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Ufficio Stampa

COMUNICATI STAMPA 2010


URBANISTICA: VARATA DAL CONSIGLIO UNA NUOVA DISCIPLINA DELLE “OPERE A SCOMPUTO”

Le “opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione” sono quelle che un’impresa privata impegnata nella costruzione, ad esempio, di un complesso di edifici, può, di concerto con il Comune, realizzare a favore della Città, in cambio di un “alleggerimento” degli oneri di urbanizzazione che dovrebbe pagare al Comune .

In passato le imprese usavano i propri mezzi ed il proprio personale per realizzare quei lavori. Poi la modifica del codici dei contratti pubblici, nel 2006, ha imposto alle Amministrazioni di regolarsi diversamente: solo determinati tipi di opere, purché di valore inferiore alla soglia comunitaria (attualmente 5.150.000 euro) potevano essere eseguite direttamente dall’impresa. Le altre dovevano essere affidate ad altra impresa con una gara pubblica ad opera della Città o della stessa azienda titolare del permesso di costruire.

In materia, Giunta e Consiglio comunale hanno deliberato nel 2008 e nel 2009, ma con l’entrata in vigore del D.Lgs 152 del 2008 (17 ottobre) e della determinazione numero 7 dell’autorità di vigilanza del luglio 2009, si è reso necessario intervenire nuovamente sulla normativa comunale.

Queste le nuove regole: i privati potranno realizzare le opere a scomputo direttamente solo se di valore inferiore alla soglia comunitaria e approvate prima dell’entrata in vigore del decreto del 2008. Dopo tale data le opere dovranno essere assegnate, se di valore inferiore alla soglia comunitaria, con una procedura negoziata espletata dall’impresa o dal Comune secondo principi di trasparenza ed obbiettività. Se il valore fosse superiore alla soglia comunitaria l’individuazione dell’esecutore dovrà essere affidata ad una gara d’appalto ad evidenza pubblica realizzata dal Comune o dall’impresa titolare.

In questo caso l’impresa dovrebbe agire come una vera e propria “stazione appaltante” operando in base alle norme che regolano gli appalti pubblici.

Il valore delle opere di urbanizzazione (cioè la cifra che sarà scomputata dagli oneri che l’azienda dovrebbe pagare all’Amministrazione), sarà calcolato utilizzando il prezziario della Regione Piemonte e ridotto convenzionalmente del 20%. Gli eventuali ribassi a base d’asta ottenuti dall’impresa, rimarranno nella sua disponibilità, ma anche gli eventuali costi aggiuntivi saranno a suo carico, secondo una logica di “rischio imprenditoriale”.

Prima dell’approvazione da parte del Consiglio comunale (27 voti a favore e 4 astenuti) il provvedimento era stato discusso in commissione urbanistica alla presenza di rappresentanti degli ordini degli architetti e degli ingegneri oltre che del collegio dei costruttori, che avevano espresso riserve sul “coefficiente di riduzione” del 20%, ritenuto troppo gravoso per le aziende.

S.L. - Ufficio stampa del Consiglio comunale

Torino, 27 Settembre 2010


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