Sportello per l'edilizia

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Procedure edilizie - Denunce lavori di costruzione in zona sismica - Artt. 65-66-67-93 d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 "Testo Unico Edilizia"

Normativa di riferimento

 
Norme nazionali Sito esterno al web comunale

Art. 65 (R) - Denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica

1. Le opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche in vigore, prima del loro inizio, devono essere denunciate dal costruttore allo sportello unico tramite posta elettronica certificata (PEC).
(comma così sostituito dall'art. 3, comma 1, Legge n° 55 del 2019)

2. Nella denuncia devono essere indicati i nomi ed i recapiti del committente, del progettista delle strutture, del direttore dei lavori e del costruttore.

3. Alla denuncia devono essere allegati:
(comma così sostituito dall'art. 3, comma 1, Legge n° 55 del 2019):

a) il progetto dell'opera firmato dal progettista, dal quale risultino in modo chiaro ed esauriente le calcolazioni eseguite, l'ubicazione, il tipo, le dimensioni delle strutture, e quanto altro occorre per definire l'opera sia nei riguardi dell'esecuzione sia nei riguardi della conoscenza delle condizioni di sollecitazione;

b) una relazione illustrativa firmata dal progettista e dal direttore dei lavori, dalla quale risultino le caratteristiche, le qualità e le prestazioni dei materiali che verranno impiegati nella costruzione.

4. Lo sportello unico, tramite PEC, rilascia al costruttore, all'atto stesso della presentazione, l'attestazione dell'avvenuto deposito.
(comma così sostituito dall'art. 3, comma 1, Legge n° 55 del 2019)

5. Anche le varianti che nel corso dei lavori si intendano introdurre alle opere di cui al comma 1, previste nel progetto originario, devono essere denunciate, prima di dare inizio alla loro esecuzione, allo sportello unico nella forma e con gli allegati previsti nel presente articolo.

6. Ultimate le parti della costruzione che incidono sulla stabilità della stessa, entro il termine di sessanta giorni, il direttore dei lavori deposita allo sportello unico, tramite PEC, una relazione sull'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3, allegando:
(così sostituito dall'art. 3, comma 1, Legge n° 55 del 2019).

a) i certificati delle prove sui materiali impiegati emessi da laboratori di cui all’art. 59;

b) per le opere in conglomerato armato precompresso, ogni indicazione inerente alla tesatura dei cavi ed ai sistemi di messa in coazione;

c) l’esito delle eventuali prove di carico, allegando le copie dei relativi verbali firmate per copia conforme.

7. All'atto della presentazione della relazione di cui al comma 6, lo sportello unico, tramite PEC, rilascia al direttore dei lavori l'attestazione dell'avvenuto deposito su una copia della relazione e provvede altresì a trasmettere tale relazione al competente ufficio tecnico regionale.
(comma così sostituito dall'art. 3, comma 1, Legge n° 55 del 2019)

8. Il direttore dei lavori consegna al collaudatore la relazione, unitamente alla restante documentazione di cui al comma 6.

8-bis. Per gli interventi di cui all'articolo 94-bis, comma 1, lettera b), n. 2) e lettera c), n. 1), non si applicano le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8.
(comma aggiunto dall'art. 3, comma 1, Legge n° 55 del 2019)


Art. 66 (L) - Documenti in cantiere

1. Nei cantieri, dal giorno di inizio delle opere, di cui all’articolo 53, comma 1, a quello di ultimazione dei lavori, devono essere conservati gli atti indicati all’articolo 65, commi 3 e 4, datati e firmati anche dal costruttore e dal direttore dei lavori, nonché un apposito giornale dei lavori.

2. Della conservazione e regolare tenuta di tali documenti è responsabile il direttore dei lavori. Il direttore dei lavori è anche tenuto a vistare periodicamente, ed in particolare nelle fasi più importanti dell'esecuzione, il giornale dei lavori.

Art. 67 (L, comma 1, 2, 4 e 8; R, commi 3, 5, 6 e 7) - Collaudo statico

1. Tutte le costruzioni di cui all’articolo 53, comma 1, la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità devono essere sottoposte a collaudo statico, fatto salvo quanto previsto dal comma 8-bis.
(comma così modificato dall'art. 3 del d.Lgs. n° 222 del 2016)

2. Il collaudo deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto, iscritto all’albo da almeno dieci anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione, esecuzione dell’opera.

3. Contestualmente alla denuncia prevista dall’articolo 65, il direttore dei lavori è tenuto a presentare presso lo sportello unico l’atto di nomina del collaudatore scelto dal committente e la contestuale dichiarazione di accettazione dell’incarico, corredati da certificazione attestante le condizioni di cui al comma 2.

