Aggiornamento maggio 2020
Normativa nazionale e regionale
relativa ai Presidi socio assistenziali
NORMATIVA MINORI
- D.G.R. n. 4-1211 del 10.04.2020
Requisiti strutturali, organizzativi e gestionali delle strutture di accoglienza temporanea per minori soli necessitanti di tutela per la necessaria quarantena da utilizzarsi per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, individuazione del fabbisogno di strutture e procedure per l'attivazione.
La D.G.R. norma i requisiti delle strutture regionali dedicate ai minori che necessitano di collocazione extrafamiliare in quanto rimasti temporaneamente privi di parenti che possano occuparsene a causa dell'emergenza sanitaria o in attuazione di provvedimenti dell'AA.GG. che devono trascorrere il periodo di quarantena previsto dalla vigente normativa.
Le tipologie di strutture attivabili a tale scopo sono riconducibili alle c.d. Strutture per l'autonomia ex D.G.R. 25/2012 della tipologia Pensionato Integrato o Accoglienza Comunitaria attivabili con SCIA al SUAP.
Le suddette strutture (per un totale di 60 p.l. sul territorio regionale dislocati come da Provvedimento) sono destinate ad accogliere minori della fascia 6-11 o della fascia 12-17 per un numero massimo di 12 p.l. per ciascuna struttura.
Se l'immobile lo consente, è possibile attivare due presidi distinti, all'interno dello stesso complesso.
In caso di fratrie, al fine di garantire il collocamento congiunto di fratelli/sorelle, se nel loro interesse, si privilegia la collocazione nella stessa struttura a prescindere dall'età.
La D.G.R. disciplina i requisiti di personale ed organizzativi che dette strutture devono possedere, nonché i requisiti strutturali e di protezione e la procedura di attivazione.
- D.G.R. n. 4-1088 del 6 marzo 2020
Strutture residenziali per l'autonomia e per l'accoglienza di minori e giovani adulti e di minori stranieri non accompagnati. Revoca della D.G.R. 3-210 del 30.08.2019 e modifica della D.G.R. 43-8952 del 16.05.2019.
Il provvedimento revoca la D.G.R. n.3 del 30.8.2019 ed approva, a modifica della D.G.R. n. 43-8952/2019, i requisiti strutturali, di accesso e organizzativi che devono possedere le strutture “Gruppo Appartamento per adolescenti e giovani” e “Accoglienza comunitaria” ospitanti o meno MSNA che trovano applicazione per le strutture di nuova istituzione; si stabiliscono inoltre i requisiti di adeguamento per i Pensionati Integrati già operanti ed ospitanti MSNA per poter proseguire l'attività.
Viene previsto che le minorenni vittime di tratta, a partire dai 16 anni di età, possano essere accolte in strutture di accoglienza dedicate, cd Comunità di fuga.
Tutte le strutture suddette dovranno ottenere l'autorizzazione al funzionamento e sono soggette a vigilanza.
Nelle disposizioni transitorie vengono previste le condizioni in deroga agli standard per ottenere l'autorizzazione al funzionamento da parte delle strutture già funzionanti e che hanno avanzato istanza di conferma del funzionamento entro il 16.10.2019 e le condizioni in deroga al possesso del titolo del personale già operante.
- D.G.R. n. 3-210 del 30 agosto 2019
Sospensione parziale dell'efficacia e differimento termine della DGR n. 43-8952 del 16.5.2019 avente ad oggetto "Strutture residenziali per l'autonomia per l'accoglienza di minori e giovani adulti e di minori stranieri non accompagnati. Modifiche ed integrazioni alla DGR n. 25-5079 del 18 dicembre 2012, DGR n. 41-642 del 24 novembre 2014 e DGR n. 58-1707 del 6 luglio 2015".
Il provvedimento prevede la sospensione dell'applicazione della D.G.R. n. 43-8952 del 16.05.2019 fino al 1/3/2020 per quanto riguarda i requisiti organizzativi e gestionali della stessa e differisce al 16/10/2019 il termine per la presentazione dell'istanza di conferma di autorizzazione al funzionamento delle strutture per l'autonomia che ospitano MSNA.
