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La Polizia Municipale rammenta che sono state introdotte alcune modifiche normative dal d.l. del 23 maggio 2008, nr. 92, “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica”, agli articoli 186 e 187 del Codice della Strada che riguardano la guida sotto l'effetto di alcol o sostanze stupefacenti”.
In riferimento all’art. 186, “Guida sotto l'effetto di sostanze alcoliche”, per chi è sorpreso alla guida con un tasso alcolemico da 0,8 a 1,5 g/l c’è l’ammenda da 800 a 3200 euro, l’arresto fino a 6 mesi e la sospensione della patente da 6 mesi a 1 anno, mentre con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l l’ammenda diventa da 1500 a 6000 euro, l’arresto da 3 mesi a 1 anno e la sospensione della patente da 1 a 2 anni.
E’ anche prevista la confisca del veicolo, a meno che lo stesso non appartenga a persona estranea ai fatti, e la confisca avviene anche in tutti i casi in cui il conducente provochi un incidente stradale. Se il conducente si rifiuta di sottoporsi al controllo con l’etilometro scatta il reato e non più la sola sanzione amministrativa, con l’applicazione della procedura più grave tra quelle già descritte.
Per quanto riguarda l’art. 187 “Guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti” la sanzione va ora da 1500 a 6000 euro e è previsto l’arresto da 3 mesi fino a 1 anno con sospensione della patente da 6 mesi a 1 anno. Anche in questo caso il veicolo viene confiscato a meno che non appartenga a persona estranea. Il rifiuto a sottoporsi al test comporta l'applicazione di una sanzione penale e non più solo amministrativa.
Infine vale la pena di ricordare che anche le sanzioni per chi omette il soccorso in caso di incidente o si dà alla fuga sono state inasprite. (e.v.)
Torino, 28 Maggio 2008