Città di Torino

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Accesso agli atti del Consiglio Comunale
PALAZZO CIVICO
Servizio Consiglio Comunale - 2° piano

  1. COS'E' IL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E CHI LO PUO' ESERCITARE?
  2. COSA SI PUO' CHIEDERE ALL'UFFICIO ACCESSO AGLI ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE?
  3. COME SI PRESENTA LA DOMANDA DI ACCESSO?
  4. QUANTO COSTA LA RIPRODUZIONE INFORMALE DEI DOCUMENTI?
  5. QUANTO TEMPO CI VUOLE PER L'EVASIONE DELLA RICHIESTA DI ACCESSO?
  6. ARTICOLI DEL REGOLAMENTO COMUNALE N. 297 -TESTO UNICO DELLE NORME REGOLAMENTARI SULLA PARTECIPAZIONE, IL REFERENDUM, L'ACCESSO, IL PROCEDIMENTO, LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E IL DIFENSORE CIVICO.

COS'E' IL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E CHI LO PUO' ESERCITARE?


E' il diritto degli "interessati" di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi.
Tale diritto previsto dall'art. 22 della Legge 241/90 si esercita nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi.

L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurare l'imparzialità e la trasparenza.

Per "interessati" s'intendono tutti i soggetti, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

Per "documento amministrativo", s'intende ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale;

Tutti i documenti amministrativi formati o stabilmente detenuti dalla Pubblica Amministrazione sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati dalla legge stessa (coperti dal segreto di Stato, relativi a procedimenti tributari, legati alla sicurezza e difesa nazionale, alla prevenzione e repressione della criminalità ecc.), dai regolamenti governativi o dai regolamenti delle singole amministrazioni.

Deve comunque essere garantito l'accesso ai documenti amministrativi che sono necessari per difendere i propri interesse giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e secondo quanto disposto dall'Art. 60 della Legge 196/2003 (Legge Privacy).

Tale diritto, ricomprende le facoltà di esame ed estrazione di copia dei documenti pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Torino e può essere esercitato - in autonomia - nei seguenti link:

Ricerche per oggetto: http://www.comune.torino.it/consiglio/prg/web/atti.php
Ricerche per seduta consiliare: http://www.comune.torino.it/consiglio/prg/
web/verbali/verbali.php


Dai link suddetti è inoltre possibile accedere direttamente alle registrazioni delle sedute del Consiglio Comunale, consultando i resoconti verbali d'Aula - con la possibilità di scaricare gli MP3 relativi alle discussioni - visionando il testo degli atti approvati.

COSA SI PUO' CHIEDERE ALL'UFFICIO AGLI ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE ?


Si possono richiedere ed ottenere via e-mail i documenti relativi agli atti approvati dal Consiglio Comunale di Torino e le registrazioni audio in formato MP3 delle discussioni d'Aula relative all'approvazione delle deliberazioni compilando la modulistica di seguito indicata:

Nel caso sia necessario ottenere i documenti richiesti in copia conforme all'originale (redatte esclusivamente in bollo) di atti discussi ed approvati dal Consiglio Comunale, da produrre in sedi giudiziarie o per la tutela di interessi personali, potrà utilizzare ugualmente la modulistica suddetta da inoltrare all'Ufficio
Nel caso d'impossibilità a disporre di proprie attrezzature informatiche, gli interessati possono rivolgersi direttamente all'ufficio Accesso agli atti del Consiglio Comunale per ottenere i documenti richiesti.
E' prevista - in tale ufficio -anche la possibilità di richiedere copie dei Regolamenti Comunali vigenti e dello Statuto cittadino.

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COME E DOVE SI PRESENTA LA DOMANDA DI ACCESSO ?


La modulistica compilata potrà essere consegnata:
  • di persona, previo appuntamento, presso Palazzo Civico, Servizio Consiglio Comunale, Ufficio Accesso Atti, 2° piano - Piazza Palazzo di Città n. 1 - Torino
  • per posta inviandolo al suddetto indirizzo
  • tramite email accesso.atticonsigliocomunale@comune.torino.it 
  • Riferimenti telefonici 011 011 22842 - 23109 - 23845

(*) La domanda inviata per posta, fax o email andrà firmata in originale allegando fotocopia di un documento di identità del richiedente. In caso di società allegare anche fotocopia del documento attestante l'identità del Legale Rappresentante.