La D.G.R. n. 3-210 stabilisce che:
- i requisiti gestionali dei Gruppi Appartamento e delle Accoglienze Comunitarie sono quelli definiti dalle D.D.G.R. n.25-5079/12, n.41-642/14 e n.58-1707/15, mentre quelli strutturali sono quelli definiti dalla D.G.R. n. 43-8952 del 16.05.2019;
- i requisiti gestionali dei Pensionati Integrati già operanti ed ospitanti MSNA saranno quelli previsti dalla D.G.R. n.58-1707/15 per i Gruppi Appartamento, mentre quelli strutturali sono quelli già definiti dalla D.G.R. n. 25-5079/12.
La nuova D.G.R. conferma che:
- le strutture che non presenteranno richiesta di autorizzazione entro il termine previsto del 16.10.2019 non potranno proseguire l'attività;
- le minorenni vittime di tratta a partire dai 16 anni di età possono essere accolte dalle c.d Comunità di fuga gestite dai soggetti della rete antitratta su tutto il territorio piemontese.
- D.G.R. n. 43-8952 del 16 maggio 2019
Strutture residenziali per l'autonomia per l'accoglienza di minori e giovani adulti e di minori stranieri non accompagnati. Modifiche e integrazioni alle DDGR n. 25-5079 del 18 dicembre 2012, n. 41-642 del 24 novembre 2014 e n. 58 del 6 luglio 2015.
Il provvedimento individua le Accoglienze Comunitarie (A.C.) ed i Gruppi Appartamento per adolescenti e giovani (G.A.) quali uniche tipologie idonee ad ospitare minori stranieri non accompagnati di età compresa tra i 16 ed 21 anni, fatte salve le deroghe previste nell'allegato A, prevedendo l'obbligo di acquisire l'autorizzazione al funzionamento.
Le A.C. ed i G.A. già operanti devono ottenere la conferma di autorizzazione al funzionamento, da richiedere entro il 16.09.2019 agli organismi competenti, adeguandosi ai requisiti strutturali ed organizzativi così come definiti nell'allegato A del presente provvedimento, al fine di mantenere l'operatività.
I Pensionati integrati già operanti che ospitano MSNA devono possedere i requisiti strutturali già previsti dalla D.G.R. 25/2012 e quelli gestionali previsti dalla D.G.R.58/2015 per i gruppi appartamento e dal presente provvedimento ed ottenere la corrispondente conferma di autorizzazione al funzionamento da richiedere agli organismi competenti entro il 16.09.2019.
L'unità immobiliare deve possedere la destinazione d'uso residenziale (civile abitazione).
Le strutture che non si adegueranno nei modi e nei tempi stabiliti dovranno cessare la loro attività.
Viene previsto che le minorenni vittime di tratta, a partire dai 16 anni di età, possano essere accolte in strutture di accoglienza dedicate, cd Comunità di fuga.
- Deliberazione della Giunta Regionale 5 aprile 2019 n. 22-8704
Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. 25-5079 del 18.12.2012 con riferimento ai requisiti strutturali e gestionali delle strutture residenziali e semiresidenziali per minori.
Il presente provvedimento prevede per le C.E.R.:
- la possibilità di accogliere minori della fascia di età 6-11 anni oppure 11-17 anni e che i minori sotto i 6 anni possano essere accolti solo in pronta accoglienza e solo nelle prime per un massimo di 30 giorni
per le C.T.M. e le C.R.P.
- la possibilità per le ASL di richiedere alle strutture, in fase di sottoscrizione dei singoli contratti, un impegno di riserva temporanea di posti letto;
- la ridefinizione dei requisiti organizzativi generali e comuni ad entrambe le strutture
- la modifica dei requisiti di accesso e permanenza, gestionali e strutturali per le singole tipologie di presidio
I nuovi requisiti trovano immediata applicazione per le strutture di nuova istituzione, mentre l'adeguamento delle strutture esistenti deve avvenire entro 12 mesi dall'approvazione del presente provvedimento.
