Oggi, con l’ordinanza n° 2983, il sindaco Chiamparino ha ulteriormente specificato i termini del divieto di diffusione sonora nell’area della “movida” di piazza Vittorio Veneto.
1. L’area di applicazione dell’ordinanza non è cambiata: corso Cairoli; via Murazzi del Po; piazza Vittorio Veneto; lungo Po Diaz; lungo Po Cadorna; corso San Maurizio (da via Bava a lungo Po Cadorna); via Bava (da piazza Vittorio Veneto a corso San Maurizio); via Bonafous; via Pescatore (da via Bava a lungo Po Cadorna); via M. Vittoria (da via Bonafous a lungo Po Diaz); via Giolitti (da via Bonafous a lungo Po Diaz) e l’area compresa tra il Ponte Vittorio Emanuele I; Corso Moncalieri; il Ponte Umberto I.
2. Il provvedimento decorre a partire dal 28 giugno 2010; esso è riferito a “tutti i titolari di autorizzazione, anche temporanea, per l’attività di pubblico spettacolo e/o per la somministrazione di bevande e alimenti, nonché per le attività di intrattenimento e svago” che sono presenti nell’area di applicazione dell’ordinanza.
3. È vietato “dalle ore 24 e sino alla chiusura effettuare qualsiasi intrattenimento musicale, ovvero altra forma di diffusione sonora, con o senza l’utilizzo di impianti di amplificazione e relativi diffusori posizionati nelle aree adibite a dehors, all’esterno delle arcate o all’interno degli esercizi ma rivolti verso l’esterno”.
4. Le attività di diffusione sonore interne agli esercizi presenti nell’area devono essere svolte “nel rispetto del vigente Regolamento tutela dell’inquinamento acustico, della Legge 447/95 e delle ulteriori disposizioni in materia”.
5. Le sanzioni vanno da 25 a 500 euro (art. 7 bis/co. 1-1 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267), ma in caso di reiterazione può comportare la sospensione dell’attività non inferiore a tre giorni, e la mancata sospensione può portare alla revoca dell’autorizzazione (art. 10 RD 18 giugno 1931 n.773, Tulps).
(mm)
Torino, 18 Giugno 2010