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IL SINDACO
Vista la propria ordinanza n° 622 del 23 febbraio 2005 che qui viene integralmente richiamata;
Atteso che successivamente alla pubblicazione del provvedimento sono emerse particolari necessità di transito per domenica 27 febbraio 2005 non contemplate nel succitato provvedimento;
Visto l’art. 50 del T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali adottato con D. L.vo 18 Agosto 2000 n. 267 ed in particolare il comma 3;
Visto l’art. 40 dello Statuto della Città di Torino;
DISPONE
che il punto 3) lettera e) sia così modificato: "veicoli delle Forze Armate, degli Organi di Polizia, della Polizia Municipale, dei Vigili del Fuoco, dell'ARPA, dell'ASL, dei Servizi di Soccorso, della Protezione Civile in servizio e auto-veicoli ad uso speciale adibiti alla rimozione forzata di veicoli;
che il punto 4) lettera p) sia così modificato: "veicoli di imprese che eseguono lavori urgenti per conto del Comune o per conto di Aziende di sottoservizi, forniti di adeguata documentazione dell'Ente per cui lavorano; veicoli usati da dipendenti, collaboratori e volontari Toroc in possesso di certificazione attestante l’impegno negli eventi della giornata; veicoli e mezzi d’opera che eseguono lavori per conto di Toroc;”
che il punto 4) lettera q) sia così modificato: "veicoli delle Associazioni o Società sportive appartenenti a Federazioni affiliate al CONI o altre Federazioni riconosciute ufficialmente; veicoli utilizzati da iscritti alle stesse con dichiarazione del Presidente indicante luogo e orario della manifestazione sportiva nella quale l'iscritto è direttamente impegnato. Veicoli utilizzati da arbitri o di-rettori di gara o cronometristi con dichiarazione del Presidente della rispettiva Federazione indicante luogo e orario della manifestazione sportiva nella quale l'iscritto è direttamente impegnato. Le deroghe del presente punto sono concesse limitatamente ai veicoli conformi alle direttive 91/441/CEE, 97/24/CE e successive o i veicoli diesel conformi alla direttiva 94/12/CEE, 91/542/CE, 93/59/CE e successive";
che il punto 4) lettera s) sia così modificato: "veicoli utilizzati da ministri di culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero e veicoli utilizzati per il trasporto di persone che partecipano a funzioni religiose non ordinarie (esempio: battesimi, comunioni, cresime o matrimoni), purché forniti di adeguata documentazione (sarà sufficiente esibire gli inviti per i matri-moni, o le attestazioni rilasciate dai ministri officianti). Le deroghe del pre-sente punto sono concesse limitatamente ai veicoli conformi alle direttive 91/441/CEE, 97/24/CE e successive o i veicoli diesel conformi alla direttiva 94/12/CEE, 91/542/CE, 93/59/CE e successive”,
che dopo il punto 4) lettera w) siano aggiunte le seguenti ulteriori esenzioni:
x) veicoli di persone dimesse da Ospedali e Case di cura, forniti del foglio di dimissioni;
z) I veicoli di ditte di trasporti che devono effettuare operazioni di trasloco precedentemente programmate e che non prevedono occupazione di suolo pubblico.
Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo con la pubblicazione all'Albo Pretorio. (e.v.)
Torino, 25 Febbraio 2005