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Confermate dalla sezione quinta del Consiglio di Stato, in sede di appello, le sentenze del TAR Piemonte e quella dello stesso Consiglio di Stato pronunciata lo scorso dicembre, che avevano riconosciuto come legittima l’ordinanza della Città di Torino, la numero 56 del 2016, che disciplina l’orario di funzionamento delle slot machine, prevedendo l’apertura dei locali per questa tipologia di gioco dalle 14 alle 18 e dalle 20 alle 24, intervallata da un periodo di chiusura.
Si tratta di una misura che, anche per i giudici di Palazzo Spada come aveva già rilevato il Tribunale amministrativo regionale, appare “adeguata e proporzionata rispetto agli obiettivi perseguiti, ossia la prevenzione, il contrasto e la riduzione del gioco d’azzardo”.
Per il Consiglio di Stato inoltre, “il tema della proporzionalità”, al contrario di quanto sostenuto dalle società appellanti, “non è stato per nulla trattato dal primo giudice in modo pregiudiziale, superficiale e insufficiente” (…) ma rispettoso del “principio di proporzionalità, in funzione del quale i diritti e le libertà dei cittadini possono essere limitati solo nella misura in cui risulti indispensabile per proteggere gli interessi pubblici, per il tempo necessario e commisurato al raggiungimento dello scopo prefissato dalle legge.”
Insomma, anche quest’ultima sentenza rileva che il provvedimento di Palazzo Civico risulta adeguato allo scopo di proteggere le persone più fragili e più esposte al rischio di ludopatia, una delle piaghe sociali al giorno d’oggi. (mge)