Cittā di Torino

Gruppo Lavoratori Anziani


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Statuto Sociale

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CAP. I

Art. 1 - COSTITUZIONE

L' "Associazione Seniores", costituita nell'anno 1954 (con la denominazione di "Gruppo Lavoratori Anziani del Comune di Torino") fra i dipendenti in servizio e in quiescenza dell'Amministrazione Civica di Torino, ha sede in Torino presso il Comune.
Fa parte dell'Associazione Nazionale Lavoratori Anziani (A.N.L.A.).

Art. 2 - SCOPI

Scopi del "GRUPPO" sono:

  1. creare e mantenere vincoli di solidarietà e di collaborazione fra i Soci;
  2. promuovere e sostenere le iniziative intese a sviluppare le relazioni sociali con attività culturali, ricreative e di sostegno;
  3. assistere i Soci che vengono a trovarsi in particolari condizioni;

L'associazione è apartitica e non ha fini né politici né di lucro.

Art. 3 - MEZZI FINANZIARI

L' "associazione" provvede alle sue necessità finanziarie con:

  1. le quote associative
  2. i contributi dell'Amministrazione Civica;
  3. le elargizioni e i lasciti di Soci e di terzi.

L'esercizio finanziario è annuale e decorre dal 1° gennaio.

CAP. II

Art. 4 - SOCI ORDINARI

All'"Associazione" possono appartenere:

  1. i dipendenti della Civica Amministrazione con 20 anni di servizio comunque prestati;
  2. i dipendenti che pur non avendo compiuto 20 anni di servizio abbiano compiuto 50 anni di età;
  3. i già dipendenti del Comune collocati in quiescenza a qualsiasi titolo;
  4. i coniugi dei dipendenti comunali deceduti.
Art. 5 - SIMPATIZZANTI

All'Associazione possono inoltre aderire, presentati da un socio, eventuali simpatizzanti non in possesso dei requisiti richiesti per divenire socio ordinario. I simpatizzanti non hanno diritto di voto nelle Assemblee e non possono fuire di eventuali benefici economici di qualsiasi genere posti a carico dell'Associazione.

Art. 6 - QUOTA SOCIALE E VINCOLI ASSOCIATIVI

La quota sociale annua, sia per i soci che per i simpatizzanti, viene fissata dal Consiglio Direttivo e deve essere versata entro il primo trimestre di ogni anno.
Il vincolo sociale dura un anno solare e si intende rinnovato tacitamente, fatta salva esplicita disdetta.
In ogni caso il mancato pagamamento delle quote nei termini di cui sopra comporta la decadenza dal diritto di associazione.

Art. 7 - PREROGATIVE DEI SOCI

A tutti i soci hanno al momento dell'iscrizione viene attribuita una tessera sociale. Ai medesimi è consentito di usufruire delle varie forme di attività deliberate e realizzate dall'Associazione.
Tutti i soci hanno inoltre il diritto di intervenire nelle Assemblee di cui all'art. 10 e di collaborare con suggerimenti e proposte alle attività deliberate e realizzate dall'Associazione.

Art. 8 - ESPULSIONE DI UN SOCIO

Qualora un socio con il proprio comportamento impedisca l'ordinato e regolare svolgimento delle attività dell'Associazione o per altri gravi motivi, può essere espulso con provvedimento del Presidente su richiesta del Collegio dei Probiviri.
Il provvedimento può essere impugnato dall'interessato con ricorso al Consiglio Direttivo entro 30 gg dalla data di ricevimento dell'atto.

CAP III

Art. 9 - ORGANI SOCIALI

Organi Sociali dell'Associazione sono:

  1. l'Assemblea dei Soci;
  2. il Consiglio Direttivo;
  3. il Presidente;
  4. l'Ufficio di Presidenza
  5. il Collegio dei Revisori dei Conti;
  6. il Collegio dei Provibiri.

