I verbali contestati su strada o notificati tramite posta possono essere pagati con le seguenti modalità:


Il pagamento deve essere effettuato entro 60 giorni dalla data di notificazione o contestazione, tenendo conto dei giorni effettivi (es.: un’infrazione notificata il 1° luglio dovrà essere pagata entro il 30 agosto). Trascorso tale termine, l’importo dovuto, ai sensi dell’art. 203 C.d.S., è pari alla metà del massimo edittale (circa il doppio dell’importo originale).

La data del pagamento corrisposto mediante bonifico bancario o poste private è quella dell’effettivo accredito all’Ente (Circolare Ministeriale n. 300/A/227/16/127/34-Delibera GC n. 2016 00529/048).

RIDUZIONE DEL 30%

Se il pagamento viene effettuato entro 5 giorni dalla data della contestazione o della notificazione, l’importo può essere ridotto del 30%, escluse le spese di procedura che dovranno sempre essere corrisposte per intero. La riduzione del 30% non può mai essere applicata alle violazioni che prevedono la sanzione accessoria della confisca del veicolo o della sospensione della patente di guida. Qualora il quinto giorno (e solo quest’ultimo) fosse festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale successivo.

Le “multe” lasciate sul parabrezza (cosiddetti preavvisi) sono assimilabili ad un avviso bonario e possono essere pagate con la riduzione del 30%; il pagamento deve, però, essere effettuato entro 20 giorni dalla data della violazione.