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QUANTO COSTA LA RIPRODUZIONE INFORMALE DEI DOCUMENTI ?


TARIFFE GENERALI
PER IL RILASCIO AL PUBBLICO DI COPIE DI DOCUMENTI CARTACEI

Spese di ricerca per documenti:
  • risalenti fino a 1 anno - € 0,80
  • oltre 1 e fino a 10 anni - € 3,70
  • oltre 10 e fino a 20 anni - € 7,30
  • oltre 20 anni - € 15,00
Riproduzione documenti:
  • copia fotostatica a facciata fino a formato A4 - € 0,20
  • copia fotostatica a facciata oltre A4 fino a formato A3 - € 0,30
  • stampa da memorizzazione informatica - € 0,20
  • rilascio CD - € 5,00

TARIFFE PER IL RILASCIO AL PUBBLICO DI COPIE
DI REGOLAMENTI COMUNALI DELLO STATUTO

Vendita Regolamenti:
  • fino a 15 pagine - € 1,00
  • da 16 a 25 pagine - € 1,80
  • da 26 a 35 pagine - € 2,50
  • oltre 35 pagine - € 3,60
  • Vendita Statuto - € 1,50
(aggiornamento del 12 aprile 2011 deliberazione mecc. 2011 02093/002)

N.B. nulla è dovuto all'amministrazione per la ricerca e l'invio via e-mail di copie informali di atti già disponibili digitalmente.

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QUANTO TEMPO CI VUOLE PER L'EVASIONE DELLA RICHIESTA DI ACCESSO?


L'ufficio è tenuto a concludere il procedimento entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, ad eccezione dei casi di sospensione o differimento.

    se i documenti richiesti sono in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio
  • l'esame della richiesta ed il rilascio di copia è soddisfatto immediatamente
  • è comunque richiesto il pagamento delle eventuali spese di riproduzione dei documenti
    nel caso di accesso esercitato in via normale (copie non autenticate)
  • la richiesta viene soddisfatta immediatamente, senza particolari formalità
  • è comunque richiesto il pagamento delle eventuali spese di riproduzione dei documenti
    nel caso di accesso formale (copie autenticate in bollo, con applicazione di diritti)
  • la richiesta viene soddisfatta entro trenta giorni>
    ritiro o visione degli atti

In ogni caso il ritiro delle copie o la visione degli atti richiesti deve avvenire entro 30 giorni dalla comunicazione di accoglimento dell'istanza di accesso. Trascorso tale termine il procedimento viene archiviato e l'interessato potrà eventualmente ottenere l'accesso soltanto presentando una nuova istanza.

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ARTICOLI DEL REGOLAMENTO N. 297

TESTO UNICO DELLE NORME REGOLAMENTARI SULLA PARTECIPAZIONE. IL REFERENDUM. L'ACCESSO. IL PROCEDIEMNTO. LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E IL DIFENSORE CIVICO.



TITOLO IV- DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI, AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI ED ALLE INFORMAZIONI DELLE QUALI È IN POSSESSO L'AMMINISTRAZIONE
CAPO I - NORME GENERALI

