Art. 10 (L) del d.P.R. n°380/2001- Interventi subordinati a Permesso di Costruire.
1. Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire:
a) gli interventi di nuova costruzione;
b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica;
c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino aumento di unita' immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso.
2. Le regioni stabiliscono con legge quali mutamenti, connessi o non connessi a trasformazioni fisiche, dell'uso di immobili o di loro parti, sono subordinati a permesso di costruire o a denuncia di inizio attivita'.
3. Le regioni possono altresi' individuare con legge ulteriori interventi che, in relazione all'incidenza sul territorio e sul carico urbanistico, sono sottoposti al preventivo rilascio del permesso di costruire. La violazione delle disposizioni regionali emanate ai sensi del presente comma non comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 44.
Sono gli interventi caratterizzati da trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, così come elencati nella sottostante
Il cambiamento di destinazione d'uso degli immobili può essere sottoposto a Permesso di Costruire al ricorrere delle sottoelencate condizioni:
-
Occorre verificare che la nuova destinazione d'uso sia compatibile con
le N.U.E.A (Norme Urbanistiche Edilizie di Attuazione del PRG e/o strumenti esecutivi (Art. 48, comma 1 della L.R. n°56/77);
- Verificato che si possa chiedere la variazione di destinazione d'uso, è necessario richiedere il Permesso di Costruire per tutti gli immobili relativi ad unità di volume superiore a 700 metri cubi, con o senza la realizzazione di opere edilizie, fermo restando che in assenza di opere edilizie il cambio d'uso per immobili relativi ad unità non superiori a 700 metri cubi è sottoposto a C.I.L.A.
Il Permesso di Costruire è anche l'atto autorizzatorio finale di procedimenti complessi che si sono conclusi preventivamente con una deliberazione della Giunta o del Consiglio comunale quali:
oppure in deroga agli strumenti urbanistici ai sensi dell'art. 14 del d.P.R. n°380 del 6 giugno 2001:
Art. 12 (L) d.P.R. n°380/2001 - Presupposti per il rilascio del Permesso di Costruire
Le opere devono essere conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente:
Art. 20 (R) d.P.R. n°380/2001 - Procedimento per il rilascio del Permesso di Costruire
Per informazioni sulla presentazione del Permesso di Costruire è necessario prenotare un appuntamento utilizzando le agende web di Torinofacile.
Il Permesso di Costruire deve essere presentato esclusivamente in modalità digitale con istanza redatta sulla modulistica del MUDE Piemonte.
(Per gli interventi relativi alle attività produttive si consulti la sezione modulistica curata dal SUAP - Sportello unico per le attività produttive).
Per il calcolo dei diritti di segreteria dovuti per la presentazione del Permesso di Costruire, si rimanda all'apposita sezione delle Tariffe.
Art. 15 (R) d.P.R. n°380/2001 - Efficacia temporale e decadenza del Permesso di Costruire
Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata, non può superare i tre anni dall'inizio dei lavori e può essere prorogato, presentando specifica richiesta prima della scadenza del Permesso di Costruire, con provvedimento motivato, unicamente per fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del Permesso.
In considerazione del volume dell'opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, o di difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all'inizio dei lavori, può essere autorizzato un periodo più lungo per l’ultimazione dei lavori. Stessa modalità può essere attuata nel caso di realizzazione di opere pubbliche il cui finanziamento sia a carico di più esercizi finanziari.
La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito è subordinata al rilascio di nuovo Permesso di Costruire per le opere ancora da eseguire, salvo che le stesse non rientrino tra quelle realizzabili mediante Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai sensi dell'art. 22 (L) d.P.R. 380/2001. Si procede altresì, ove necessario, al nuovo calcolo del contributo di costruzione.
Il Permesso di Costruire decade con l'entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio lavori.
Sono definite dai seguenti articoli del d.P.R. n°380/2001:
Le sanzioni per interventi eseguiti in assenza di Permesso di Costruire o in difformità da esso sono applicabili anche ai casi delle Segnalazioni Certificate di Inizio Attività presentate in alternativa al Permesso di Costruire ai sensi dell'art. 22 (L) d.P.R. n°380/2001.
FAQ aggiornate a Dicembre 2022.