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Ultimo aggiornamento - 14 Febbraio, 2007

Consulenze Professionali SIAE-ENPALS

Approfondimenti legali

Leggiamo meglio l'ultima circolare Enpals. Che abbiano tenuto conto delle nostre precedenti osservazioni? Sembra di sì, visto che l'Enpals ha modificato le precedenti indicazioni in fatto di agibilità gratuite ! (in rosso le nostre osservazioni).
Come vediamo da questo estratto dalla circolare n. 21 del 4/6/2002 sull'agibilità Enpals, l'Enpals continua a non tenere minimamente conto del mondo dei musicisti non professionisti, ovvero quelli che percepiscono cifre irrisorie che a malapena coprono le proprie spese. Per questa categoria, maggioritaria nel mondo dello spettacolo, sarà necessario un intervento legislativo nuovo. Per quanto riguarda invece chi si esibisce gratuitamente o attraverso associazioni senza scopo di lucro è interessante analizzare attentamente la circolare:

Comma 5. Formazioni dilettantistiche o amatoriali

Il possesso del certificato di agibilità, invece, non è richiesto (e non vi è obbligo contributivo) con riferimento allo svolgimento di manifestazioni da parte di formazioni dilettantistiche o amatoriali (complessi bandistici comunali, gruppi folkloristici, gruppi parrocchiali, compagnie teatrali amatoriali/dilettantistiche, complessi corali amatoriali/dilettantistici, cortei e rappresentazioni storiche, etc.), che, essenzialmente allo scopo di divertimento e/o per tramandare tradizioni popolari e folkloristiche, a fini educativi oppure allo scopo di diffondere l’arte e la cultura, si esibiscono in pubblico senza alcuna forma di retribuzione, neppure sotto forma di rimborso spese forfetario.

La manifestazione artistica deve essere svolta a titolo gratuito, ovvero non devono esservi incassi da presenza di pubblico pagante, nè compensi diretti erogati a corrispettivo dell’allestimento della manifestazione stessa (Si precisa che i contributi erogati dall’Amministrazione centrale dello Stato ai sensi della Legge 30 aprile 1985, n. 163, così come i contributi erogati dagli Enti locali a complessi bandistici, a gruppi folkloristici e simili, non sono considerati compensi; non sono altresì considerati compensi le donazioni effettuate da privati ad associazioni od enti senza scopo di lucro finalizzati all’allestimento di manifestazioni artistiche mediante l’attività di dilettanti che non devono ricevere alcun compenso o retribuzione come specificato al primo capoverso).

Quando per queste manifestazioni siano previsti ricavi che, tuttavia, siano interamente destinati alle finalità associative e a compensazione degli oneri di allestimento e di organizzazione dello spettacolo e/o vi siano coinvolti lavoratori dello spettacolo di cui all’art. 3 del DLCPS n. 708 del 1947 che non percepiscano alcun compenso per le prestazioni svolte, potranno essere rilasciate apposite certificazioni con le stesse modalità descritte al precedente punto 4.
Inoltre, non è dovuta contribuzione quando gli Enti pubblici locali, nonché le Pro-Loco associate alla Unione Nazionale Pro Loco d’Italia, organizzano manifestazioni all’aperto per fini culturali, ricreativi o educativi, rappresentazioni storiche e folkloristiche, purché gli artisti non vengano retribuiti, neppure attraverso le formazioni sociali (bande, ecc) ingaggiate per l’evento, anche se vi è presenza di pubblico pagante. Pertanto i soggetti indicati al capoverso precedente che organizzano spettacoli sono tenuti a richiedere il certificato di agibilità gratuito solo nel caso specificato al punto 4, ovvero nel caso in cui i lavoratori coinvolti siano lavoratori dello spettacolo, già iscritti presso l’Enpals.

