferimenti marittimi che ferroviari, come risultante dai documenti di viaggio;
  3. veicoli utilizzati da Ispettori del Lavoro, quali Ufficiali di Polizia Giudiziaria, con contrassegno rilasciato dalla Direzione Provinciale del Lavoro e da Ispettori dell'ISPES (Istituto Superiore per la Sicurezza sul Lavoro);
  4. veicoli utilizzati da ministri di culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;

Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo con la pubblicazione all'Albo Pretorio.

Torino, 22 gennaio 2002

Il Sindaco

Sergio Chiamparino