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L’articolo 353 del Regolamento comunale d’igiene è stato modificato e approvato dal Consiglio comunale all’unanimità (32/32).
Il comma 8 dell’articolo dispone, attualmente che i venditori ambulanti di gelati possono vendere solo prodotti confezionati sui quali devono esserci le indicazioni previste dalla legge.
Il comma successivo, il 9, prevede che “i veicoli utilizzati per trasportare i prodotti siano rivestiti di materiale adatto alla conservazione dei gelati a bassa temperatura”.
Questi due paragrafi non sono stati aggiornati ai regolamenti comunitari che consentono, invece, la vendita di gelati non confezionati.
I venditori devono, dal punto di vista delle norme igienico-sanitarie, avere il mezzo di trasporto con un sistema di refrigerazione; avere la protezione dall’esterno per i contenitori; essere dotati di un lavandino e uno scarico per le acque grigie e l’indicazione, per ogni prodotto, degli ingredienti e, infine, la ditta produttrice.
Se il prodotto viene preparato dallo stesso impresa che lo vende, la registrazione dovrà essere aggiornata. Nel caso contrario la ditta produttrice deve essere registrata ai sensi del Regolamento comunitario.
Pertanto il nuovo comma 8 recita “In caso di vendita itinerante di gelati, la stessa deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie di cui alle vigenti disposizioni normative”.
Il comma 9 è stato abrogato in quanto il vecchio contenuto rientra nel comma 8 modificato.
La delibera è stata illustrata, prima della votazione, dall’assessore al Commercio Giuliana Tedesco, sono intervenuti i consiglieri Enzo Liardo (Pdl) e Stefano Lo Russo (Pd).
(tdn) - Ufficio stampa Consiglio comunale