Art. 24 D.P.R. n°380/2001 ed s.m.i.
Art. 24 (L) - Agibilità del d.P.R. n° 380 del 6 giugno 2001; art. 3 del d.Lgs. n°222 del 25 novembre 2016
La Segnalazione Certificata di Agibilità deve essere presentata entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento (art. 24 comma 2 d.P.R. n° 380/2001) dal soggetto titolare del permesso di costruire o dal soggetto che ha presentato la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (o i loro successori o aventi causa). La
Segnalazione Certificata di Agibilità è necessaria per gli edifici, o parti di essi, destinati a un utilizzo che comporti la permanenza dell'uomo, sia questa caratterizzata dalla semplice frequentazione, come nel caso di immobile destinato ad attività produttiva, sia nel caso di soggiorno prolungato che caratterizza l'uso abitativo.
La Segnalazione Certificata di Agibilità, nello specifico, deve essere presentata quando siano stati realizzati i seguenti interventi:
Ai fini della presentazione della Segnalazione Certificata di Agibilità relativa ad immobili oggetto di condono edilizio, si precisa che in ogni caso devono essere rispettate le norme legislative e regolamentari vigenti ed in particolare le norme igienico-sanitarie.
La rispondenza a dette norme deve essere dimostrata da idonea documentazione allegata all'istanza di condono.
Per quanto attiene, in particolare, le norme in materia di sicurezza statica, la rispondenza è attestata dal certificato di idoneità di cui alla lettera "b" del comma 3, art. 35, L. n°47/85.
Nel caso di interventi (sopraelevazioni, sottotetti, ampliamenti, ecc.) relativi ad immobili esistenti per i quali non risulta rilasciato il certificato di agibilità, la documentazione relativa al collaudo statico opere in cemento armato, da presentare ai sensi dell'art. 67, comma 8, d.P.R. n°380/2001, deve essere riferita anche alle parti comuni dell'immobile, nonchè all'idoneità statica del fabbricato esistente.
Per informazioni sulla presentazione della Segnalazione Certificata di Agibilità è necessario prenotare un appuntamento utilizzando le agende web di Torinofacile.
La Segnalazione Certificata di Agibilità deve essere presentata esclusivamente in modalità digitale attraverso il Portale del MUDE Piemonte e deve essere compilata dal soggetto che ha presentato la Segnalazione Certificata di Inizio Attività o il Permesso di Costruire, oppure dal soggetto in possesso di titolo adeguato (i soggetti sono indicati all'interno del modulo predisposto nel Portale del MUDE Piemonte).
1. Attestazione di asseverazione delle condizioni di sicurezza, redatta sotto la propria responsabilità e ai sensi degli artt. 359 e 481 del Codice Penale, dal Direttore dei Lavori o, qualora non nominato, da un professionista abilitato, che assevera le condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché la conformità dell’opera al progetto presentato ed approvato e la sua agibilità.
