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La seconda Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte ha depositato oggi il decreto cautelare con il quale respinge la richiesta di sospensione immediata della limitazione degli orari di apertura dei pubblici esercizi stabilita dal Comune al fine di contenere nelle ore notturne i disagi della popolazione residente.
L' 8 agosto un gruppo di esercenti aveva impugnato l'ordinanza del Sindaco. Ma la richiesta di sospensione è stata ritenuta infondata con decreto del Presidente del Tar che ha confermato viceversa il legittimo operato dell'Amministrazione sulla scorta di più ragioni.
In primo luogo - riconosce il Giudice - l'ordinanza aveva alla sua base plurime rilevazioni tecniche condotte dall'Arpa Piemonte che dimostravano una importante variazione dei livelli minimi delle immissioni sonore e, quindi, confermavano il disturbo alla quiete e al riposo lamentato dai residenti e dai loro comitati. Inoltre, l'adozione del provvedimento restrittivo, era stato concordato dal Comune di Torino in diversi incontri con le associazioni di categoria degli esercenti dei servizi pubblici.
Il decreto cautelare ha conseguentemente ritenuto la legittimità dell'operato dell'Amministrazione pubblica perché volta a fronteggiare " una grave situazione di pregiudizio alla salute dei residenti e rispondente all'esigenza di garantire le condizioni minime di vivibilità nei quartieri con alta densità di locali di somministrazione aperti anche nelle ore notturne".
Sotto il profilo del danno lamentato dai ricorrenti, nel rigettare la richiesta di sospensione immediata della limitazione degli orari, il Giudice sottolinea che " allo stato non sembrano sussistere gli estremi del grave e irreparabile pregiudizio alla luce della notevole protrazione accordata all'orario di apertura dei locali pubblici e degli esercizi commerciali, orari che permettono anche di tutelare il diritto della collettività residente a godere di un (pur contenuto) riposo notturno".
(gf)