Per comunicazioni dei dati dei locatari, o in caso di ricevimento di notifica di verbale per un veicolo di cui non si sia più in possesso è possibile l’invio tramite posta elettronica ai seguenti indirizzi:
pm.ups@cert.comune.torino.it (PEC)
ufficioverbali@comune.torino.it
Noleggi
Il combinato disposto degli artt. 84 e 196 C.d.S, indicano il locatario come responsabile in solido con l’autore della violazione, quindi nel caso di infrazioni commesse con veicoli adibiti a locazione senza conducente, viene esclusa da ogni responsabilità l’impresa locatrice “se la stessa comunichi all’organo accertatore i dati completi del locatario integrati dal contratto di locazione”.
Non verranno rinotificati i verbali, e rimarranno a carico del locatore, se:
- il veicolo non sia immatricolato come noleggio senza conducente alla data della violazione (art. 84 comma 5 del C.d.S.);
- non vi sia regolare contratto di locazione dietro corrispettivo (art. 84 comma 1 C.d.S.);
- la comunicazione, unitamente al contratto di noleggio, sia avvenuta oltre i 60 giorni dalla data di notifica;
- i dati comunicati siano insufficienti o inesatti e non consentono una regolare notifica;
- si tratta di veicoli di cortesia o noleggiati gratuitamente senza corrispettivo.
In questo ultimo caso, per i verbali con decurtazione punti, dovrà essere compilato l’apposito modulo, per la comunicazione dei dati del conducente, che si trova nella sezione Patente a Punti.
Le ditte di noleggio dovranno comunicare entro 60 giorni dalla data di notifica i dati completi del locatario:
- per le persone fisiche : nome, cognome, dati anagrafici ed indirizzo, codice fiscale:
- per le ditte: denominazione, sede e partita iva.
In tutti e due i casi dovrà essere indicata la data di inizio e fine noleggio ed il corrispettivo pagato dal locatario, allegando il contratto, firmato da entrambe le parti, a titolo oneroso e/o la fattura pagata dal locatario.
Inoltre qualora venisse inviato il verbale al locatario, è opportuno evitare di inviare i moduli pagoPA in quanto previsti per il pagamento del proprietario e comunicare di attendere la notifica del verbale, con possibilità di riduzione della sanzione del 30%, prima di procedere con il pagamento della sanzione, per evitare che il pagamento risulti insufficiente e successivamente venga emessa ingiunzione.
NOTA BENE : i noleggi a lungo termine, cioè quelli superiori a 30 giorni, devono essere comunicati al Pubblico Registro Automobilistico e devono essere annotati sulla carta di circolazione del veicolo.
Vendite
In base all’ art. 94 C.d.S. in caso di trasferimento della proprietà degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi o nel caso di costituzione dell’usufrutto o di stipulazione di locazione con facoltà di acquisto, l’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale, su richiesta avanzata dall’acquirente entro sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell’atto e’ stata autenticata provvede al rilascio di una nuova carta di circolazione nella quale sono annotati gli intervenuti mutamenti della proprietà e dello stato giuridico del veicolo ed il competente ufficio del P.R.A. provvede alla relativa trascrizione.
Molto spesso l’acquirente non provvede alla comunicazione al Dipartimento per i trasporti e al P.R.A. perciò i mezzi risultano ancora intestati ai vecchi proprietari, oppure la vendita è avvenuta da poco tempo e la trascrizione non è ancora stata effettuata.
Per questo alla comunicazione dell’avvenuta vendita dovrà essere allegato l’atto di vendita, per procedere alla rinotifica del verbale e alla comminazione delle eventuali sanzioni.