Articolo 45 - Oggetto

  1. Per "accesso" si intende il diritto alla piena conoscenza di quanto richiesto, mediante visione o estrazione di copia ovvero mediante altra modalità idonea a consentirne l'esame in qualsiasi forma ne sia rappresentato il contenuto.
  2. Per "documento amministrativo" si intende ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o qualsiasi altra forma rivesta il contenuto di atti, anche interni, prodotti dagli organi elettivi o non elettivi del Comune e delle sue Circoscrizioni o comunque utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.
  3. Per "atto amministrativo" si intende qualunque atto, anche interno, facente parte dei procedimenti amministrativi emanato da organi della Città.
  4. Per "informazione" si intende ogni fatto o notizia in possesso del Comune e dallo stesso utilizzato ai fini dell'attività amministrativa, nello stato in cui lo stesso si trova, senza alcuna specifica elaborazione eventualmente richiesta dall'interessato.
Articolo 46 - Oggetto
  1. Salvo quanto previsto al comma 3 del presente articolo, il diritto di accesso agli atti e alle informazioni in possesso dell'amministrazione è assicurato a tutti i cittadini residenti, singoli o associati.
  2. Il diritto di accesso ai documenti dell'amministrazione è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti e collegate al documento al quale è chiesto l'accesso. Tale interesse dovrà essere personale concreto ed attuale.
  3. Il diritto di accesso è altresì riconosciuto ad enti, associazioni e comitati portatori di interessi pubblici o diffusi.
    E' comunque riconosciuto l'accesso a chiunque ne faccia richiesta a:
  • deliberazioni degli organi collegiali e relativi allegati;
  • determinazioni di impegno di spesa e relativi allegati;
  • contratti rogati in forma pubblica amministrativa a registrazione avvenuta;
  • scritture private in cui è parte il Comune iscritte al repertorio degli atti soggetti a registrazione in termine fisso;
  • ordinanze;
  • documenti e dati informativi, forniti al Consiglio Comunale, per i quali non sussistano ragioni di riservatezza.
Articolo 47 - Ufficio Relazioni con il Pubblico
    1. E' istituito l'URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico, il cui sportello svolge i seguenti compiti:
  • essere tramite tra il cittadino che intende esercitare i propri diritti di accesso e di partecipazione e l'Amministrazione;
  • formulare proposte all'Amministrazione sugli aspetti organizzativi e logistici per migliorare il rapporto con l'utenza.
    2. Con riguardo al diritto di accesso, l'URP provvede a:
  • fornire al cittadino tutte le informazioni sulle modalità di esercizio del diritto di accesso e sui relativi costi;
  • ricevere le richieste di accesso ai documenti amministrativi, agli atti e alle informazioni, per l'avvio del procedimento informale o formale, trasmettendole immediatamente, anche tramite fax o via telematica, ai Settori competenti, ovvero soddisfare le richieste accoglibili presso l'Ufficio stesso;
  • curare direttamente i procedimenti di accesso formale che potranno essere attribuiti dall'Amministrazione alla sua competenza;
  • fornire informazioni sugli uffici, i servizi, e sul loro funzionamento e modalità di fruizione, ovvero orientare il cittadino verso gli uffici di riferimento;
  • fornire informazioni sullo stato delle pratiche e dei procedimenti che riguardino il cittadino richiedente, ovvero indirizzarlo ai settori competenti;
  • accogliere ed istruire un primo esame delle doglianze e dei reclami in materia di diritto di accesso, favorendo i necessari chiarimenti con gli Uffici;
  • curare rilevazioni statistiche inerenti all'esercizio del diritto di accesso anche al fine di realizzare l'archivio previsto dalla normativa vigente.
    3. L'Amministrazione adotta tutte le misure idonee per l'attuazione di quanto previsto dai commi precedenti con particolare riguardo alla predisposizione di apposite tecnologie informatiche e attraverso l'utilizzo e lo sviluppo di servizi telematici.
    4. L'Amministrazione predispone e divulga, aggiornandolo periodicamente, un elenco ufficiale degli Uffici presso i quali è esercitabile il diritto di accesso alle informazioni ed alle varie categorie di documenti amministrativi e di atti e dei relativi orari di apertura al pubblico. Copie di tale elenco sono conservate, a disposizione del pubblico, presso l'Ufficio Relazioni con il pubblico.

CAPO II - ACCESSO AGLI ATTI ED AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Articolo 48 - Responsabile del procedimento di accesso
  1. Responsabile del procedimento di accesso è il dirigente del Settore o della Circoscrizione depositari dell'originale della documentazione richiesta ovvero altro dipendente da questi designato.
  2. Per tutti i procedimenti di accesso che possano esaurirsi presso l'URP responsabile è il soggetto preposto all'Ufficio stesso.

Articolo 49 - Termini del procedimento
  1. Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di trenta giorni, decorrenti dalla ricezione della richiesta da parte dell'Ufficio competente, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del D.P.R. 27 giugno 1992 n. 352.
  2. Ai sensi dell'articolo 25, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., decorsi inutilmente trenta giorni dalla ricezione della richiesta da parte dell'Ufficio competente, questa si intende respinta.
Articolo 48 - Responsabile del procedimento di accesso
  1. Responsabile del procedimento di accesso è il dirigente del Settore o della Circoscrizione depositari dell'originale della documentazione richiesta ovvero altro dipendente da questi designato.
  2. Per tutti i procedimenti di accesso che possano esaurirsi presso l'URP responsabile è il soggetto preposto all'Ufficio stesso.

Articolo 49 - Termini del procedimento
  1. Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di trenta giorni, decorrenti dalla ricezione della richiesta da parte dell'Ufficio competente, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del D.P.R. 27 giugno 1992 n. 352.
  2. Ai sensi dell'articolo 25, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., decorsi inutilmente trenta giorni dalla ricezione della richiesta da parte dell'Ufficio competente, questa si intende respinta.