2. Documentazione relativa al collaudo statico opere strutturali:
- Copia del Certificato di collaudo statico di cui all'art. 67 del d.P.R. n°380/2001 ovvero, per gli interventi di cui al comma 8-bis del medesimo articolo, dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori;
oppure
- Deve essere fornita indicazione sul deposito e protocollo del certificato di collaudo statico;
oppure
- Certificato di Idoneità Statica a firma di Ingegnere o Architetto abilitati, ai sensi dell’art. 67, comma 2 del d.P.R. n° 380/2001, per interventi eseguiti abusivamente ed oggetto di condono edilizio (art. 35 L. n° 47/1985 e D.M. LL.PP. 15 maggio 1985), redatto attraverso il modello SE-CIS integrato nel Mude o nel modello
EDIL_intAgib;
oppure
- Relazione Tecnica sul comportamento strutturale dell’edificio in assenza di collaudo statico, per i fabbricati in c.a. già esistenti alla data del 17 giugno 1940; fabbricati in acciaio già esistenti alla data del 5 gennaio 1972; fabbricati in muratura già esistenti alla data del 19 dicembre 1987; fabbricati in legno, misti, etc. già esistenti alla data del 1° luglio 2009, redatta attraverso il modello
SE_REL_STRUTT integrato nel modello EDIL_intAgib;
3. Documentazione relativa al rispetto delle norme sulle barriere architettoniche: Dichiarazione di conformità, sottoscritta da tecnico abilitato delle opere realizzate, alla normativa vigente, in materia di superamento delle barriere architettoniche indicata nell’art.11 del D.M. LL.PP. n° 236 del 14 giugno 1989 e art. 77 del d.P.R. n° 380/2001 per gli edifici privati; ai sensi dell’art. 82 del d.P.R. n° 380/2001 per gli edifici pubblici o privati aperti al pubblico;
4. Documentazione catastale: Estremi della “Dichiarazione per l’iscrizione al Catasto”con indicazione del protocollo catastale assegnato;
5. Documentazione relativa alla sicurezza degli Impianti:
- Dichiarazione, originale o in copia conforme, di conformità di tutti gli impianti realizzati nell’unità immobiliare, e parti comuni edificio, completa degli allegati obbligatori indicati nella stessa, redatta dalle imprese installatrici (art.7, comma 1, D.M. n° 37 del 22 gennaio 2008, in materia di sicurezza impianti);
oppure
- Dichiarazione di rispondenza degli impianti alla normativa vigente, originale o in copia conforme, per gli impianti eseguiti prima dell'entrata in vigore del D.M. n° 37 del 22 gennaio 2008 (nel caso in cui la dichiarazione di conformità non sia stata prodotta o non sia più reperibile), redatta da tecnico competente operante nel settore da almeno cinque anni ai sensi art. 7, comma 6 D.M. n° 37 del 22 gennaio 2008, relazione tecnica e relativi allegati di supporto sotto responsabilità del dichiarante.
1. Documentazione relativa all'isolamento termico:
- Attestato di certificazione energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare redatto dal certificatore energetico iscritto all'Albo Regionale e convalidato dal SICEE (ai sensi della L.R. n° 13 del 28 maggio 2007 e s.m.i. e della D.G.R. n° ° 43-11965), per interventi di nuova costruzione o ristrutturazione la cui fine lavori sia stata dichiarata in data successiva al 1° ottobre 2009 (data di entrata in vigore della D.G.R. n°43-11965)
oppure
- Dichiarazione di conformità delle opere ai progetti depositati ai sensi della normativa energetica vigente al momento dell'esecuzione, per i restanti interventi la cui fine lavori sia stata dichiarata in data successiva al 1° ottobre 2009 (data di entrata in vigore della D.G.R. n° 43-11965)
oppure
- Dichiarazione di conformità delle opere ai progetti depositati ai sensi della normativa energetica vigente al momento dell’esecuzione, per tutti gli interventi la cui fine lavori sia stata dichiarata in data antecedente al 1° ottobre 2009
oppure
- Dichiarazione che l'Attestato di certificazione energetica non viene allegato in quanto l’intervento non rientra nei casi contemplati dall’art. 5 comma 1 della L.R. n°13 del 28 maggio 2007 e s.m.i.; ovvero rientra nei casi di esclusione previsti dal punto 5.2 della D.G.R. n° 43-11965 del 4 agosto 2009; ovvero l’intervento non rientra nei casi contemplati dall’art. 6, comma 1 del d.Lgs. n° 192/05 e s.m.i.; ovvero rientra nei casi di esclusione previsti dal punto 2 dell’Allegato A del d.M. 26 giugno 2009
oppure
- Deve essere fornita indicazione che la dichiarazione di conformità e l'attestato di qualificazione energetica asseverati dal direttore lavori sono già stati depositati contestualmente alla dichiarazione di fine lavori di cui alla pratica ___________ (segnalare n° di protocollo edilizio e data).