Di contro può verificarsi che la prestazione artistica, anche se definita dilettantistica, si ponga in termini funzionali e complementari alla normale attività commerciale propria delle imprese di cui all’articolo 6, comma 2, D.L.C.P.S. n. 708 del 1947, come modificato dal Decreto Legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, in Legge 13 maggio 1988, n. 153, per le quali la prestazione viene eseguita, così da configurarsi come servizio offerto alla clientela, tenuta al pagamento anche indiretto di un corrispettivo.

E’ questo il caso, ad esempio, di intrattenimenti musicali o recitativi offerti in uno con altri servizi commerciali in locali non immediatamente destinati alla realizzazione di spettacoli o concerti. La natura di servizio destinato a titolo oneroso ad un pubblico determinato comporta che i relativi proventi siano assimilabili al concetto di “incasso da pubblico pagante” e l’esibizione sia configurabile come prestazione d’opera, da ritenersi giuridicamente connotata, salvo rigorosa prova contraria, dal carattere della onerosità.

Con riferimento a questo ultimo aspetto, si segnala inoltre il principio espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza del 6 aprile 1999, n. 3304, secondo cui “Ogni attività oggettivamente configurabile come prestazione di lavoro subordinato si presume effettuata a titolo oneroso, ma può essere ricondotta ad un rapporto diverso istituito affectionis vel benevolentiae causa, caratterizzato dalla gratuità della prestazione; a tale fine non rileva il grado maggiore o minore di subordinazione, cooperazione o inserimento del prestatore di lavoro, ma la sussistenza o meno di una finalità ideale alternativa rispetto a quella lucrativa, che deve essere rigorosamente provata da chi afferma la gratuità”. Per tutto quanto specificato al presente punto, le convenzioni già in essere con Associazioni amatoriali o dilettantistiche ed Enti non commerciali riguardanti il rilascio dello specifico certificato di agibilità senza oneri decadono automaticamente, in quanto il predetto specifico certificato, non più necessario, non sarà più considerato utile per attestare la natura dilettantistica o amatoriale delle prestazioni rese dagli associati.

Leggendo e interpretando questo passaggio nel modo più logico, si evince che a fronte di una dichiarazione di gratuità da parte dell'artista e stanti le condizioni richieste (assenza di biglietto o di eventuali oneri per il pubblico) decade l'obbligo di agibilità Enpals.

Ma comunque a nostro avviso anche il condizionamento delle esibizioni gratuite è anticostituzionale ai sensi degli artt. 21 e 33 della Costituzione della Repubblica Italiana, in quanto la scelta di libera espressione del proprio pensiero o di espressione artistica (e libera vuol dire non vincolata da contratti o compensi, quindi gratuita e ovviamente non subordinata) è tutelata e difesa dalla Costituzione, che tra l'altro non vincola in nessun modo questa forma a determinati luoghi, locali, situazioni, ecc.. Il musicista che si esibisce gratuitamente quindi non è vincolato ad alcun obbligo previdenziale.

Quindi è incostituzionale vincolare il cittadino che esprime liberamente la propria arte o pensiero. Inoltre gli esercizi che ospitano spettacoli senza retribuzione e senza bilgietto o altri oneri per il pubblico sono comunque soggetti a imposte (Iva e imposta su pubblico intrattenimento) e a pagamento dei diritti d'autore Siae, sia che gli artisti vengano o non vengano retribuiti. Questo perché l'oggetto dell'imposizione non è l'eventuale pagamento degli artisti, ma l'esecuzione dei brani tutelati, che è la fonte dell'eventuale maggior guadagno per l'esercizio, guadagno che viene già tassato da Stato e Siae. 
Nonostante ciò l'Enpals pretende il pagamento dei contributi, non in relazione alla retribuzione degli artisti (che non c'è), ma al fatto che lo spettacolo si tiene in un locale pubblico a scopo di lucro, quindi dove c'è guadagno (anche indiretto). 