Gli Organi Sociali di cui ai punti b - c - d - e - f rimangono in carica cinque anni e i loro membri sono rieleggibili. Tutte le cariche sono onorifiche e non remunerative.

Art. 10 - ASSEMBLEA DEI SOCI

I Soci sono convocati in Assemblea ordinaria una volta all'anno per:

  • approvare il rendiconto economico e finanziario con allegate la relazione del Collegio dei Revisori dei conti e le relazioni del Presidente dell'Associazione e delle varie Commissioni;
  • approvare il bilancio preventivo;
  • ratificare le deliberazioni del Consiglio Direttivo quando espressamente richiesto e le eventuali variazioni allo Statuto sociale.

I soci possono essere convocati in Assemblea straordinaria quando:

  • il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario;
  • l'Assemblea l'abbia deliberato in una precedente seduta;
  • almeno 50 Soci ne facciano richiesta scritta al Consiglio Direttivo, nel qual caso l'Assemblea dovrà essere convocata entro 30 giorni dalla data della richiesta;
  • si debba procedere allo sciogliemnto dell'Associazione

Art. 11 - VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è valida:

  • in prima convocazione se è presente la metà più uno dei soci;
  • in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti.
  • I Soci che partecipano alle Assemblee devono essere in regola con la quota sociale. L'Assemblea nomina di volta in volta un Presidente che vigila sullo svolgimento dell'ordine del giorno, sulla regolarità delle votazioni e sulla disciplinata successione degli interventi.
    Le votazioni si fanno per alzata di mano, tranne quelle riguardanti questioni personali che avvengono a scrutinio segreto.
    Ogni proposta si intende approvata quando ha riportato la maggioranza dei voti. Nel caso di parità di voti prevale il voto del Presidente dell'Assemblea.

    Art. 12 - CONSIGLIO DIRETTIVO

    Il Consiglio Direttivo è composto da quindici Consiglieri eletti a scrutunio segreto da tutti i soci su una lista di candidati proposta dal Comitato Elettorale. Rimane in carica cinque anni ed assume la responsabilità morale e finanziaria dell'Associazione.
    Il Consiglio Direttivo può, per cooptazione, nominare fino a quattro Consiglieri aggiunti con le stesse facoltà e prerogative dei Consiglieri effettivi, quando in particolare la persona proposta per la cooptazione, per la sua capacità ed esperienza, sia ritenuta utile al buon andamento e funzionamento dell'Associazione. Detti Consiglieri aggiunti, in qualsiasi data cooptati, decadono con il Consiglio Direttivo.
    La carica di Consigliere è strettamente personale e quindi non può essere delegata.

    Art. 13 - FUNZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

    Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti:

    1. il Presidente dell'Associazione;
    2. il Vice Presidente;
    3. il Segretario;
    4. il Tesoriere Economo;

    Il Consiglio Direttivo provvede:

    1. a indicare le direttive dell'Associazione;
    2. a salvaguardare e favorire gli interessi dei Soci e a quanto possa risultare vantaggioso all'Associazione;
    3. a determinare l'importo entro il quale il Presidente può operare autonomamente per l'ordinario funzionamento dell'Associazione;
    4. a ratificare le decisioni del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza che abbiano comportato spese indifferibili superiori al limite concesso;
    5. ad approvare le variazioni allo Statuto Sociale, prima ch queste vengano presentate all'Assemblea dei Soci per la ratifica;
    6. a nominare le Commissioni di cui all'art. 22;
    7. a nominare il Comitato Elettorale di cui all'art. 23;
    8. a proporre i quattro consiglieri tra i quali il Presidente ne sceglierà due a far parte dell'Ufficio di Presidenza;
    9. a deliberare riconoscimenti ai Soci e anche a persone estranee che si siano distinti in attività a favore dell'Associazione;
    10. ad approvare i bilanci ed i rendiconti da sottoporre all'Assemblea dei soci;
    11. a determinare le quote sociali annuali;
    12. a decidere in merito ai ricorsi di cui all'art. 8;

    Il Consiglio si riunisce non meno di tre volte all'anno e quando almeno sei membri del Consiglio lo richiedono per iscritto; in tal caso il Consiglio dovr&agre; essere convocato entro 15 giorni dalla richiesta. I Consiglieri hanno il dovere di essere presenti a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo. Saranno considerati dimissionari se assenti a più di tre riunioni senza giustificato motivo e verranno surrogati con i primi candidati non eletti.

