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Ufficio Stampa

COMUNICATI STAMPA 2011


VIA URBINO: SULLA MOSCHEA IL TAR DA’ RAGIONE AL COMUNE. RICONOSCIUTA LA CORRETTEZZA FORMALE DELLE PROCEDURE

Il Tar Piemonte seconda sezione ha respinto il ricorso presentato da esponenti della Lega Nord per l’annullamento del permesso di costruire rilasciato dal Comune di Torino per opere di manutenzione straordinaria sull’edificio di via Urbino destinato ad ospitare la sede dell’associazione “Moschea del Misericordioso, centro socio-culturale La Palma onlus”. Il Tribunale amministrativo regionale ha dichiarato il ricorso “inammissibile per difetto di legittimazione e di interesse a ricorrere” condividendo le osservazioni delle difese della Città e dell’Associazione secondo cui “i ricorrenti risultano privi di legittimazione e interesse a ricorrere”. Non si ravvisa, infatti, spiega il giudice, “sussistere alcun stabile collegamento territoriale tra il luogo di residenza dei ricorrenti e quello interessato dall’intervento edilizio”.

Il tribunale sottolinea ancora che, “come correttamente evidenziato dalla difesa del Comune di Torino, la legittimazione a impugnare una concessione edilizia” per un movimento politico “deve derivare da fini statutari di protezione dell’ambiente e degli interessi urbanistico edilizi nella zona oggetto d’intervento”. Il ricorso è quindi giudicato inammissibile sia in riferimento ai singoli ricorrenti, sia in riferimento al movimento politico che essi rappresentano.
Infatti, secondo il Tar, “lo stesso interesse statutario del Movimento Lega Nord è tale da escludere, in ogni caso, la sussistenza in capo ad esso di una posizione qualificata differenziata necessitante di tutela in relazione al permesso di costruire impugnato, attesa l’assoluta estraneità dei fini statutari del movimento alla materia urbanistico edilizia o alle esigenze di tutela dell’ambiente in senso lato”.

Si evince infine, dal testo della sentenza, il riconoscimento che gli uffici comunali hanno correttamente rilasciato il permesso di costruire, in quanto risultano rispettati tutti gli aspetti urbanistici che i ricorrenti avevano censurato con i motivi del ricorso.

“Questa sentenza dà conto di quello che, come Amministrazione, abbiamo voluto affermare in questi anni: i diritti costituzionali, compresa la libertà di culto, devono essere garantiti all’interno della legge ordinaria e così ci siamo comportati – ha affermato Ilda Curti, assessore all’Urbanistica, la Rigenerazione urbana e l’Integrazione -. Siamo assolutamente soddisfatti della sentenza che riconosce la legittimità formale e di merito dell’azione della città”.

“Torino – prosegue l’assessore - è una città che sa dialogare, includere, riconoscere diritti e affermare il primato della legge. La moschea di via Urbino è il risultato di un lavoro rigoroso, serio, condiviso che ha visto l’Amministrazione, l’Associazione La Palma promotrice dell’iniziativa, la società civile e religiosa della città lavorare insieme per riconoscere il diritto alle minoranze religiose di avere luoghi di culto dignitosi, trasparenti e formali. Riteniamo che questo percorso sia giusto sul piano dei principi e conveniente per tutta la comunità cittadina”.

Soddisfatto anche il sindaco, Piero Fassino: “È una sentenza che fa giustizia della correttezza delle procedure adottate e rende merito a una legittima richiesta dell'Associazione Moschea del Misericordioso".
(mm)

Torino, 28 Ottobre 2011


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