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Comunicato stampa

INVARIATE LE ALIQUOTE IMU PER IL 2015: LA SALA ROSSA APPROVA LA DELIBERA

Il Consiglio comunale ha oggi approvato la delibera, proposta dall’assessore Gianguido Passoni, che individua le aliquote IMU per il 2015, invariate rispetto all’anno precedente. Dette aliquote decorreranno dal 1° gennaio 2015.
L’aliquota massima - pari al 10,60 per mille – viene adottata come regime ordinario dell’imposta. Detta aliquota sarà applicata alle unità abitative non adibite ad abitazione principale, così come ai fabbricati nella categoria catastale D (in quest’ultimo caso, il 3 per mille è destinato allo Stato).
Per le aree fabbricabili, l’aliquota è fissata al 9,60 per mille.
Non è dovuto il pagamento dell’imposta (aliquota 0) per i fabbricati costruiti e destinati dalle imprese costruttrici alla vendita fintanto che resti questa destinazione e non siano affittati.

Aliquota 0 anche per l’unità abitative adibita ad abitazione principale o equiparata, se in categoria catastale A 2/3/4/5/6/7 e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C 2/6/7), se corrispondente a uno dei seguenti casi
- Il possessore e il suo nucleo familiare vi dimorino abitualmente e risiedano anagraficamente
- Sia posseduta a titolo di proprietà o usufrutto (e non affittata) da anziani o disabili residenti in ricovero o istituto sanitario
- Sia posseduta da cittadini italiani non residenti in Italia a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, purché non risulti locata
- Si tratti di casa coniugale assegnata al coniuge in seguito a separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio
- Si tratti di unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari
- Si tratti di fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali
- Sia posseduta dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate o Forze di Polizia, o Corpo Vigli del Fuoco, che non risieda anagraficamente e non dimori abitualmente, purché non risulti affittata.

All’unità abitativa adibita ad abitazione principale ed equiparate, in categoria catastale A 1/8/9 e relative pertinenze (una sola per ogni categoria C 2/6/7) si applica l’aliquota pari al 6 per mille (con detrazione pari a 200 euro), laddove:
- Il possessore e il suo nucleo familiare vi dimorino abitualmente e risiedano anagraficamente
- Sia posseduta a titolo di proprietà o usufrutto (e non affittata) da anziani o disabili residenti in ricovero o istituto sanitario
- Sia posseduta da cittadini italiani non residenti in Italia a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, purché non risulti locata
- Si tratti di casa coniugale assegnata al coniuge in seguito a separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio
- Si tratti di unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze del socio assegnatario residente in Torino
- Si tratti di fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali
- Sia posseduta dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate o Forze di Polizia, o Corpo Vigli del Fuoco, che non risieda anagraficamente e non dimori abitualmente, purché non risulti affittata.
- Sia posseduta da cittadini italiani, residente all’estero ed iscritti all’Anagrafe degli italiani Residenti all’estero (AIRE) già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o usufrutto purché non risulti locata o concessa in comodato d’uso.

Per le unità abitative possedute da ATC o dal CIT e assegnati dall’ATC a residenti in Torino (e relative pertinenze) si applica l’aliquota del 5,75 per mille (con detrazione pari a 200 euro). Stessa aliquota per le unità abitative concesse in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni stabilite dagli Accordi Territoriali in vigore (L. 431/98).

Base imponibile ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili, inabitabili e di fatto non utilizzati, nonché per i fabbricati di interesse storico e artistico.

Ancora, aliquota del 7,60 per mille per le unità abitative adibite ad abitazione principale e relative pertinenze che siano concesse dal proprietario in uso gratuito a parenti di primo grado (genitori e figli) che la occupano quale loro abitazione principale e vi risiedono anagraficamente.
Aliquota 0 per i terreni agricoli, anche non coltivati, posseduti e condotti da coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale. Per i terreni agricoli non rientranti in questa casistica, si applica l’aliquota massima (10,6). Infine, aliquota 0 per i fabbricati rurali a uso strumentale.
Il provvedimento è stato approvato con 22 voti (PD, Moderati, Sbriglio, Misto di maggioranza). Non hanno votato Area popolare, Fd’I-AN, M5S, FI, Lega Nord, NCD, Torino Libera).

C.R. - Ufficio stampa del Consiglio comunale


Pubblicato il 20 Luglio 2015

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