- Deliberazione della Giunta Regionale 5 aprile 2019, n. 10-8692
Approvazione, in via sperimentale, del modello tariffario e relative voci di spesa per il servizio di accoglienza presso le Case rifugio per donne vittime di violenza sole e con figli e figlie, istituite ai sensi della LR 4/2016.
Il presente provvedimento prevede una fase sperimentale, della durata di tre anni, del piano tariffario da applicarsi per gli inserimenti presso le case rifugio, differenziando la retta giornaliera a seconda che la struttura sia autorizzata fino a 7 posti o da 8 a 12 posti e che l'inserimento riguardi la donna sola o la mamma con bambino, prevedendo in questo caso una quantificazione per nucleo e non per singolo soggetto.
Definisce le specifiche organizzative riferite al personale delle strutture, a seconda che la casa rifugio sia rivolta all'accoglienza di donna sola o di mamma con bambino.
- Deliberazione della Giunta Regionale 15 marzo 2019, n. 29-8556
Progetto sperimentale attivazione struttura residenziale socio-riabilitativa a valenza terapeutica per soggetti di 17/21 anni, con possibile estensione fino a 23 anni per soggetti sottoposti a provvedimento penale per reati da minorenni, e conseguente estensione fascia d'età di accoglienza per strutture per l'autonomia di cui alla DGR 25-5079 del 18.12.2012. Integrazione DGR 25-12129 del 14.09.2009.
Il provvedimento offre un modello sperimentale, per la durata di tre anni, finalizzato all'accoglienza di minori e giovani adulti della fascia 17/21 anni, appartenenti allo stesso sesso, con possibilità di prosecuzione sino ai 23 anni per i soggetti sottoposti a provvedimento penale che abbiano commesso reato da minorenni, con problematiche di rilievo socio-sanitario, caratterizzati da compromissione del funzionamento personale e sociale, non immediatamente collocabili in un quadro patologico o di patologia psichiatrica, ma in un quadro di sofferenze e comorbilità complesse.
- L'attivazione è soggetta all'autorizzazione al funzionamento ed all'accreditamento rilasciate dall'Azienda Sanitaria competente previo esame istruttorio delle proposte pervenute da parte dei Settori regionali competenti della Direzione Sanità e della Direzione Coesione Sociale e la formulazione di parere vincolante anche ai fini dell'acquisizione della verifica di compatibilità ex art.8 ter e quater D.Lgs 502/92 da parte del Sottogruppo del Penale Minorile integrato con i rappresentanti degli enti gestori dei servizi sociali territoriali.
- La struttura è soggetta a vigilanza ai sensi della L.R. n.1 dell'08.01.2004 e s.m.i.; l'organo preposto deve essere integrato da un rappresentante del Dipartimento Materno-Infantile, da un rappresentante del DSM e da un rappresentante del Dipartimento Patologia delle Dipendenze.
- Al termine del triennio verranno valutati gli esiti e l'eventuale superamento della fase sperimentale.
Il presente provvedimento prevede inoltre la possibilità, su specifica richiesta inoltrata alla Regione Piemonte Direzione Coesione sociale, di inserire nella sperimentazione un gruppo appartamento per un massimo di 6 ospiti ed una accoglienza comunitaria ex D.G.R. 25/2012, al fine di consentire il proseguimento del percorso di accompagnamento all'autonomia attraverso un successivo inserimento nella cosiddetta struttura per l'autonomia, innalzando in questo caso il proseguimento dell'accoglienza sino a 23 anni di età per i soggetti sottoposti a provvedimento penale inseriti in queste strutture.
L'autorizzazione all'accesso alla sperimentazione sarà comunicato alla Commissione di Vigilanza competente per territorio.
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 giugno 2018, n. 4/r.