Potranno essere concesse dalla Direzione generale autorizzazioni, oppure stipulate apposite convenzioni, per lo svolgimento di attività artistiche alle Associazioni a carattere nazionale che coordinano l’attività di Gruppi artistici, teatrali o musicali amatoriali, agli Enti pubblici e agli Enti locali nei casi e alle condizioni di cui al precedente punto 4.

Comma 6. Altre situazioni particolari

L’esclusione dall’obbligo di richiedere ed esibire il certificato di agibilità, nonché l’esclusione dall’obbligo contributivo, opera anche con riferimento ai saggi di danza o saggi di altre arti, effettuati da bambini e giovani frequentanti corsi didattici, oppure con riferimento a manifestazioni organizzate a fini socio-educativi da oratori, associazioni con riconoscimento ecclesiale o comunque da associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonché da associazioni di volontariato di cui alla Legge n. 266 del 1991, da associazioni di promozione sociale di cui alla Legge n. 383 del 2000 e da cooperative sociali di cui alla Legge n. 381 del 1991, purchè non si riscontri una vera e propria attività di spettacolo.

Per quanto riguarda attività di spettacolo che si svolgono in locali pubblici in occasione di cerimonie private (battesimi, matrimoni, ecc), gli adempimenti di richiesta del certificato di agibilità e di pagamento dei contributi previdenziali devono essere assolti dal gestore del locale, qualora i singoli artisti siano assunti o scritturati direttamente dallo stesso ai fini dell’organizzazione dell’evento. Nel caso in cui invece venga ingaggiata, anche dai privati che organizzano l’evento, una formazione sociale di artisti, su quest’ultima ricadrà l’obbligo di richiesta del certificato di agibilità e del relativo versamento dei contributi. Per i casi in cui i singoli artisti siano ingaggiati direttamente dai privati che organizzano l’evento si ricorda che l’adempimento è a carico del committente in quanto datore di lavoro. Si ricorda che in ogni caso resta in capo al gestore dei locali (art. 6, comma 2 del DLCPS n. 708 del 1947) presso cui agiscono i lavoratori dello spettacolo di cui all’art. 3 del citato decreto legislativo n. 708 del 1947 l’obbligo di accertarsi che quest’ultimi siano in possesso del certificato di agibilità.

L'Enpals non precisa alcune cose molto importanti. Primo:  quando si parla di formazioni sociali si intendono le ditte o cooperative a rilevanza fiscale (Iva). Secondo: i singoli artisti ingaggiati dai privati sono soggetti ad agibilità se retribuiti. In caso di gratuità valgono le osservazioni di cui all'art.5. Se vi sposate e chiamate un vostro amico a suonare gratis per voi e i vostri invitati non  avete più bisogno del certificato di agibilità: basterà la sua dichiarazione di gratuità.

Ricordiamo che ai sensi della legge 241/90 tutti gli enti pubblici o di diritto pubblico hanno L'OBBLIGO DI NON RICHIEDERE ai cittadini o alle aziende documenti o certificati che siano già in loro possesso o in possesso di altri enti pubblici, ai quali li richiederanno in via diretta. Quindi Siae o Enpals non possono richiedere agli artisti o ai loro datori di lavoro alcun documento o certificato che non sia già in possesso dell'uno o dell'altro ente. Il D.P.R. 445/2000, agli artt. 46 e 47 OBBLIGA enti e servizi pubblici ad accettare le autocertificazioni e le autodichiarazioni sostitutive dai cittadini.

Quindi se un artista dichiara di essere dilettante o amatoriale e di non percepire alcun compenso non è soggetto a certificato di agibilità Enpals ai sensi dell'art. 5 della convenzione Enpals-Siae. Siae e Enpals non possono quindi richiedere alcun altro documento agli artisti e non possono impedire l'esibizione degli artisti stessi. Solo se gli enti preposti potranno dimostrare che l'artista ha percepito un compenso si attiverà la procedura nei confronti del gestore del locale o dell'organizzatore dello spettacolo.

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