    Art. 14 - VALIDITA' DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

    Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando vi sia la presenza della metà più uno dei Consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Le votazioni riguardanti questioni personali avvengono a scrutinio segreto.

    Art. 15 - PRESIDENTE

    Il Presidente:

    1. ha la legale rappresentanza dell'Associazione e ne promuove l'attività
    2. convoca l'Assemblea dei Soci;
    3. sceglie due consiglieri tra una rosa di quattro proposti dal Consiglio Direttivo, per l'Ufficio di Presidenza;
    4. convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Ufficio di Presidenza;
    5. č il Direttore responsabile del Notiziario dell'Associazione

    Art. 16 - UFFICIO DI PRESIDENZA

    l'Ufficio di Presidenza è Organo Esecutivo dell'Associazione. E' costituito oltre che dal Presidente, dai due Consiglieri di cui all'Art. 15. Alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza possono partecipare cond diritto di voto il Vice Presidente, il Tesoriere ed il Segretario.
    L'Ufficio di Presidenza:

    1. collabora con il Presidente all'esecuzione delle delberazioni del Consiglio Direttivo;
    2. assume tutte le decisioni ritenute opportune per la migliore e corretta gestione dell'Associazione nei limiti di spesa deliberati dal Consiglio Direttivo.

    Art. 17 - VICE PRESIDENTE

    Il Vice Presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

    Art. 18 - SEGRETARIO

    Il Segretario assolve i compiti inerenti alla carica; in particolare provvede alla redazione dei verbali delle sedute, sia dell'Ufficio di Presidenza sia del Consiglio Direttivo, dei quali dà lettura all'inizio della seduta successiva; gestisce la cancelleria ed i materiali d'uso e cura l'ordinata consevazione di tutti i documenti prodotti e ricevuti.

    Art. 19 - TESORIERE ECONOMO

    Il Tesoriere Economo cura la predisposizione del bilancio preventivo e del rendiconto. Sovrintende agli incassi ed ai pagamenti. E' altresì consegnatario di beni mobili e immobili dell'Associazione.

    Art. 20 - REVISORI DEI CONTI

    I Revisori dei Conti vengono eletti dai Soci in numero di tre contemporaneamente ai componenti il Consiglio Direttivo ed elegge tra di loro il Presidente.
    Si riuniscono almeno ogni sei mesi ed hanno il controllo della gestione economica - finanziaria e ne accertano il buon funzionamento amministrativo e contabile.
    I Revisori dei Conti possono essere invitati a partecipare con voto consultivo alle riunioni del Consiglio Direttivo.

    Art. 21 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

    Il Collegio dei Probiviri è composto da tre soci eletti a scrutinio segreto contmeporaneamente al Consiglio Direttivo su una lista di candidati proposti dal Comitato Elettorale. Nella prima seduta elegge nel suo seno un Presidente. La carica di Proboviro è incompatibile con quella degli altri Organi Sociali.
    Decide in merito ad eventuali conflitti di competenza tra gli Organi Sociali ed in particolare sulle richieste di espulsione. Possono ricorrervi il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Collegio dei Revisori dei Conti o almeno venti soci.
    Le decisioni del Consiglio dei Probiviri vengono prese a maggioranza e vengono trasmesse al Presidente che deve eseguirle entro trenta giorni.