Articolo 50 - Casi di esclusione
  1. Sono esclusi dall'accesso tutti gli atti o documenti, o categorie di documenti o di atti, la cui esclusione sia prevista dalla legislazione in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso, nonché da disposizioni speciali vigenti, ovvero dai relativi regolamenti attuativi.
  2. Deve comunque essere garantita ai richiedenti che abbiano un interesse personale, concreto e attuale l'accesso agli atti dei procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i loro interessi giuridici. In tali casi il diritto d'accesso è consentito nei limiti della pertinenza e dell'adeguatezza rispetto alle esigenze di tutela dello specifico interesse giuridico che viene in considerazione, con omissione delle informazioni a tal fine non utili; se i dati concernono lo stato di salute o la vita sessuale di soggetti terzi rispetto al richiedente, l'accesso è consentito se necessario a tutelare diritti di rango almeno pari a quelli dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.
  3. Non sono ammesse richieste generiche relative ad intere categorie di documenti o di atti che comportino lo svolgimento di attività di indagine ed elaborazione da parte degli uffici comunali.
  4. Copia di tutti i provvedimenti di diniego dell'accesso dovrà essere trasmessa entro 10 giorni al Presidente della Commissione Comunale di vigilanza sull'attuazione dei diritti di partecipazione e di accesso di cui all'articolo 63 del presente titolo.

Articolo 51 - Differimento
  1. L'accesso ai documenti richiesti è differito sino a quando la conoscenza di essi può impedire, compromettere o gravemente ostacolare il buon andamento dell'azione amministrativa.
  2. In particolare l'accesso è differito:
    • ove sia necessario salvaguardare esigenze di riservatezza dell'Amministrazione, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti;
    • in luogo dell'esclusione in tutti i casi in cui le esigenze di salvaguardia degli interessi di cui all'articolo precedente possano essere efficacemente conseguite in tal modo, fatti salvi i documenti e gli atti per i quali il segreto o il divieto di divulgazione è stabilito dalla legge o da regolamenti.
  3. Salvo deroghe previste in relazione a casi specifici al fine di conseguire esigenze di partecipazione ed informazione, è altresì differito l'accesso, sino alla conclusione dei relativi procedimenti, agli atti preparatori nel corso della formazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione.
  4. E' sempre disposto il differimento per le categorie di atti indicati nell'allegato A facente parte integrante del presente Testo Unico, nei limiti dallo stesso indicati.
  5. Il differimento dell'accesso è disposto dal responsabile del procedimento di accesso con motivazione scritta e deve avere durata determinata.

Articolo 52 - Ricorsi
  1. Fatti salvi i poteri e le facoltà che la legge e il Regolamento attribuiscono al Difensore Civico, avverso i provvedimenti di diniego sia del Sindaco sia del responsabile del procedimento, avverso i provvedimenti di differimento nonché nei casi di cui all'articolo 49, comma 2 in cui, trascorsi i termini, la richiesta si intende respinta, è dato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 30 giorni, ai sensi dell'articolo 25 comma 5 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i..

Articolo 53 - Accesso informale
  1. Il diritto di accesso si esercita in via informale mediante richiesta, anche verbale, al responsabile dell'Ufficio che detiene l'atto o il documento oggetto della richiesta stessa ovvero all'URP di cui al precedente articolo 47 che, qualora non sia in possesso degli elementi richiesti, indirizzerà l'interessato all'Ufficio competente.
  2. La richiesta deve essere motivata, eventualmente anche con riferimento all'interesse che la legittima, e deve indicare con esattezza il documento o l'atto oggetto dell'accesso ovvero gli elementi utili alla sua individuazione. L'interessato deve documentare la propria identità e - ove occorra - i propri poteri di rappresentanza.
  3. Quando gli elementi indicati siano sufficienti a consentire l'immediato accoglimento della richiesta, l'accesso è disposto senza ulteriori formalità.