Regolamento regionale recante: "caratteristiche e modalità di gestione delle strutture ricettive extralberghiere, requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari occorrenti al loro funzionamento, nonché adempimenti per le locazioni turistiche. (Articolo 18 della Legge Regionale 3 agosto 2017, n. 13)"
Il presente regolamento, così come disposto nell'art. 18 della L.R. 3 agosto 2017 n.13, disciplina le caratteristiche funzionali e gestionali, i requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari, delle strutture turistico-ricettive extralberghiere.
Gli immobili destinati a “case per ferie” e ad “ostelli” sono riconducibili alla destinazione d'uso turistico ricettiva.
L'art.17 dispone, al fine di adeguarsi alle nuove disposizioni, le deroghe per le “case per ferie” e gli “ostelli per la gioventù” già esistenti alla data di entrata in vigore del Regolamento.
Nell'allegato A vengono definiti i requisiti tecnici ed igienico-sanitari delle nuove strutture turisticoricettive extralberghiere.
Nell'allegato B vengono definiti gli standard qualitativi minimi per la classificazione delle strutture ricettive extralberghiere distinti per classe (sezione V Case per ferie ed Ostelli ).
L'allegato C si riferisce ai requisiti per l'accessibilità delle strutture extralberghiere.
L'allegato D è relativo ai loghi identificativi per la classificazione delle strutture.
Dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione viene abrogata in toto la l.r. 31/1985.
- L.R. 3 agosto 2017 n. 13
Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere
La Regione ha individuato le tipologie di strutture ricettive extralberghiere e ne ha stabilito i criteri e gli standard minimi qualitativi per la loro classificazione.
Tra le tipologie ricettive, normate con la presente legge, sono presenti le Case per ferie e gli Ostelli della gioventù che possono ricomprendere una porzione dedicata a Pensionato integrato, forma di accoglienza per percorsi di autonomia presso strutture ricettive extra-alberghiere, come normato dalla D.G.R. 18 dicembre 2012, n. 25-50795079 “Approvazione della tipologia e dei requisiti strutturali e gestionali delle strutture residenziali e semiresidenziali per minori. Revoca della DGR n. 41-12003 del 15.3.2004”.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge è stata abrogata la legge regionale 15 aprile 1985, n. 31 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere), ad esclusione degli articoli 2, 3, 5, 5 bis, 13, 14, 15 bis, 16, 17, 18 bis e 18 ter;
- D.G.R. 25-7250 del 20 luglio 2018
“Centri diurni socio-riabilitativi per minori di cui alla D.G.R. 25-5079 del 18/12/2012. Conclusione fase sperimentale e aggiornamento fabbisogno regionale. Integrazioni requisiti di cui alla D.G.R. n.25-5079 del 18/12/2012
La Regione, stante le ricadute positive dell'attività svolta, stabilisce la conclusione della fase sperimentale prevista dalla D.G.R.25-5079 del 18/12/2012 e successiva D.G.R. n.20-3330 del 23/05/2016, prevedendo il CDSR ( la cui attivazione è soggetta all'autorizzazione dell'ASL previo parere 8-ter e quater D.Lgs. n.502/1992) quale tipologia autonoma ed ordinaria di servizio diurno per la tutela della salute mentale dei minori; la conclusione di tale fase deve essere indicata nei titoli autorizzativi per i CDSR attivi sul territorio regionale.
La Regione integra i requisiti gestionali della D.G.R. n.25 del 18/12/2012, aggiorna il fabbisogno sul territorio regionale, stabilisce che il coordinamento del CDSR spetta all'ASL su cui insite la struttura e conferma la validità delle tariffe definite con D.G.R. n.27-1784 del 20707/2015.
- D.G.R. n. 19-6906 del 25 maggio 2018
"L.R. 1/2004. Approvazione schema di Protocollo d'intesa tra la Regione Piemonte, la Procura presso il Tribunale per i Minorenni, il Centro per la Giustizia Minorile e la Garante Regionale per l'Infanzia e l'Adolescenza per il raccordo e coordinamento in materia di vigilanza sulle strutture residenziali per minori."
