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La sentenza della Corte di Cassazione in tema di parcheggi a pagamento nei centri cittadini e sull”obbligo di istituire zone di parcheggio gratuito libero” non è applicabile a Torino.
Il comma 8 dell’articolo 7 del Codice della Strada prevede infatti che non sussista tale obbligo per le zone pedonali, le ZTL, e per le “zone di particolare rilevanza urbanistica opportunamente individuate e delimitate dalla Giunta Comunale nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico”.
La Città di Torino nel 1994 ha definito con una delibera aree con queste caratteristiche quelle che sono state destinate alla sosta a pagamento. (e.v.)
Torino, 9 Gennaio 2007