Articolo 54 - Procedimento di accesso formale
  1. Qualora non si possa soddisfare immediatamente la richiesta in via informale, ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell'interesse in ordine alle informazioni e alle documentazioni fornite o sull'accessibilità del documento o dell'atto, il richiedente è invitato contestualmente a presentare istanza formale.
  2. Salvi i casi previsti dagli articoli 60 e 61, la richiesta formale è redatta in carta libera, preferibilmente mediante l'utilizzo di apposito modulo prestampato in triplice copia dall'Amministrazione, e deve in ogni caso essere firmata dal richiedente e contenere gli stessi elementi previsti per la richiesta informale. E' fatta salva la regolarizzazione della domanda, a norma delle disposizioni in materia di bollo. Una delle copie è inviata all'URP per lo svolgimento delle relative funzioni statistiche e di controllo, mentre un'altra copia è restituita al richiedente quale ricevuta.
  3. In relazione a documentati motivi d'urgenza, la domanda potrà indicare il termine massimo per l'accesso utile all'interesse del richiedente. Il mancato accoglimento della richiesta di anticipazione del termine dovrà comunque essere motivato in forma scritta da parte del responsabile del procedimento di accesso.
  4. L'Ufficio responsabile del procedimento di accesso indica sulla copia della domanda a disposizione del richiedente la data in cui verrà soddisfatte la richiesta ovvero ne verrà comunicato all'interessato il rifiuto o il differimento. Su tale copia dovranno altresì essere annotati di volta in volta gli eventuali rinvii nonché gli estremi dell'eventuale provvedimento di rifiuto o di differimento.
  5. Il Responsabile del procedimento comunica all'URP l'esito del procedimento di accesso formale.
  6. Ove la richiesta sia irregolare o incompleta, l'Ufficio competente a riceverla è tenuto a darne tempestiva comunicazione al richiedente, e comunque entro la data di cui al precedente comma 4. Il termine del procedimento, di cui all'articolo 49, ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta perfezionata.

Articolo 55 - Procedimento di accesso formale mediante richiesta a mezzo posta, via fax o telematica
  1. La richiesta a mezzo posta, fax o telematica può essere indirizzata all'Ufficio che detiene l'atto o il documento, ovvero all'URP.
  2. La richiesta indirizzata a Settore diverso da quello competente viene trasmessa direttamente da questo all'URP per il successivo corretto inoltro della pratica.
  3. L'Ufficio che detiene l'atto o il documento, o l'URP provvedono ad inviare al richiedente quale risposta una comunicazione scritta, contenente l'indicazione dell'ufficio in cui si può prendere visione degli atti ovvero, qualora siano richieste copie, la data in cui le stesse saranno disponibili ed i relativi costi, ovvero la notificazione del diniego o del differimento.
  4. Su esplicita richiesta dell'interessato, la copia potrà essere trasmessa direttamente al recapito da questi indicato, con addebito delle relative spese postali, previo pagamento delle somme dovute.
  5. Qualora la richiesta sia irregolare o incompleta, ovvero non risulti chiaramente la legittimazione del richiedente, l'Ufficio di cui al precedente comma 3 richiede i chiarimenti necessari ed i termini di cui al precedente articolo 49 ricominciano a decorrere dal ricevimento della richiesta perfezionata.

Articolo 56 - Esercizio del diritto di accesso
  1. Il diritto di accesso si esercita presso l'Ufficio relazioni con il pubblico, così come stabilito dal precedente articolo 47, comma 1, secondo quanto precisato negli articoli seguenti.
  2. Fatte salve le eccezioni di cui all'articolo 50, l'accoglimento della richiesta di accesso ad un documento comporta anche la facoltà di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati ed appartenenti al medesimo procedimento.
  3. Nel caso in cui l'interessato richieda documenti connessi ai sensi del precedente comma 2, i termini del procedimento di cui all'articolo 49 decorrono dalla nuova richiesta.
  4. L'esame ed il rilascio di copie dei documenti e degli atti avviene presso l'Ufficio depositario dell'atto ovvero, ove possibile, presso l'URP durante i giorni e le ore di apertura degli stessi al pubblico, alla presenza, ove necessaria, di personale addetto.

Articolo 57 - Visione dei documenti
  1. La visione dei documenti e degli atti è gratuita, salve le eventuali spese di ricerca il cui pagamento potrà essere richiesto anticipatamente.
  2. L'esame è effettuato dall'interessato o da persona da lui incaricata, fatta constatare la propria identità e, ove occorra, i propri poteri rappresentativi.
  3. L'interessato ha facoltà di prendere appunti, di trascrivere in tutto o in parte i documenti e gli atti presi in visione, ma non può asportarli dal luogo presso cui sono dati in visione, ne' tracciare segni su di essi o comunque alterarli in qualsiasi modo, salva comunque l'applicazione delle norme penali.

