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Procedure edilizie - Relazione Energetico-Ambientale e conformità delle pratiche edilizie alla normativa cogente di settore

L'EFFICIENZA ENERGETICA E LE VERIFICHE DI LEGGE


A partire dal 1° ottobre 2015, entrano in vigore i Decreti Ministeriali del 26 giugno 2015 e di conseguenza il quadro normativo subisce una nuova radicale modifica.
Le disposizioni della direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia sono state recepite, a livello nazionale, dal d.L. n°63 del 4 giugno 2013 convertito in legge con la L. n°90 del 3 agosto 2013, che va ad integrare e modificare il d.Lgs.192/2005. Pertanto, a partire dal 1° ottobre 2015, con l’entrata in vigore dei DM 26 giugno 2015, si completa il recepimento a livello nazionale della direttiva europea e diventano pienamente vigenti le disposizioni legislative nazionali sul rendimento energetico degli edifici.
A livello regionale è stata abrogata la Legge Regionale 13/2007, dall'articolo 42 della Legge Regionale 11 marzo 2015, n. 3, recante “Disposizioni regionali in materia di semplificazione”, pubblicata sul Bollettino regionale del 12 marzo 2015. Inoltre la Regione Piemonte ha aggiornato le disposizioni in materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici, con la DGR 21 settembre 2015 n° 14-2119 (che sostituisce interamente la DGR 4 agosto 2009 n° 43-11965), pubblicata su Bollettino Regionale del 24 settembre 2015.
Pertanto, allo stato attuale, in attesa di ulteriori provvedimenti normativi regionali, per quel che riguarda i requisiti minimi degli edifici sono in vigore sia le disposizioni nazionali sia quelle regionali. Esse sono sostanzialmente costituite da (per i contenuti dettagliati dei singoli provvedimenti normativi si veda di seguito la “Normativa di riferimento”):

Ai sensi del Dlgs 192/05, art. 8 comma 1, a seconda degli interventi effettuati, è necessario depositare in Comune, in duplice copia, la Relazione Tecnica di progetto attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo energetico degli edifici e dei relativi impianti termici,  secondo gli schemi e le modalità riportate nel DM 26 giugno 2015 ed integrata con le verifiche specifiche richieste dai dispositivi normativi regionali, ed in particolare dalla D.G.R n. 46-11968 e dalla D.G.R. n. 45 – 11967 del 4 agosto 2009.
Il Comune di Torino ha recepito i principi della normativa sovraordinata e ha definito delle ulteriori specifiche all’interno dell’Allegato Energetico Ambientale al Regolamento Edilizio della Città di Torino.
Alla luce delle suddette considerazioni, tale quadro è attualmente costituito da una serie di normative che non consentono di dimostrare la conformità normativa delle pratiche edilizie in un'unica soluzione documentale. A seconda dei diversi ambiti e livelli di intervento, la conformità normativa dovrà essere dimostrata con la redazione di differente documentazione (vedi schema):

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Normativa comunitaria:

Normativa nazionale:

Normativa regionale:

Normativa comunale:

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO


Di seguito sono riportati alcuni documenti e riferimenti tecnici di ausilio alla progettazione degli interventi di efficienza energetico – ambientale richiesti dalle Norme generali dell’Allegato Energetico Ambientale.

MODULISTICA RELAZIONE ENERGETICO-AMBIENTALE


A partire dal 1° giugno 2007 è obbligatorio allegare a tutte le pratiche edilizie la Relazione Energetico – Ambientale, che consiste nella compilazione del modulo AE-REA (incluso nel modello EDIL_intprat o disponibile sul sito del Mude Piemonte, sezione Operatività presso il Comune di Torino), predisposto al fine di agevolare gli operatori professionali nella conoscenza delle prescrizioni normative e nel dichiarare la rispondenza delle opere alla normativa in campo energetico. Tale modulo è stato redatto sulla base della normativa regionale (L.R. n°13 del 28 maggio 2007, D.G.R n° 46-11968 e D.G.R. n°45 – 11967 del 4 agosto 2009) e comunale (Norme generali dell’Allegato Energetico Ambientale al Regolamento Edilizio della Città di Torino), e consente, in relazione al tipo di intervento che viene effettuato, di individuare le prescrizioni previste dalle suddette normative.
La relazione energetico- ambientale deve essere allegata a tutte le pratiche edilizie, ad esclusione delle CILA in cui si dichiara che le opere che non rientrano nel campo di applicazione delle norme energetico ambientali nella sezione dedicata del MUDE.

Per informazioni sulla documentazione e sulle sue modalità di presentazione utilizzare la seguente mail:
edilizia.privata.vea@comune.torino.it




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