Ultimo aggiornamento - 14 Febbraio, 2007
Consulenze Professionali SIAE-ENPALS
Sentenza: agibilità ENPALS
E' finito davanti al giudice del lavoro un contenzioso sull’agibilità Enpals. Il giudice Michele Maria Benini ha regolato il contenzioso a favore dei musicisti. La notizia arriva dal quotidiano L'Adige, il 24/5/2003, con un articolo a firma di Nicola Guarnieri. Ci siamo informati e abbiamo richiesto la sentenza integrale al Tribunale di Trento, che molto celermente e gentilmente ce l'ha spedita.
Eccone alcune parti significative. Al punto 2 delle motivazioni: "... Presupposto imprescindibile perché sia ravvisabile l'obbligo assicurativo presso l'Enpals è il fatto che ci si trovi di fronte a lavoratori dello spettacolo in senso vero e proprio. L'obbligo assicurativo prescinde quindi dalla natura del rapporto di lavoro, che può essere indifferentemente di natura subordinata oppure di natura autonoma (in questo senso è il consolidato orientamento della Cassazione: Cass. 5.5.1992 n.5323 e Cass. 14.4.2001 n.5593). Prescinde anche dall'esercizio di un'attività imprenditoriale ai sensi dell'art. 2082 e ss. cc. essendo esso stabilito con riferimento ad una nozione di impresa intesa in senso lato. Invece, come si è detto, lavoratori dello spettacolo in senso tecnico da assicurare obbligatoriamente presso l'Enpals sono soltanto coloro che stabilmente, professionalmente, ancorché in compiti ausiliari, sono impiegati per svolgere attività essenzialmente destinate alla realizzazione di spettacoli, per spettacolo dovendosi intendere non qualsiasi forma di manifestazione con il concorso del pubblico, ma esclusivamente quello che propriamente ha il fine di rappresentare ed interpretare un testo letterario o musicale, con personale abilità degli interpreti, rivolta a provocare il divertimento, inteso in senso culturalmente ampio, degli spettatori (Cass. 22.1.1997 n.633). Ai fini dell'iscrizione all'Enpals, la Cassazione considera quindi lavoratori dello spettacolo soltanto coloro che stabilmente e professionalmente sono impiegati per svolgere attività essenzialmente destinate alla realizzazione di spettacoli (nello stesso senso anche Cass. 15.6.1992 n.7323) ...".
E ancora, al punto 3 comma 2 si definisce che: "...Si tratta di musicisti dilettanti, persone quindi che unicamente per diletto, per coltivare la loro passione per la musica, si offrono occasionalmente per suonare in un locale o nell'ambito di una manifestazione. Si tratta quindi di persone per la quali suonare è un'occupazione saltuaria, svolta a livello amatoriale ...".
Questo per il numero esiguo di serate all'anno e soprattutto "... è il fatto che tutti quanti avevano un altro lavoro ...". Il giudice continua al punto 4: "... E bene facevano ad avere un'altra occupazione, dato che l'attività di musicista non avrebbe permesso loro di vivere. Quando andava bene, infatti, ai musicisti era riconosciuto unicamente un rimborso delle spese ...". Da ciò si evince che i rimborsi spese anche in denaro non sono riconducibili a compensi quindi non sono soggetti ad Enpals.
Infine al punto 7 comma 3: "... Equivoca il Servizio Lavoro della Provincia di Trento anche sul fatto che alcuni lavoratori almeno non potrebbero essere considerati dilettanti puri e semplici, in quanto insegnanti di musica. Un conto è infatti la bravura del musicista, un conto è il fatto che la persona debba essere considerata dilettante per il fatto di svolgere un'attività di tipo occasionale e non professionale. Quindi un musicista può essere considerato dilettante (nel senso di non professionista, ossia nel senso di persona che non ritrae dalle esibizioni musicali i mezzi per il proprio sostentamento) anche se di provetta abilità ...".
Questa sentenza a nostro giudizio mette la parola fine a tutte le polemiche e alle strumentali interpretazioni da parte dell'Enpals. Le categorie sono due: professionisti e dilettanti. Nei dilettanti rientrano anche i musicisti che guadagnano soldi a titolo di rimborso spese. I professionisti sono soggetti ad agibilità Enpals, gli altri no. E' chiaro che una sentenza non fa giurisprudenza, ma è un buon inizio verso un chiarimento definitivo della questione dilettanti-professionisti.
La sentenza è quella del giudice Michele Maria Benini, Tribunale di Trento n. 93/02, R.G. 420/00, Cron. 564/02, del 29 aprile 2002. Per chi fosse interessato la sentenza integrale è disponibile presso i nostri ufffici.