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Ufficio Stampa

COMUNICATI STAMPA 2007


NUOVE NORME NEL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA, INVIATO IL TESTO ALL’ESAME DEL CONSIGLIO COMUNALE

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Artisti di strada, writer, nottambuli, venditori ambulanti. Quanto è cambiata la vita della città nel corso degli anni? Proprio le mutate caratteristiche delle attività svolte negli spazi pubblici ha reso necessario un sostanziale rinnovo del Regolamento di Polizia urbana, che ieri la Giunta ha approvato ma che, prima di essere operativo, dovrà essere discusso in Consiglio comunale. Il nuovo testo aggiorna le norme relative alle esigenze collettive in materia di decoro, sicurezza e ordinata gestione del territorio cittadino.

Le novità sono molte e rilevanti, tanto che in alcune materie Torino è il primo Comune a emettere norme precise e vincolanti. A cominciare dalle autoradio a tutto volume: “nell'usare apparecchi radiofonici o di riproduzione sonora o comunque qualsiasi impianto di diffusione vocale o musicale a bordo di veicoli – si legge all’articolo 48bis del nuovo testo - l'emissione sonora da questi generata non deve propagarsi al di fuori dell'abitacolo”. Nello stesso Titolo V che contiene questa norma si riconosce (art.42 comma 6) ai bambini il diritto di giocare nei cortili dei condomini, fatte salve alcune fasce orarie (13-15, 22-10) di rispetto della quiete altrui, mentre il 48ter norma l’uso dei prodotti pirotecnici, vietandone l’utilizzo in manifestazioni aperte al pubblico (con obbligo di sorveglianza da parte degli organizzatori), all’interno di “asili, scuole, ospedali, case di cura, comunità, uffici pubblici e ricoveri di animali ed entro un raggio di 200 metri da tali strutture, in tutte le vie, piazze e aree pubbliche, ove transitano o siano presenti delle persone”.

Ma la parte sostanziale riguarda quei mestieri girovaghi che il Regolamento, al Titolo III, ancora indicava come “cenciaiolo, saltimbanco, cantante, suonatore, lustrascarpe e mestieri analoghi”. Il nuovo Titolo III del Regolamento di Polizia Urbana si propone di garantire una regolamentazione a chi esercita i mestieri girovaghi tradizionali e, preso atto dell’affacciarsi sempre più evidente di nuove figure di mestieri di strada prive delle caratteristiche tipiche delle attività imprenditoriali, si propone di riconoscerne e regolamentarne l’esistenza, predisponendo una disciplina specifica che ne valorizzi gli aspetti positivi tutelando le esigenze di decoro e sicurezza urbana e di ordinata gestione del territorio e favorendo insieme l’emersione del sommerso e la repressione dell’illegalità. I mestieri girovaghi possono essere svolti senza richiesta di occupazione del suolo pubblico, in un’area non superiore a quattro metri quadrati e per non più di due ore, nel rispetto delle norme della viabilità e del codice della strada (facendo esplicito riferimento ai lavavetri). Una successiva delibera comunale definirà quali sono le aree d’interesse storico e pubblico dove tali attività non possono essere svolte per un raggio di 300 metri. Nel comma 5 viene ribadito il divieto, già sancito dalla legislazione vigente, di svolgimento delle attività di posteggiatore abusivo e di meccanico di strada.

L’art. 20 comma 1 stabilisce che “ogni attività di commercio in forma ambulante è subordinata al possesso di autorizzazione commerciale e di concessione suolo pubblico”, a meno che non si svolgano per un tempo non superiore a un’ora in uno steso luogo.

Una specifica normativa riguarda le attività artistiche di strada, che sono elencate al comma 1: “giocolieri, mimi, danzatori, burattinai, saltimbanchi, skater, cantanti, suonatori, musicisti, ritrattisti, writer, body artist, o similari”. Tali attività sono esenti dalle norme sull’occupazione del suolo pubblico solo se esercitate per non più di due ore e in luoghi distanti almeno 200 metri tra loro e con le stesse osservanze previste per i mestieri girovaghi. Le attività di cantanti e suonatori devono rispettare le norme su inquinamento acustico e ambientale, mentre skater e writer possono svolgere le loro esibizioni soltanto negli spazi concessi loro dal Comune.
Nel comma 7 viene istituito l’Albo cittadino degli artisti di strada allo scopo di valorizzare, anche a fini di promozione turistica, l’espressività artistica.

Le novità al Titolo II (Sicurezza e qualità dell’ambiente urbano) riguardano i pieghevoli informativi e pubblicitari, il comportamento nelle biblioteche pubbliche e la posa di tende sugli edifici, oltre a “Criteri di sicurezza per l’installazione di impianti di gpl per uso domestico e per l’esercizio di depositi di gas combustibile”.
(mm)

Torino, 28 Dicembre 2007


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