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Con sentenza n. 858/2021 il Consiglio di Stato ha messo la parola fine alla annosa lite fra il Club Scherma Torino e il Comune.
Inquadrando la fattispecie come concessione di servizio pubblico locale di impianto a rilevanza economica, il Giudice Supremo della legittimità ha riconosciuto pienamente in capo all’Amministrazione Comunale l’esercizio corretto del proprio potere di autotutela.
Il rapporto va correttamente ricondotto, secondo sentenza e così come è sempre stato nelle intenzioni e nelle azioni dell’Assessorato condotto da Roberto Finardi, nell’alveo del più vero e autentico interesse pubblico alla concorrenzialità e alla trasparenza nell’affidamento e gestione dei servizi pubblici.
Il percorso fin qui intrapreso dalla Città vedrà ora la coerente prosecuzione con la pubblicazione, a seguito dell’approvazione da parte del Consiglio Comunale, di nuovo bando pubblico per la concessione dell’impianto.
L’Amministrazione è orgogliosa del fatto che si sia contemporaneamente giunti a buon punto con l’impegnativo iter di revisione del Regolamento n.295 che disciplina la gestione sociale in convenzione degli impianti sportivi di proprietà comunale.
Questo permetterà al Consiglio Comunale di approvare in tempi consoni il nuovo Regolamento e di applicarlo così anche a Villa Glicini che “merita” a fronte di questo lungo e travagliato percorso, una solidità per il futuro nel segno delle più limpide chiarezza e certezza e della valorizzazione più autentica delle eccellenze sportive del territorio.
“Come già più volte ribadito in questi mesi e a scanso di ulteriori equivoci, è ferma volontà della Città di Torino confermare la destinazione d’uso dell’impianto Villa Glicini alla pratica della scherma”, ha sottolineato nuovamente l’Assessore Finardi.
A corollario è corretto segnalare, a fronte della pubblicità che era stata data tramite i mezzi stampa alla vicenda, che è arrivato a conclusione anche l’altro filone giudiziario legato alla querela da parte del Presidente del Club Scherma Torino nei confronti di Finardi.
Il G.I.P. il 15 gennaio u.s. ha accolto la richiesta di archiviazione e disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero, in quanto “non sussiste l’ipotizzato delitto di diffamazione trattandosi”, le dichiarazioni rilasciate da Finardi ,“di una notizia d’indubbio pubblico interesse … che veniva espressa in forma tale da non ledere la reputazione del legale rappresentante del Club di Scherma opponente”.
mc