4. Quando non esiste il committente ed il costruttore esegue in proprio, è fatto obbligo al costruttore di chiedere, anteriormente alla presentazione della denuncia di inizio dei lavori, all'ordine provinciale degli ingegneri o a quello degli architetti, la designazione di una terna di nominativi fra i quali sceglie il collaudatore.

5. Completata la struttura con la copertura dell’edificio, il direttore dei lavori ne dà comunicazione allo sportello unico e al collaudatore che ha 60 giorni di tempo per effettuare il collaudo.

6. In corso d’opera possono essere eseguiti collaudi parziali motivati da difficoltà tecniche e da complessità esecutive dell’opera, fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni.

7. Il collaudatore redige, sotto la propria responsabilità, il certificato di collaudo che invia tramite posta elettronica certificata (PEC) al competente ufficio tecnico regionale e al committente, dandone contestuale comunicazione allo sportello unico. Il deposito del certificato di collaudo statico equivale al certificato di rispondenza dell'opera alle norme tecniche per le costruzioni previsto dall'articolo 62.
(comma così modificato dall'art. 3, comma 1, Legge n° 55 del 2019)

8. La segnalazione certificata è corredata da una copia del certificato di collaudo.
(comma modificato dall'art. 3 del d.Lgs. n° 222 del 2016)

8-bis. Per gli interventi di riparazione e per gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, come definiti dalla normativa tecnica, il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori.
(comma aggiunto dall'art. 3 del d.Lgs. n° 222 del 2016)

8-ter. Per gli interventi di cui all'articolo 94-bis, comma 1, lettera b), numro 2) e lettera c), numero 1), il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori.
(comma aggiunto dall'art. 3, comma 1, Legge n° 55 del 2019)

 

Norme regionali Sito esterno al web comunale

Su tutto il territorio regionale ogni costruzione, riparazione e sopraelevazione di consistenza strutturale è sottoposta all’obbligo di denuncia prima dell’inizio dei lavori ai sensi dell’art. 93 del d.P.R. 6 giugno 2001, n° 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e ss.mm.ii., secondo specifiche procedure tecnico-amministrative.
La Regione Piemonte, proseguendo il percorso di riordino, snellimento e semplificazione dei procedimenti riguardanti le costruzioni in zona sismica, ha approvato, con la D.G.R. 26 novembre 2021, n° 10-4161, le nuove procedure di gestione e controllo delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico, allineate con la nuova classificazione sismica individuata con D.G.R. 30 dicembre 2019, n. 6-887.
Con la Determinazione dirigenziale 12 gennaio 2022, n° 29 sono state approvate le relative modalità attuative, con specifiche indicazioni riguardanti l’individuazione dell’ufficio tecnico regionale (UTR) e le aree territoriali di competenza, l'aggiornamento dei contenuti della modulistica regionale e la definizione delle modalità di dettaglio per lo svolgimento dei controlli da parte degli stessi UTR.
Le nuove disposizioni trovano applicazione dal 1° febbraio 2022.

NUOVA MODULISTICA approvata con Determinazione del Direttore n. 29 del 12 gennaio 2022 | Regione Piemonte


Quando è necessario presentare la denuncia delle opere strutturali

La denuncia dei lavori deve essere presentata in tutti i casi di realizzazione di opere strutturali.

 

Cosa occorre fare

Il committente deve effettuare la denuncia delle opere prima dell'effettivo inizio dei relativi lavori. Le denunce dovranno sempre essere indicati i nominativi ed i recapiti del committente, del progettista delle strutture, del direttore dei lavori e del costruttore, secondo i modelli disponibili sul sito della Regione Piemonte.

Alla denuncia deve essere allegata la seguente documentazione:

Nel caso in cui vengano impiegati prefabbricati di serie, la ditta produttrice deve fornire tutte le istruzioni per il trasporto ed il montaggio e dichiarare che ogni tipo di struttura oggetto della fornitura corrisponde a quella presentata al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (certificato d'origine). Tale dichiarazione deve essere corredata con i disegni del manufatto e l'indicazione delle sue caratteristiche di impiego.

Varianti in corso d'opera - Integrazioni
Eventuali varianti e/o integrazioni strutturali, che si rendessero necessarie nel corso dei lavori delle opere di cui all'art. 65 comma 1 del d.P.R. n° 380/2001, devono essere presentate nella forma e con gli allegati previsti per la denuncia originaria, della quale si devono sempre riportare gli estremi di protocollazione (anno, registro, numero).