A seguito della positiva esperienza maturata ed in continuità con quanto approvato con D.G.R n. 8 – 2905/2016, è stata condivisa la necessità di rinnovare, per la durata di anni tre, il Protocollo d'intesa tra la Regione Piemonte e la Procura presso il Tribunale per i Minorenni, estendendolo al Centro per la giustizia minorile per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria ed alla Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza, per la promozione di strategie condivise e attività di raccordo e collegamento in materia di vigilanza sulle strutture residenziali per minori ubicate sul territorio della Regione Piemonte.
- Decreto del Presidente della Giunta regionale 7 novembre 2016, n. 10/R.
Regolamento regionale recante: "Disposizioni attuative della legge regionale 24 febbraio 2016 n. 4 (Interventi di prevenzione e contrasto alla violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli)"
Vengono definiti i criteri:
- per la definizione del personale necessario all'espletamento dei servizi;
- per la concessione dei finanziamenti;
- per l'istituzione dei centri violenza con le modalità organizzative, gli standard di qualità e le attività da garantire;
- per l'istituzione delle case rifugio con le modalità organizzative, le attività da garantire e gli standard strutturali, gestionali e di qualità; le case rifugio sono soggette ad autorizzazione al funzionamento ed alla vigilanza da parte dei competenti organismi secondo quanto previsto dalla L.R. 1/2004 ed in base ai principi di qualità contenuti nella D.G.R. 25-5070 del 18 dicembre 2012.
E' abrogato il D.P.G.R. 16 novembre 2009 n. 17/R (Disposizioni attuative della legge regionale 29 maggio 2009, n. 16 "Istituzione dei centri antiviolenza con case rifugio ")
- D.G.R. n. 18-3736 del 27 luglio 2016
"Approvazione requisiti strutturali e gestionali per le strutture di seconda accoglienza di minori stranieri non accompagnati (MSNA) di cui all'Avviso pubblico "Potenziamento della capacità ricettiva del sistema di seconda accoglienza dei Minori Stranieri non Accompagnati" (Decreto del Ministero dell'Interno n. 6715 del 22/04/2016)"
La Regione definisce i requisiti strutturali e gestionali relativi alla seconda accoglienza delle strutture per MSNA in coerenza con l'Avviso pubblico per la presentazione di progetti da finanziare sul Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020 e ne definisce i requisiti di accesso.
Le strutture di seconda accoglienza per MSNA sono soggette ad autorizzazione al funzionamento da parte dei competenti organismi ai sensi della L.R. 1/2004.
- D.G.R. n. 54-3452 del 6 giugno 2016
"Approvazione requisiti strutturali e gestionali delle strutture per la prima accoglienza di minori stranieri non accompagnati (MSNA) di cui all'Avviso pubblico “Qualificazione del sistema nazionale di prima accoglienza dei minori stranieri non accompagnanti” (Decreto del Ministero dell'Interno n. 6715 del 22/04/2016)"
La Regione definisce i requisiti strutturali e gestionali delle strutture di prima accoglienza per MSNA in coerenza con l'avviso pubblico per la presentazione di progetti da finanziare sul Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020 e ne definisce i requisiti di accesso, i tempi massimi di permanenza e le attività che al loro interno vanno assicurate.
Le strutture di prima accoglienza per MSNA sono soggette ad autorizzazione al funzionamento da parte dei competenti organismi ai sensi della L.R. 1/2004.
- D.G.R. n. 20-3330 del 23/05/2016
"Proroga sperimentazione Centri Diurni socio-riabilitativi per minori di cui alla D.G.R 25-5079 del 18/12/2012."
Viene prorogata, in sanatoria, fino al 30 giugno 2017 la durata della sperimentazione dei C.D.S.R., stabilita con D.G.R. 25-5079/2012, confermandone i requisiti ed il fabbisogno.