Per la compilazione delle suddetta documentazione si rimanda all'apposita sezione Conformità normativa energetica.
2.
Documentazione relativa al rispetto delle norme prevenzione
incendi (d.P.R. n° 151 del 1/8/2011):
- Deve essere allegato il Certificato di Prevenzione Incendi rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di TORINO in corso di validità (se scaduto occorre allegare copia del certificato scaduto ed istanza di rinnovo del suddetto CPI)
oppure
- Si allega copia della Segnalazione Certificata di Inizio Attività,
ai sensi del d.P.R. n° 151 del 1° agosto 2011 , con riferimento al numero di pratica dei VV.FF.
Nel caso in cui il CPI o la S.C.I.A. siano scaduti, si allega copia dell'attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio
oppure
- Si allega Dichiarazione sottoscritta da tecnico abilitato attestante l'esenzione dalla presentazione del certificato stesso, in quanto nell'edificio e nelle unità immobiliari non viene svolta alcuna attività soggetta alla normativa prevista dal d.P.R. n° 151 del 1° agosto 2011.
3. Documentazione relativa all'anagrafe delle unità immobiliari:
- Copia assegnazione numeri civici da parte dell'Ufficio Toponomastica (numerazione principale e secondaria)
oppure
- Dichiarazione di mancata variazione del numero civico;
4. Documentazione relativa agli allacciamenti:
Dichiarazione a firma tecnico abilitato attestante:
5. Documentazione relativa al rispetto delle norme in materia di Inquinamento Acustico:
- Relazione Conclusiva di rispetto dei Requisiti Acustici degli Edifici di cui all'art. 25, comma 2 del Regolamento per la tutela dall’inquinamento acustico (approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale in data 6 marzo 2006, mecc. 2005 12129/126, in vigore dal 19 giugno 2006), come previsto dall'art. 26, comma 2 dello stesso Regolamento, redatta secondo il modello SE_ATT_AGI_REGACU integrato nel modello EDIL_intAgib;
- Dichiarazione sottoscritta dal direttore lavori attestante il rispetto dei Requisiti Acustici di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 1997, per gli interventi realizzati con titoli abilitativi rilasciati dopo la sua data di entrata in vigore (20 febbraio 1998) e prima dell’entrata in vigore del Regolamento Comunale (19 giugno 2006);
- Dichiarazione sottoscritta dal direttore dei lavori attestante la non applicabilità delle disposizioni in materia di rispetto dei Requisiti Acustici degli Edifici di cui all'art. 25, comma 2 del Regolamento per la Tutela dall'Inquinamento Acustico (approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale in data 6 marzo 2006, mecc. 2005 12129/126, in vigore dal 19 giugno 2006), come previsto dall'art. 26, comma 2 dello stesso Regolamento.
6. Parcheggi Pertinenziali ai sensi della Legge n°122 del 24 marzo 1989 (Legge Tonioli): occorre produrre Schema dimostrativo per l'individuazione dei parcheggi oggetto di vincolo pertinenziale con le relative unità immobiliari e copia dei rispettivi atti notarili di vincolo.
7. Richiesta assegnazione dei numeri civici da inoltrare all'ufficio competente - sezione X Anagrafe Edilizia - consistenza immobiliare e specifica degli accessi. Si invita alla consultazione della pagina del Servizio di Numerazione Civica dove sono reperibili le informazioni in merito alla Modulistica necessaria da integrare all'interno della Segnalazione Certificata di Agibilità qualora si richieda l'assegnazione dei numeri civici.
Per il calcolo dei diritti di segreteria dovuti per la presentazione della Segnalazione Certificata di Agibilità si rimanda all'apposita sezione delle Tariffe.
La mancata presentazione della Segnalazione Certificata di Agibilità nel termine di 15 giorni dall'ultimazione dei lavori comporta l'applicazione
della sanzione amministrativa pecuniaria da 77 euro a 464 euro
(art. 24, comma 3 del d.P.R. n°380/01).