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Questa mattina la Giunta comunale, su proposta dell’assessore al Commercio Alberto Sacco, ha approvato i provvedimenti necessari per applicare le nuove norme introdotte dalla Regione (con il Capo V bis della legge regionale nr. 28 del 12 novembre 1999 come modificata dalla legge nr. 16 del 31 ottobre 2017) volte a regolamentare dettagliatamente l’attività di vendita occasionale nei mercatini specializzati in oggettistica, antiquariato, usato e articoli da collezione e a impedire che tale attività sia svolta in contesti diversi.
L’esecutivo di Palazzo Civico ha individuato nei mercati periodici tematici di interesse cittadino o circoscrizionale e nelle Feste di via le manifestazioni destinate alle vendite occasionali.
Ha ribadito inoltre che non costituiscono attività di commercio (e quindi non sono soggette alla normativa relativa ai venditori occasionali) quelle svolte da chi vende o espone le proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo (comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica o informativa, realizzate anche mediante supporto informatico), quelle svolte nell’ambito dei progetti comunali finalizzati al contrasto alla povertà e all’esclusione sociale e, infine, quelle svolte dagli enti del terzo settore, dagli enti religiosi, nonché dagli istituti scolastici quando si tratti di attività di beneficenza e autofinanziamento.
Dal 28 settembre gli operatori non professionali per partecipare ai mercatini non dovranno più richiedere un’autorizzazione temporanea per ogni singola partecipazione, ma dovranno essere muniti dell’apposito tesserino, rilasciato dal Comune di residenza, che abilita alla partecipazione a 18 manifestazioni in un anno nell’intero territorio regionale e che di volta in volta sarà vidimato dal soggetto organizzatore responsabile del mercatino.
La Giunta ha delegato agli organizzatori dei Mercati periodici tematici e delle Feste di via alcuni adempimenti quali: la ricezione delle manifestazioni di interesse; la verifica del possesso della dichiarazione attestante la condizione di venditore occasionale; la vidimazione del tesserino e dell’elenco contenente l'indicazione dei beni che saranno posti in vendita, suddivisi per categorie e numerati singolarmente; la verifica dell’esposizione, in modo ben visibile, sia del tesserino, sia del prezzo delle merci oltre alla presenza costante del venditore; la segnalazione agli organi di vigilanza dei casi di accertata violazione delle prescrizioni; la trasmissione alla direzione regionale competente in materia di commercio, secondo le modalità e le tempistiche definite dalla Giunta regionale dei dati relativi ai soggetti partecipanti, per ogni singola giornata di svolgimento.
Gli organizzatori, infine, potranno adeguare, in base ai costi previsti, il contributo richiesto ai partecipanti. In questo caso, però, dovranno dare comunicazione preventiva alla Città per ottenerne l’approvazione. (e.b.)