Ricorso per le violazioni al Codice della Strada

Per le violazioni al Codice della Strada per le quali è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria, il trasgressore, ai sensi dell’art. 202 comma 1 del Codice della Strada, può pagare, entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione, la somma in misura ridotta oppure, qualora non sia effettuato il pagamento, può contestare il verbale, in caso lo ritenga illegittimo.

Le modalità di contestazione previste dalla legge sono due:

Ricorso per le violazioni ai Regolamenti Comunali e Ordinanze

Avverso i verbali per le violazioni ai Regolamenti Comunali e ordinanze – ingiunzioni emesse ai sensi della legge 689/1981, entro 30 giorni dalla contestazione immediata o notificazione del verbale (art. 18 della legge 689/81), il trasgressore (autore materiale della violazione) o il coobbligato in solido (art. 14 legge 689/81) possono presentare ricorso (detto anche scritto difensivo), indirizzato al Sindaco della Città di Torino – Divisione Turismo, Attività Economico Produttive e Sviluppo – Servizio Contenzioso Amministrativo e Giurisdizionale – Ufficio Ricorsi, via Meucci, 4 – 10121 Torino – , con le modalità indicate nel sito www.comune.torino.it/commercio/ricorsi-e-sanzioni/; se si ritiene necessario, si può richiedere una audizione personale all’Ufficio delegato dal Sindaco.