Vengono riavviati i procedimenti di verifica di compatibilità ex art.8/ter, comma 3, del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., sospesi con la D.G.R. 27-1784 del 20 luglio 2015 "Definizione delle tariffe e ridefinizione del fabbisogno dei Centri Diurni Socio Riabilitativi sperimentali per minori. Modifiche alla D.G.R. 25-2012".
Eventuali nuove istanze di realizzazione dei CDSR dovranno essere inoltrate alla Regione Piemonte entro il 30 giugno 2016.
- L.R. n. 4 del 24 febbraio 2016
"Interventi di prevenzione e contrasto della violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli"
Con la presente legge, la Regione consolida ed amplia la L.R. 11/2008 che creava il “Fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti” e la L.R. 16/2009, che creava la rete dei centri antiviolenza e case rifugio”, sistematizzando la prevenzione e l'assistenza alle donne vittime di violenza anche attraverso il collegamento con il sistema sanitario; viene istituito il Codice Rosa, con l'esenzione del ticket sanitario, ed il Tavolo di coordinamento regionale dei Centri antiviolenza.
Entro centoventi giorni la Giunta regionale adotta il regolamento attuativo.
I centri antiviolenza e le case rifugio già operanti al momento dell'entrata in vigore della presente legge e non in possesso dei requisiti previsti, sono tenuti ad adeguarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.
Sono abrogate la L.R. 17 marzo 2008 n. 11 e la L.R. 29 maggio 2009 n. 16
- D.G. R. 15 febbraio 2016, n. 8-2905
"Approvazione protocollo d'intesa tra la Regione Piemonte e la Procura presso il Tribunale per i Minorenni per il raccordo e coordinamento in materia di vigilanza sulle strutture residenziali per minori."
Per promuovere strategie condivise in materia di vigilanza sulle strutture residenziali per minori e rendere maggiormente efficace il coordinamento tra Enti a competenza diversa ma operanti su un obiettivo comune è stato approvato un protocollo d'intesa tra la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta e la Regione Piemonte, per la durata di due anni e da rinnovare alla scadenza mediante atto formale.
- D.D. 28 dicembre 2015 n. 1069
"L. 119/2013 e L.R.16/2009: assegnazione dei finanziamenti per le attività dei Centri antiviolenza e delle Case Rifugio in attuazione della D.G.R. n. 30-2464 del 23.11.2015. Spesa di euro 156.000,00 (fondi già impegnati sul cap. 153010/2015: impegni n. 4289 e n. 4400)."
- Legge 19 ottobre 2015, n. 173
"Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare."
- D.G.R. 6 Luglio 2015, n. 58-1707
"Piano operativo nazionale per fronteggiare il flusso straordinario di cittadini adulti, famiglie e minori stranieri non accompagnati (Intesa CU n. 77 del 10.7.2014) - approvazione deroga alle previsioni di cui alla DGR n. 25-5079 del 18.12.2012 per le strutture residenziali per minori attivate o da attivarsi in relazione all'ampliamento dei posti per minori stranieri non accompagnati nell'ambito della rete SPRAR."
- Decreto Ministero dell'Interno del 27 aprile 2015
"Modalità di presentazione delle domande di contributo, da parte degli enti locali, per i servizi finalizzati all'accoglienza nella rete SPRAR (Sistema di Protezione per i Richiedenti Asilo e Rifugiati) di minori stranieri non accompagnati".
Per aumentare i posti destinati a minori stranieri non accompagnati nella rete SPRAR, il Ministero finanzia progetti, presentati dagli enti locali, per collocare i minori in luogo sicuro, che può essere una struttura autorizzata, oppure in affidamento familiare.
- D.G.R. 24 novembre 2014 n. 41-642
"Piano operativo nazionale per fronteggiare il flusso straordinario di cittadini extracomunitari (Intesa CU n. 77 del 10.7.2014). Approvazione deroga temporanea al numero massimo di minori accolti presso le strutture residenziali per minori, individuate con DGR n. 25-5079 del 18.12.2012".