    Art. 22 - COMMISSIONI

    Sono istituite le seguenti Commissioni permanenti:

    1. Commissione Cultura e Tempo Libero;
    2. Commissione Finanziaria;
    3. Commissione per la redazione del Notiziario;

    Possono inoltre essere istituite Commissioni temporanee con specifiche finalità. Ogni Commissione è formata da un numero vario di Consiglieri che al loro interno e nell'ambito di ciascuna Commissione nominano un Presidente e un Segretario.
    Delle Commissioni stesse, con diritto di voto, fanno parte il Presidente ed il Vice Presidente. Alle riunioni possono essere invitate dal Presidente, senza diritto di voto, persone anche estranee all'Associazione ma ritenute esperte nella specifica materia.

    Art. 23 - COMITATO ELETTORALE

    Il Comitato Elettorale per il rinnovo degli Organi Sociali è nominato dal Consiglio uscente quattro mesi prima dello scadere del quinquennio.
    E' composto da un Presidente, da un Vice Presidente, da tre membri tra i quali il Presidente sceglie il Segretario.
    I membri del Comitato Elettorale devono avere almeno un anno di iscrizione all'Associazione e non possono essere candidati per l'elezione agli Organi Sociali.
    Il Comitato Elettorale provvede a:

    1. preparare una lista di candidati per il rinnovo del Consiglio Direttivo, una lista per il rinnovo del Collegio dei Revisori dei Conti ed una per rinnovo del Collegio dei Probiviri;
    2. curare la stampa delle schede elettorali per le votazioni;
    3. costituire il seggio elettorale;
    4. provvedere alle operazioni di scrutinio;
    5. proclamare gli eletti a far parte del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri;
    6. convocare la prima riunione del Consiglio Direttivo che viene presieduta dal Presidente del Comitato Elettorale fino all'elezione del Presidente dell'Associazione.

    CAP. IV

    Art. 24 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

    In caso di scioglimento dell'Associazione il residuo patrimonio della stessa sarà devoluto alla Civica Amministrazione di Torino per essere erogato a scopi assistenziali a favore di dipendenti anziani e di pensionati comunali. A tal fine la stessa dovrà provvedere con appositi atti amministrativi.

    Art. 25 - NORME FINALI

    Sono abrogate tutte le norme dei precedenti Statuti e per quanto non contemplato nel presente Statuto, approvato dal Consiglio Direttivo il 6 aprile 2011 e ratificato dall'Assemblea Generale dei Soci il 28 maggio 2011, valgono le disposizioni di legge e le altre normative in materia, alle quali si fa rinvio.

    Notizie e dati

    • Fondazione del gruppo: 18 maggio 1954;
    • Istituzionalizzazione del Gruppo: 9 maggio 1956 (i soci fondatori sono stati ventuno di cui nove dipendenti in servizio e due pensionati);
    • Approvazione dello Statuto del Gruppo: C.D. 17 luglio 1956, Assemblea dei Soci: 12 gennaio 1958;
    • Adesione all’ANLA (Associazione Nazionale Lavoratori Anziani): assemblea dei soci del 29 maggio 1960;
    • Costituzione in associazione: 14 novembre 1967 con rogito del notaio G.B. Picco;
    • Fondazione e associazione all’UGRADEL (Unione Gruppo Anziani Dipendenti Enti Locali): 21 novembre 1968.

    Presidenti del gruppo 1956 - 2004

    • VOZZA avv. Augusto dal 09.05.1956 (V. Segretario Generale del Comune) al 30.10.1959
    • CHIAMPO cav. Michele dal 30.10.1959 al 23.03.1966
    • GATTINO comm. Mario dal 23.03.1966 al 05.05.1981
    • PASSONI cav. Prof. Ezio dal 21.06.1981 al 19.06.1984
    • CERIA cav. Uff. Armando dal 19.06.1984 al 12.05.1987
    • BOCCHINO cav. Dott. Giuseppe dal 12.05.1987 al 13.01.2002
    • FERRANDO dott. Vittorio dal 25.02.2002

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aggiornata il 26/10/2021