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Il Consiglio comunale ha oggi approvato la delibera, proposta dall’assessore Gianguido Passoni, che individua le aliquote IMU per il 2015, invariate rispetto all’anno precedente. Dette aliquote decorreranno dal 1° gennaio 2015.
L’aliquota massima - pari al 10,60 per mille – viene adottata come regime ordinario dell’imposta. Detta aliquota sarà applicata alle unità abitative non adibite ad abitazione principale, così come ai fabbricati nella categoria catastale D (in quest’ultimo caso, il 3 per mille è destinato allo Stato).
Per le aree fabbricabili, l’aliquota è fissata al 9,60 per mille.
Non è dovuto il pagamento dell’imposta (aliquota 0) per i fabbricati costruiti e destinati dalle imprese costruttrici alla vendita fintanto che resti questa destinazione e non siano affittati.
Aliquota 0 anche per l’unità abitative adibita ad abitazione principale o equiparata, se in categoria catastale A 2/3/4/5/6/7 e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C 2/6/7), se corrispondente a uno dei seguenti casi
- Il possessore e il suo nucleo familiare vi dimorino abitualmente e risiedano anagraficamente
- Sia posseduta a titolo di proprietà o usufrutto (e non affittata) da anziani o disabili residenti in ricovero o istituto sanitario
- Sia posseduta da cittadini italiani non residenti in Italia a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, purché non risulti locata
- Si tratti di casa coniugale assegnata al coniuge in seguito a separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio
- Si tratti di unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari
- Si tratti di fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali
- Sia posseduta dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate o Forze di Polizia, o Corpo Vigli del Fuoco, che non risieda anagraficamente e non dimori abitualmente, purché non risulti affittata.
All’unità abitativa adibita ad abitazione principale ed equiparate, in categoria catastale A 1/8/9 e relative pertinenze (una sola per ogni categoria C 2/6/7) si applica l’aliquota pari al 6 per mille (con detrazione pari a 200 euro), laddove:
- Il possessore e il suo nucleo familiare vi dimorino abitualmente e risiedano anagraficamente
- Sia posseduta a titolo di proprietà o usufrutto (e non affittata) da anziani o disabili residenti in ricovero o istituto sanitario
- Sia posseduta da cittadini italiani non residenti in Italia a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, purché non risulti locata
- Si tratti di casa coniugale assegnata al coniuge in seguito a separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio
- Si tratti di unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze del socio assegnatario residente in Torino
- Si tratti di fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali
- Sia posseduta dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate o Forze di Polizia, o Corpo Vigli del Fuoco, che non risieda anagraficamente e non dimori abitualmente, purché non risulti affittata.
- Sia posseduta da cittadini italiani, residente all’estero ed iscritti all’Anagrafe degli italiani Residenti all’estero (AIRE) già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o usufrutto purché non risulti locata o concessa in comodato d’uso.
Per le unità abitative possedute da ATC o dal CIT e assegnati dall’ATC a residenti in Torino (e relative pertinenze) si applica l’aliquota del 5,75 per mille (con detrazione pari a 200 euro). Stessa aliquota per le unità abitative concesse in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni stabilite dagli Accordi Territoriali in vigore (L. 431/98).
Base imponibile ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili, inabitabili e di fatto non utilizzati, nonché per i fabbricati di interesse storico e artistico.
Ancora, aliquota del 7,60 per mille per le unità abitative adibite ad abitazione principale e relative pertinenze che siano concesse dal proprietario in uso gratuito a parenti di primo grado (genitori e figli) che la occupano quale loro abitazione principale e vi risiedono anagraficamente.
Aliquota 0 per i terreni agricoli, anche non coltivati, posseduti e condotti da coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale. Per i terreni agricoli non rientranti in questa casistica, si applica l’aliquota massima (10,6). Infine, aliquota 0 per i fabbricati rurali a uso strumentale.
Il provvedimento è stato approvato con 22 voti (PD, Moderati, Sbriglio, Misto di maggioranza). Non hanno votato Area popolare, Fd’I-AN, M5S, FI, Lega Nord, NCD, Torino Libera).
C.R. - Ufficio stampa del Consiglio comunale