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IL SINDACO
Visto il D.P.R. 24 maggio 1988, n 203 che all'art. 4 attribuiva alle Regioni la competenza per la formulazione dei piani di rilevamento, prevenzione, conservazione e risanamento del proprio territorio, nel rispetto dei valori limite di qualità dell'aria.
Visto il D.lgs 4 agosto 1999 n. 351 Attuazione della Direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente che all'art. 7 assegna alle Regioni il compito di individuare l'autorità competente alla gestione delle situazioni di rischio legate ai superamenti dei valori limite e delle soglie di allarme per gli inquinanti in atmosfera.
Vista la Legge Regionale 7 aprile 2000 n. 43: "Disposizioni per la tutela del-l'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Pia-no Regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria" che:
a) all'art. 2 comma 1 lettera b) prevede che la Regione elabori ed approvi il Piano Regionale di Risanamento e Tutela della Qualità dell'Aria per coordinare gli interventi e gli obbiettivi di tutela della qualità dell'aria;
b) all'art. 3 comma 1 lettera c) prevede che le Province, in qualità di autorità competenti alla gestione delle situazioni di rischio, elaborino con i Comuni interessati i piani di intervento operativo che devono essere adottati in caso di episodi acuti di inquinamento;
c) all'art. 4 comma 1 lettera a) prevede che i Comuni attuino gli interventi operativi per la gestione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico in attuazione dei Piani Provinciali;
d) all'art. 8 comma 5 prevede che l'ARPA gestisca il sistema di rilevamento della qualità dell'aria.
Visto lo stralcio di prima attuazione del Piano Regionale per il Risanamento e la Tutela della Qualità dell'Aria: Indirizzi per la gestione degli episodi acuti di inquinamento approvato con Legge Regionale 7 aprile 2000 n. 43.
Considerato che la Provincia di Torino con propria deliberazione n. 38-12962 del 22 gennaio 2002, esecutiva ai sensi di legge, provvedeva ad approvare, in relazione alle competenze ad essa assegnate, il Piano stralcio di inter-vento operativo per la gestione degli episodi acuti di inquinamento atmosferi-co nella zona A.
Visto il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 2 aprile 2002, n. 60, emanato ai sensi dell'articolo 4 del citato D.Lgs. n. 351/1999, con il quale:
a) sono state recepite le direttive 99/30/CE e 00/69/CE;
b) sono stati stabiliti nuovi limiti di qualità dell'aria ambiente per numerosi inquinanti;
c) sono state abrogate, in relazione a tali inquinanti, le disposizioni relative ai livelli di attenzione e di allarme e alla gestione dei relativi episodi acuti di inquinamento, contenute nel D.M. 20 maggio 1991 (Criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualità dell'aria), nel D.M. 15 aprile 1994 e nel D.M. 25 novembre 1994.
Vista la D.G.R. n. 109-6941 del 5 agosto 2002 con cui è stata approvata la Valutazione della qualità dell'aria nella Regione Piemonte - Anno 2001, effettuata in relazione ai nuovi limiti di qualità dell'aria stabiliti con il citato D.M. 2 aprile 2002 n. 60 che contiene le informazioni necessarie per l'aggiornamento della suddivisione in zone dei Comuni del territorio piemontese prevista dall'art. 10 della L.R. 43/2000.
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 11 novembre 2002 n. 14-7623 avente ad Oggetto: "Attuazione della legge regionale 7 aprile 2000 n. 43, Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria. Aggiornamento dell'assegnazione dei Comuni piemontesi alle Zone 1, 2 e 3. Indirizzi per la predisposizione e gestione dei Piani di Azione.", con la quale si individuano gli indirizzi che le Province devono seguire nella predisposizione dei Piani di Azione ai sensi dell'Art. 7 del D.Lgs. n 351/1999, contenenti le misure da attuare nel breve periodo, al fine di ridurre il rischio di superamento dei limiti e delle soglie di allarme stabiliti dal D.M. 2 aprile 2002 n. 60.
Vista la deliberazione della Giunta Provinciale del 23 aprile 2003 n° 400-94695 con la quale la Provincia di Torino ha recepito gli indirizzi indicati dalla Giunta Regionale con la suddetta deliberazione, predisponendo un Piano d'Azione per la riduzione del rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme degli inquinanti in atmosfera.
Visto che il Comune di Torino è stato inserito in zona 1 dalla predetta deliberazione insieme con i comuni di Alpignano, Beinasco, Borgaro Torinese, Borgofranco d'Ivrea, Carmagnola, Chieri, Chivasso, Collegno, Frossasco, Grugliasco, Ivrea, Mathi, Moncalieri, Nichelino, Orbassano, Ozegna, Pinerolo, Rivoli, Settimo Torinese, Venaria, Vinovo, Volpiano.
Viste le modifiche apportate al "Piano d'Azione" dalla Giunta Provinciale con deliberazione n° 1329-267005 del 17 ottobre 2003 relative agli orari del blocco dei veicoli non ecologici usati per il trasporto merci.
Viste le deliberazioni della Giunta Provinciale n. 711-362541 del 2 dicembre 2004 e n. 845-469399 del 14 dicembre 2004 con le quali si approvavano alcune modifiche e integrazioni al Piano d’Azione per la riduzione del rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme degli inquinanti in atmosfera.
