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Ufficio Stampa

COMUNICATI STAMPA 2007


AGOSTO: TURNI FERIE PER BAR E RISTORANTI PER IL TRIENNIO 2007-2009

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E’ stata concordata con le organizzazioni di categoria e le associazioni dei consumatori la programmazione dei turni ferie di bar e ristoranti, stabilita in tre anni. Per ogni anno del triennio preso in considerazione 2007 - 2009, è prevista l’apertura obbligatoria di quindici giorni nel periodo di agosto. I turni sono così suddivisi: A dal 6 al 19 agosto 2007 - B dall’11 al 24 agosto 2008 - C dal 10 al 23 agosto 2009.

Lo ha stabilito questa mattina la Giunta comunale, su proposta dell’assessore al Commercio e Attività produttive, Alessandro Altamura, in attuazione della legge regionale n. 38 del 2006 “Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande”.

Si tratta di sperimentare una nuova formula che consenta di garantire l’apertura di bar e ristoranti nel mese di agosto quando molte persone restano in città e il territorio cittadino e mata di turisti.

L’operatore deve comunicare entro il 15 giugno 2007 al settore Attività economiche e di servizio – Sportello per attività produttive dell’assessorato al Commercio e Attività produttive, il turno prescelto, ossia un solo periodo sui tre proposti, durante il quale è tenuto a garantire l’apertura dell’esercizio.
L’esercente, tuttavia, può anche decidere di non chiudere la sua attività per ferie nel triennio preso in esame.

Non sarà possibile modificare successivamente tale periodo, salvo scambi concordati tra operatori all’interno della stessa circoscrizione.

A coloro che non effettueranno alcuna scelta o nel caso in cui non sia raggiunta la percentuale minima, stabilita nella misura del 33% degli esercizi aperti sull’intero territorio cittadino, l’assessorato provvederà all’assegnazione d’ufficio.

L’operatore che, per qualunque causa, non osservi il turno prescelto o assegnato, l’anno immediatamente successivo sarà tenuto all’osservanza del turno non rispettato.

In caso di subingresso nell’esercizio dell’attività, il nuovo esercente è tenuto a osservare il turno scelto o assegnato dal precedente titolare dell’autorizzazione.

Allo scadere del triennio, qualora non vi sia alcuna modifica da parte dell’Amministrazione, la turnazione sarà riproposta.

Qualora l’operatore non osservi il turno prescelto o assegnato, sarà applicata la sanzione accessoria della sospensione dell’attività fino ad un massimo di sei giorni.
(ma.co.)

Torino, 20 Marzo 2007


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