Per fronteggiare l'emergenza derivata dall'arrivo di profughi e accogliere i minori stranieri non accompagnati, la Regione ha stabilito una deroga temporanea alla capienza massima dei presidi residenziali per minori delle seguenti tipologie: Casa famiglia, Comunità educativa, Gruppo appartamento, Accoglienza comunitaria.
I presidi interessati devono possedere idonei spazi aggiuntivi e incrementare le ore settimanali del personale previsto dalla DGR 25/2012.
Il possesso dei requisiti sarà preventivamente verificato dalle Commissioni di vigilanza.
- D.G.R. 18 dicembre 2012 n. 25-5079
"Approvazione della tipologia e dei requisiti strutturali e gestionali delle strutture residenziali e semiresidenziali per minori. Revoca della DGR n. 41-12003 del 15.3.2004"
Il provvedimento sostituisce la D.G.R. 41/2004
Vengono ridefinite le tipologie di strutture per minori ed i relativi requisiti strutturali e gestionali.
Vengono confermate le tipologie:
- comunità educative residenziali
- casa famiglia per minori
- gruppi appartamento
- comunità terapeutiche e comunità riabilitative psicosociali
- centri diurni educativi e centri diurni aggregativi
Le comunità mamma-bambino diventano "comunità genitore-bambino" (sono possibili comunità costituite esclusivamente da padri con figli minori).
Vengono individuate le "Strutture per l'autonomia" costituite da 3 tipologie, due già presenti nella vecchia normativa ("gruppi appartamento" e "pensionati integrati") ed una di nuova istituzione "accoglienze comunitarie".
Tutte le strutture attualmente esistenti devono adeguarsi ai nuovi requisiti gestionali, entro il 18 dicembre 2013.
Le strutture autorizzate ex DGR 41/2004 non devono adeguarsi ai nuovi parametri strutturali.
Le strutture prive di autorizzazione ex DGR 41/2004 devono adeguarsi ad una delle tipologie individuate, entro il 18 dicembre 2013. Decorso tale termine le strutture dovranno cessare l'attività.
- L.R. 9 dicembre 2009 n. 31
"Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza"
Il Garante è eletto dal Consiglio regionale, resta in carica per la durata della legislatura regionale ed è rieleggibile una sola volta.
Le principali funzioni che svolge sono:
- promuove la conoscenza e l'affermazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, sanciti dalle Convenzioni internazionali;
- rappresenta i diritti dell'infanzia presso tutte le sedi istituzionali regionali;
- concorre, anche mediante visite, alla vigilanza sull'assistenza prestata ai minori ricoverati in strutture educative ed assistenziali, o comunque in ambienti esterni alla propria famiglia;
- accoglie le segnalazioni provenienti anche da persone di minore età, dalle famiglie, dalle scuole, da associazioni ed enti, in ordine a casi di violazione dei diritti;
- concorre alla verifica delle condizioni e degli interventi volti all'accoglienza ed all'inserimento del minore straniero, anche non accompagnato;
- svolge un'azione di monitoraggio delle attività di presa in carico, di vigilanza e di sostegno del minore, disposte con decreto del Tribunale per i minorenni;
- predispone una relazione annuale al Consiglio regionale sulla propria attività.
- D.G.R. 15 marzo 2004 n. 41-12003
"Tipologia, requisiti strutturali e gestionali delle strutture residenziali e semiresidenziali per minori"
Vengono definite:
- le tipologie di strutture per minori;
- i requisiti strutturali e gestionali generali e quelli specifici per ciascuna tipologia;
- le tariffe di ciascuna tipologia di struttura
Tra le tipologie individuate vi sono:
- comunità educative residenziali
- comunità di pronta accoglienza
- casa famiglia
- comunità mamma-bambino
- gruppi appartamento
- comunità terapeutiche e comunità riabilitative psicosociali
- centri diurni educativi e centri diurni aggregativi
- strutture sperimentali