Relazione a struttura ultimata
Ad ultimazione delle strutture, entro il termine di 60 giorni, deve essere prodotta a cura del direttore dei lavori una relazione comprovante l'avvenuta ultimazione delle strutture e relativa all'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 65 del d.P.R. n° 380/2001, esponendo:

  1. i certificati delle prove sui materiali impiegati emessi da laboratori di cui all'art. 59 del d.P.R. n° 380/2001;
  2. per le opere in conglomerato armato precompresso, ogni indicazione inerente alla tesatura dei cavi ed ai sistemi di messa in coazione;
  3. l'esito delle eventuali prove di carico, allegando le copie dei relativi verbali firmate per copia conforme.

Collaudo Statico
Il collaudatore ha tempo 60 giorni per effettuare il collaudo, a partire dall'avvenuto deposito della relazione a struttura ultimata. Il collaudatore redige, sotto la propria responsabilità, il certificato di collaudo che dovrà essere consegnato al Protocollo dei Servizi al Cittadino Edilizia ed Urbanistica in due copie entrambe in bollo. Una copia del collaudo verrà restituita con l'attestazione di avvenuto deposito.

Collaudo Parziale
Possono essere eseguiti in corso d'opera collaudi parziali che devono essere motivati a seguito di difficoltà tecniche o per complessità esecutive dell'opera. Gli stessi dovranno essere consegnati al Protocollo dei Servizi al Cittadino Edilizia ed Urbanistica in due copie entrambe in bollo.

Modalità di presentazione

La denuncia può essere presentata attraverso il Sistema MUDE Piemonte, contestualmente alla pratica telematica.

Tariffe

Per il calcolo dei diritti di segreteria dovuti per la presentazione della Denuncia lavori di costruzione in zona sismica si rimanda all'apposita sezione delle Tariffe.

In caso di presentazione di denuncia connessa ad una SCIA telematica, è necessario effettuare il pagamento dei diritti relativi alla denuncia unitamente ai diritti dovuti per la presentazione della SCIA stessa. In tal caso, il bollo virtuale dovuto deve essere versato contestualmente ai diritti di cui alla tabella.

In caso di presentazione di denuncia connessa ad un Permesso di Costruire, questa deve essere depositata unitamente alla comunicazione di Inizio dei Lavori del Permesso stesso. IL bollo virtuale è comunque dovuto insieme ai diritti previsti per il deposito del cemento armato.

Tempistica

Entro il termine di 60 giorni dall'ultimazione delle strutture il direttore dei lavori deve inoltrare la relazione di avvenuta ultimazione delle strutture unitamente alla relazione finale.

Il collaudatore ha tempo 60 giorni per effettuare il collaudo, a partire dall'avvenuto deposito della relazione a struttura ultimata.

Sanzioni

(d.P.R. 6 giugno 2001 n° 380) Sezione III - Norme penali

Art. 71 (L) - Lavori abusivi
(L. n° 1086/ 1971, art. 13)
Chiunque commette, dirige e, in qualità di costruttore, esegue le opere previste dal presente capo, o parti di esse, in violazione dell'art. 64, commi 2, 3 e 4, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 103 a 1.032 euro.
E' soggetto alla pena dell'arresto fino ad un anno, o dell'ammenda da 1.032 a 10.329 euro, chi produce in serie manufatti in conglomerato armato normale o precompresso o manufatti complessi in metalli senza osservare le disposizioni dell'art. 58.

Art. 72 (L) - Omessa denuncia dei lavori
(L. n° 1086/ 1971, art. 14)
Il costruttore che omette o ritarda la denuncia prevista dall'art. 65 è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da da 103 a 1.032 euro.

Art. 73 (L) - Responsabilità del direttore dei lavori
(L. n° 1086/ 1971, art. 15)
Il direttore dei lavori che non ottempera alle prescrizioni indicate nell'art. 66 è punito con l'ammenda da 41 a 206 euro.
Alla stessa pena soggiace il direttore dei lavori che omette o ritarda la presentazione al competente ufficio tecnico regionale della relazione indicata nell'art. 65, comma 6.

Art. 74 (L) - Responsabilità del collaudatore
(L. n° 1086/ 1971, art. 16)
Il collaudatore che non osserva gli obblighi di cui all'art. 67, comma 5, è punito con l'ammenda da 51 a 516 euro.

Art. 75 (L) - Mancanza del certificato di collaudo
(L. n° 1086/ 1971, art. 17)
Chiunque consente l'utilizzazione delle costruzioni prima del rilascio del certificato di collaudo è punito con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da 103 a 1.032 euro.

Art. 76 (L) - Comunicazione della sentenza
(L. n° 1086/ 1971, art. 18)
La sentenza irrevocabile, emessa in base alle precedenti disposizioni, deve essere comunicata, a cura del cancelliere, entro 15 giorni da quello in cui è divenuta irrevocabile, al comune e alla regione interessata ed al consiglio provinciale dell'ordine professionale, cui eventualmente sia iscritto l'imputato.

 



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