Spedisci via mail
È entrato in vigore il nuovo Regolamento per la tutela e il benessere degli animali (n° 320). Approvato lo scorso 11 aprile dal Consiglio comunale, il Regolamento contiene regole di buon senso e criteri innovativi atti a tutelare il benessere degli animali in città e a promuovere una più armonica ed equilibrata convivenza con gli esseri umani.
In esso, si indica la necessità di rispettare alcune regole fondamentali che riguardano l’igiene e gli spazi vitali degli animali, si prescrivono misure e procedure per tutelarsi da cani potenzialmente pericolosi, si perfezionano le modalità d’accesso a luoghi pubblici e privati, si vietano pratiche di mutilazione barbare, ma ancora ricorrenti, nei confronti degli animali.
A Torino sono registrati 120mila cani e 80mila gatti, che coabitano con i 902mila cittadini torinesi residenti. Queste cifre danno il senso del fenomeno di massa che viene regolamentato. Attenzione, dunque, alle novità introdotte dal nuovo testo. Vediamo in particolare cosa cambia per chi ha un animale d’affezione.
- Il detentore di un cane ha sempre l’obbligo di portare con se l’originale o fotocopia autenticata dell’avvenuto tatuaggio o avvenuto inserimento del microchip (art. 28); qui le sanzioni possono essere salate, da 80 a 500 euro. Lo scopo è naturalmente di limitare il fenomeno del randagismo.
- “Obbligo di raccolta di deiezioni solide”: diventa obbligatorio l’esclusivo uso del sacchetto di plastica richiudibile e non di altri mezzi di raccolta (giornali, fazzoletti di carta, …); sono previste (art. 24 comma 3) sanzioni da 50 a 500 euro.
- Nell’art. 21 si introduce l’obbligo di museruola per i cani di indole mordace, con sanzioni da 50 a 500 euro.
- È vietato detenere animali colorati artificialmente. Nell’art. 9 (“Divieti generali”), oltre a tale indicazione si sancisce, ad esempio, che non si possono lasciare in carenti condizioni igienico-sanitarie; non si possono tenere “in isolamento e/o in condizioni tali da rendere impossibile il controllo quotidiano del loro stato di benessere psicofisico o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie”, ad esempio su balconi chiusi senza poter accedere all’abitazione; gli animali non possono costituire oggetto di vincita in lotterie o in forme di attrazione di spettacoli viaggianti. Non si possono trasportare animali nei bagagliai dei veicoli a tre volumi. E’ vietata anche la mutilazione, anche se per soli fini estetici (no cani con coda o orecchie mozzate). In tutti questi casi, è prevista una sanzione compresa tra 50 e 500 euro.
- Gli animali non potranno più essere venduti ai minorenni: lo sancisce l’art. 16.
Il testo completo è disponibile all’indirizzo web http://www.comune.torino.it/regolamenti/320/320.htm
(mm)
Torino, 20 Ottobre 2006