Consultazione delle Definizioni degli interventi norme urbanistico edilizie di attuazione del PRGC
commi 1 - 4 Art. 22 (L) - Interventi subordinati a denuncia di inizio attività del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
Ai sensi dell'art. 22 del T.U.E. gli interventi realizzabili con denuncia di inizio attività sono tutti quelli non compresi fra le opere libere (Art. 6 (L) - Attività edilizia libera ) e non riconducibili agli interventi sottoposti a permesso di costruire (Art. 10 ). Il seguente prospetto fornisce indicazione degli interventi sottoposti a d.i.a.; nella prima colonna è riportato il riferimento all'articolo del T.U.E. che definisce le opere o i tipi di intervento:
d.i.a. presentata ai sensi dell’art. 22 comma 1 (o 2) del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. per lavori di:
3.1.b) Manutenzione straordinaria
3.1.c) Restauro e risanamento conservativo
3.1.d) Ristrutturazione edilizia che non rientra nei casi specificati all'art.
10 comma 1 lettera c) del T.U.E.
22.2 Variante a permesso di costruire che non incide sui parametri urbanistici
e sulle volumetrie, che non modifica la destinazione d'uso e la categoria
edilizia, non altera la sagoma dell'edificio e non viola le eventuali prescrizioni
contenute nel permesso di costruire;
22.1 Installazione di manufatti leggeri, prefabbricati, strutture in genere
su suolo privato atte a soddisfare esigenze meramente temporanee
22.1 Intervento pertinenziale che comporta la realizzazione di un volume
inferiore al 20% del volume dell'edificio principale
137.3 Parcheggi pertinenziali art. 9 comma 1 legge n. 122/1989 (come sostituito
dall'art. 137 comma 3 del T.U.E.)
d.i.a. presentata in alternativa al permesso di costruire ai sensi dell’art. 22 comma 3 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. per lavori di:
10.c Ristrutturazione edilizia con:
- modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti, delle superfici
- recupero ai fini abitativi di sottotetti ai sensi della L.R. 21/98;
- mutamento della destinazione d'uso in immobile in zona omogenea A
10.2 (l.r. 19/99) Ristrutturazione edilizia con mutamento della destinazione
d'uso ai sensi dell'art. 8 della Legge regionale 8 luglio 1999, n. 19. "Norme
in materia edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n.
56 (Tutela ed uso del suolo)"
Mutamento della destinazione d'uso senza opere con passaggio di categoria
ai sensi art. 8 l.r. 19/99 (per interventi che non rientrano nell'art. 48
l.r. 56/77 relativi ad unità inferiori a 700 mc in quanto opere libere)
22.3.b) Nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica disciplinata da:
- piano attuativo approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nel
quale è stata espressamente dichiarata la sussistenza di precise
disposizioni planovolumetriche, tipologiche e formali;
- accordo negoziale avente valore di piano attuativo approvato con provvedimento
dell'Organo competente (Consiglio Comunale, Giunta Comunale) nel quale è
stata espressamente
(commi 6 - 7 dell'Art. 22 (L) - Interventi subordinati a denuncia di inizio attività del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380)
Gli interventi per i quali può essere presentata la denuncia di inizio attività e che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistica-ambientale, soo subordinati al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle relative previsioni normative, con particolare riferimento alle disposizioni di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
Gli interessati possono comunque richiedere il rilascio di permesso di costruire per la realizzazione degli interventi sottoposti a d.i.a. di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 22, senza obbligo del pagamento del contributo di costruzione di cui all'articolo 16, salvo i casi in cui la d.i.a. è presentata in alternativa al permesso di costruire. In questo caso la violazione della disciplina urbanistico-edilizia non comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'Art. 44 ed è soggetta all'applicazione delle sanzioni di cui all'Art. 37 (L) - Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla denuncia di inizio attività e accertamento di conformità
Art. 23 (L comma 3 e 4 - R comma 1, 2, 5, 6 e 7) - Disciplina della
denuncia di inizio attivitą del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380)
Il richiedente deve presentare la denuncia di inizio attivitą all'Ufficio
Protocollo edilizio almeno trenta giorni prima l'inizio dei lavori, compilando
i relativi modelli (si veda la prossima sezione "Modulistica" con i link
relativi):
La denuncia di inizio di attività va presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori.
Oneri di urbanizzazione
Sono soggetti gli interventi:
Oneri di urbanizzazione calcolati in base ai tariffari riportati nell’apposita sezione.
Costo di costruzione
Si applicano le seguenti percentuali sul valore risultante dal computo metrico:
Diritti di segreteria
La denuncia di inizio di attività è soggetta al pagamento
del diritto comunale di segreteria in relazione ad apposita deliberazione
del Consiglio Comunale e tabelle allegate alla
Disposizione
di Servizio del Settore Servizi per l’Edilizia n. 4/07
. Sono esenti dal diritto comunale di segreteria le dichiarazioni d'inizio
di attività relative ad interventi inerenti barriere architettoniche.
La denuncia di inizio attività è sottoposta al termine massimo
di efficacia pari a tre anni. La realizzazione della parte non ultimata
dell'intervento è subordinata a nuova denuncia. L'interessato è
comunque tenuto a comunicare allo sportello unico la data di ultimazione
dei lavori.
Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un
certificato di collaudo finale, che va presentato allo sportello unico,
con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato
con la denuncia di inizio attività.
L'Art.
37 (L) - Interventi eseguiti in assenza o in difformità
dalla denuncia di inizio attività e accertamento di conformità
del D.P.R. n. 380/2001 riporta le sanzioni per interventi eseguiti in assenza
o in difformità dalla denuncia di inizio attività.
L'articolo
36 e l'Art.
44 riportano le sanzioni per interventi eseguiti in assenza di permesso
di costruire o in difformità da esso, che sono applicabili anche
ai casi delle denunce di inizio attività presentate in alternativa
al permesso di costruire ai sensi dell'art. 22 comma 3.
Prospetto riepilogativo Sanzioni D.I.A.
Le denunce di inizio attività possono essere presentate al Comune di Torino - Settore Servizi per l'edilizia, Ufficio Protocollo edilizio - P.zza S. Giovanni 5 - dal lunedì al venerdì ore 8,30 - 12,00.