Articolo 58 - Rilascio di copie non autenticate
  1. Il rilascio di copie può avvenire sia in forma cartacea sia con strumenti informatici laddove disponibili.
  2. Sia il rilascio cartaceo che quello su supporto informatico sono soggetti al rimborso del costo di riproduzione ed ai diritti di ricerca. La trasmissione in via telematica, di documenti e atti già esistenti su supporto informatico è esentata dai rimborsi di cui sopra.

Articolo 59 - Tariffe e modalità di pagamento
  1. Con propria deliberazione la Giunta Comunale aggiorna periodicamente, in relazione ai costi effettivi di ricerca e di riproduzione dei documenti e degli atti, le relative tariffe e fissa le modalità di pagamento anche anticipato della somme dovute1.

Articolo 60 - Rilascio di copie autenticate
  1. L'interessato, per ottenere copia autenticata, deve precisarlo espressamente nella richiesta e presentare la stessa in regola con le disposizioni in materia di bollo.
  2. Ai fini del rilascio di copie autenticate, oltre alle norme del presente titolo, si applicano le disposizioni contenute nel D.P.R. 445/20002, in quanto compatibili con le norme della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i..
  3. I dirigenti autenticano le copie degli atti e dei documenti i cui originali sono depositati presso il loro Ufficio.

Articolo 61 - Rilascio di copie in bollo
  1. Ai fini del rilascio di copie in bollo, il richiedente deve allegare all'istanza in bollo le marche da bollo necessarie, calcolate in base a quanto prescritto dal D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 142 e successive modifiche ed integrazioni.
  2. Nel caso in cui il richiedente abbia presentato istanza in carta semplice è ammessa la regolarizzazione successiva, mediante consegna delle marche da bollo occorrenti.

CAPO III -ACCESSO ALLE INFORMAZIONI

Articolo 62 - Accesso alle informazioni
  1. L'accesso alle informazioni in possesso del Comune è garantito mediante:
    • l'informazione e la diffusione di notizie a mezzi di comunicazione di massa nel rispetto delle leggi in materia di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni;
    • la comunicazione diretta ai cittadini effettuata con ogni modalità tecnica ed organizzativa, anche attraverso l'utilizzo e l'implementazione costante della rete informatica;
    • l'istituzione e l'attività dell'Ufficio per i rapporti con il pubblico di cui al precedente articolo 47;
    • la pubblicazione all'Albo Pretorio degli atti previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti;
    • la presentazione di istanze e petizioni al Sindaco secondo quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento, da intendersi quale modalità per l'accesso formale alle informazioni;
    • la possibilità di richiedere informalmente l'accesso all'Ufficio per rapporti con il pubblico, ovvero all'ufficio competente per materia, con le modalità previste dal precedente articolo 53.
  2. Qualora la richiesta di informazioni comporti la necessità di garantire l'accesso ad atti o a documenti amministrativi, si applica quanto previsto in materia dal presente regolamento.
  3. I precedenti articoli 50 e 51 del presente titolo, inerenti l'esclusione e il differimento dell'accesso agli atti ed ai documenti amministrativi, si applicano anche alle informazioni in possesso dell'amministrazione.

CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 63 - Commissione Comunale di vigilanza sull'attuazione dei diritti di partecipazione e di accesso
  1. La Commissione Comunale di vigilanza sull'attuazione dei diritti di partecipazione e di accesso vigila sull'osservanza delle norme contenute nel presente titolo e promuove ogni altra iniziativa utile al più corretto esercizio del diritto di accesso.
  2. La Commissione è composta dal Presidente del Consiglio Comunale, che la presiede, dal Sindaco o da un Assessore suo delegato, da due Consiglieri, di cui uno di minoranza, da un rappresentante dell'Assemblea dei Presidenti di Circoscrizione e dal Segretario Generale o suo delegato.
  3. Alle sedute della Commissione è sempre invitato ad intervenire il Difensore Civico.
  4. La Commissione è convocata dal Presidente, il quale è tenuto a riunirla entro venti giorni dalla richiesta di un suo componente ovvero del Difensore Civico.

CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 64 - Disposizioni speciali
  1. Sono fatte salve le speciali disposizioni che regolano l'accesso agli atti conservati presso l'Archivio Storico.

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