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Sono stati definiti da un’ordinanza dell’assessorato al Commercio e alle Attività produttive i periodi di svolgimento dei saldi di fine stagione invernali ed estivi per il prossimo anno.
Le vendite di fine stagione invernali saranno effettuate nel periodo compreso dal 6 gennaio al 2 marzo 2007, mentre le vendite di fine stagione estive avranno inizio il 1° luglio e termineranno il 25 agosto 2007.
Lo sconto o il ribasso deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita, che deve essere sempre esposto.
I saldi dovranno essere preceduti da una comunicazione da inviare al Comune in cui i commercianti indicheranno la localizzazione del negozio, la data d’inizio e fine della vendita, la percentuale degli sconti o dei ribassi applicati sui prezzi normali di vendita, i contenuti pubblicitari, ai fini di una corretta informazione al consumatore.
Nei trenta giorni precedenti l’inizio dei saldi non sono consentite vendite promozionali di articoli di carattere stagionale o di moda che possono subire un notevole deprezzamento se non sono venduti entro un determinato periodo. Si fa eccezione per le vendite promozionali sottocosto.
Nelle vendite di liquidazione e di fine stagione, in quelle promozionali o nella relativa pubblicità è vietato l’uso del termine “vendite fallimentari” come ogni riferimento a fallimento, procedure esecutive o termini simili. (ma.co.)
Torino, 19 Dicembre 2006