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Ufficio Stampa

COMUNICATI STAMPA 2008


VIETATE LE BEVANDE ALCOLICHE VENDUTE DAI DISTRIBUTORI AUTOMATICI

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E’ vietata la vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione distribuite da apparecchi automatici in ogni esercizio commerciale, esercizio pubblico e in ogni altra attività o ufficio, in cui siano istallati, senza la presenza di personale per i necessari controlli. Vini e liquori, infatti, non possono essere venduti ai minori di sedici anni o a coloro che si trovano in stato di evidente ubriachezza, così come prevede il Codice Penale.

Lo ha ribadito questa mattina la Giunta, su proposta dell’assessore al Commercio Alessandro Altamura, vista la crescente diffusione di questo sistema di vendita. Al fine di colmare un vuoto lasciato dal legislatore, sono stati precisati, inoltre, sia gli orari di apertura di questi attività sia la possibilità o meno di porre in vendita vini e liquori.

Per quanto riguarda gli orari per questa tipologia di vendita sono previste due possibilità. Se gli apparecchi sono istallati all’interno di negozi, bar, pizzerie, ristoranti, circoli e altre attività di servizio, la vendita al pubblico di bevande alcoliche deve rispettare il regime degli orari osservati dall’attività principale. Nel caso in cui un locale sia esclusivamente destinato alla distribuzione di bevande con macchine automatiche, deve seguire l’orario previsto per le attività di vendita in sede fissa - dalle 7.00 alle 22.00 - e osservare la chiusura domenicale, festiva e la mezza giornata di chiusura obbligatoria.

“Trattiamo una materia complessa – spiega Alessandro Altamura, assessore al Commercio – che avrà bisogno di un intervento del legislatore nazionale per meglio specificare i limiti normativi legati alla distribuzione con apparecchiature automatiche”.

La violazione della norma che prevede la presenza continuativa di personale che vigili sulla vendita, comporterà la chiusura dell’attività, se il fatto non è sanzionato da altre disposizione normative. Nel caso non si ottemperi a tale provvedimento, il responsabile sarà punito con una sanzione pecuniaria da cinquanta a cinquecento euro. (ma.co.)

Torino, 15 Gennaio 2008


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