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Ufficio Stampa

COMUNICATI STAMPA 2006


VOTO A DOMICILIO PER DISABILI GRAVISSIMI DIPENDENTI DA APPARECCHI ELETTROMEDICALI

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La Legge 22 del 27 gennaio 2006, accoglie un’istanza espressa da più parti negli ultimi anni relativa all’esercizio del diritto di voto di persone con disabilità gravissima.
La norma ammette, per la prima volta, la possibilità di voto a domicilio per le persone affette da gravi infermità, tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano, che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, ad esempio da respiratori

Il voto a domicilio è ammesso per le elezioni della Camera, del Senato, dei membri del Parlamento europeo spettanti e delle consultazioni referendarie disciplinate da normativa statale.
Per le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto nel caso in cui l’avente diritto al voto domiciliare dimori nell’ambito del territorio, rispettivamente, del Comune o della Provincia per cui è elettore.

Gli elettori che si trovino in tali situazioni devono far pervenire, entro e non oltre il quindicesimo giorno prima della data della votazione, al sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimorano, indicando l’indirizzo completo.

Devono inoltre allegare copia della tessera elettorale e un certificato medico da cui risulti che l’infermità comporta una “dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, tale da impedire all’elettore di recarsi al seggio” e se il soggetto ha necessità di essere assistito durante l’esercizio del voto.
Questo certificato può essere rilasciato esclusivamente da un medico designato dalle Aziende Sanitarie Locali.


A questo punto iniziano le competenze del Sindaco che una volta ricevuta e verificata la completezza della documentazione deve includere i nomi degli elettori ammessi al voto a domicilio in appositi elenchi distinti per sezioni e consegnarli in occasione delle elezioni al presidente di ciascuna sezione, il quale, all’atto della costituzione del seggio, provvede a prenderne nota sulla lista elettorale della sezione.

Il Sindaco nel frattempo rilascia ai richiedenti un’attestazione dell’avvenuta inclusione negli elenchi e pianifica il supporto tecnico e operativo a disposizione degli uffici elettorali di sezione per la raccolta del voto domiciliare.

Nel caso in cui gli elettori si trovino presso una dimora ubicata in un comune diverso da quello d’iscrizione nelle liste elettorali, il sindaco del comune d’iscrizione, oltre agli adempimenti già visti, comunica i relativi nominativi ai sindaci dei comuni dove dimorano i disabili e dove quindi avverrà la raccolta del voto a domicilio. Questi ultimi provvedono a predisporre gli elenchi e a consegnarli ai presidenti degli uffici elettorali di sezione nelle cui circoscrizioni sono ubicate le dimore degli elettori.

Il voto viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal presidente dell’ufficio elettorale di sezione nella cui circoscrizione dimora il disabile. Sono presenti uno degli scrutatori del seggio, designato con sorteggio, e il segretario. Possono partecipare anche i rappresentanti di lista che ne facciano richiesta.
Il presidente deve assicurare la libertà e la segretezza del voto.

Le schede votate sono custodite dal presidente e sono immediatamente riportate presso l’ufficio elettorale di sezione e immesse nell’urna destinata alle votazioni.

PC

Torino, 13 Febbraio 2006


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