Viste le decisioni adottate dal tavolo di concertazione tra i comuni della Zona 1 della Provincia di Torino nella riunione avvenuta il giorno martedì 28/12/2004, presso la sala giunta della Provincia di Torino, con cui si è stabi-lita la possibilità, per ogni singolo comune, di regolare le limitazioni in rela-zione alla disponibilità di trasporto pubblico locale o per consentire di raggiungere i luoghi di attestazione del trasporto pubblico.
Viste le decisioni adottate dal tavolo di concertazione tra i comuni della Zona 1 della Provincia di Torino nella riunione avvenuta del 17 gennaio 2005, con cui si è stabilito di portare a due i giorni di circolazione a targhe alterne e blocco dei veicoli non ecologici in considerazione degli alti livelli di inquinamento rilevati nei primi giorni di gennaio.
Viste le successive decisioni adottate dal tavolo di concertazione tra i comuni della Zona 1 della Provincia di Torino nella riunione avvenuta del 18 febbraio 2005, con cui si è stabilito di intensificare i provvedimenti di limitazione della circolazione adottando nei comuni della Zona 1 blocchi totali del traffico nelle giornate di domenica 27 febbraio, 6 marzo e 13 marzo 2005, a meno che i li-velli di inquinamento siano nella norma nella settimana precedente.
Considerato opportuno per la tutela della salute pubblica adottare provvedi-menti finalizzati a limitare il carico di emissioni inquinanti.
Visto l’art. 50 del T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali adottato con D. L.vo 18 Agosto 2000 n. 267 ed in particolare il comma 3;
Visto l’art. 40 dello Statuto della Città di Torino;
INVITA
Tutta la popolazione ad usare il meno possibile l’automobile per la mobilità urbana e a privilegiare l’uso del mezzo pubblico e di altri mezzi di trasporto a basso impatto ambientale.
A gestire gli impianti di riscaldamento degli edifici adibiti a civile abitazione in modo che la temperatura degli ambienti non superi i 20 °C, così come previ-sto dalla normativa vigente (DPR 412/93 e DPR 551/99) e a gestire gli impianti di riscaldamento degli altri edifici in modo da limitare al minimo indispensabile gli orari di accensione e la temperatura degli ambienti.
ORDINA
1) su tutto il territorio cittadino è vietata la circolazione dinamica dei veicoli mossi da motore a combustione interna a qualsiasi uso destinati, dalle ore 10 alle ore 18 di domenica 27 febbraio 2005.
2) Dal divieto di circolazione sono escluse le seguenti vie:
a) i tratti delle autostrade o delle tangenziali insistenti sul territorio cittadino;
b) le vie che permettono di raggiungere (in entrata e uscita) il parcheggio “Park & Ride” di corso Unione Sovietica e i parcheggi di piazzale Caio Mario per i veicoli provenienti dagli svincoli o diretti agli svincoli della tangenziale Sud, e più precisamente: corso Unione Sovietica (tratto confine / Traiano) - strada del Drosso - corso Orbassano (tratto confine / Tazzoli) - corso Set-tembrini - corso Tazzoli - corso Maroncelli - piazza Bengasi - corso Traiano - corso Giovanni Agnelli (tratto Tazzoli / Caio Mario);
c) le vie che permettono di raggiungere (in entrata e uscita) i parcheggi dello Stadio delle Alpi e il parcheggio della Pellerina nelle adiacenze del Luna Park, per i veicoli provenienti dagli svincoli o diretti agli svincoli della tangen-ziale Nord, e più precisamente: corso Regina Margherita (tratto Lecce / confine) - via Pietro Cossa (tratto Regina Margherita / Cirene) - via Sansovino (tratto Cirene / Altessano) - strada Altessano (tratto Sansovino / confine) - strada Pianezza (tratto Cirene / confine) - corso Grande Torino - strada Druento (tratto Grande Torino Altessano) - via Stampini - strada Aeroporto - corso Grosseto da svincolo superstrada per Caselle a corso Ferrara;
d) le vie che permettono di raggiungere (in entrata e uscita) i parcheggi siti in corso Giulio Cesare angolo corso Vercelli e corso Giulio Cesare angolo corso Romania per i veicoli provenienti dagli svincoli o diretti agli svincoli autostradali, e più precisamente: strada Cuorgnè - corso Vercelli da strada Cuorgnè a corso Romania - corso Romania - strada della Cebrosa, dallo svincolo a corso Romania;
e) le vie che permettono di raggiungere (in entrata e uscita) i parcheggi del Lingotto e più precisamente corso Unità d'Italia (tratto confine / imbocco sottopasso) - sottopasso del Lingotto (tratto Unità d'Italia / bretella parcheggi) - bretella di raccordo ai parcheggi e per il ritorno via Nizza nel tratto Lingotto / piazza Bengasi;
f) tutte le vie della collina torinese dal confine sino alla confluenza nei corsi Moncalieri o Casale. Corso Moncalieri dal confine con Moncalieri fino a corso Giovanni Lanza, corso Casale da piazzale Marco Aurelio al confine con San Mauro Torinese;
g) corso Regina Margherita fino a corso Sacco e Vanzetti, corso Sacco e Vanzetti da corso Regina Margherita a strada Antica di Collegno, corso Marche da strada Antica di Collegno a corso Francia;
h) strada di Settimo dallo svincolo della Tangenziale a via Puglia, via Puglia e lungostura Lazio.
3) Fanno eccezione, e quindi possono circolare, le seguenti tipologie o categorie di veicoli:
a) veicoli elettrici o ibridi funzionanti a motore elettrico;
b) veicoli del servizio car sharing;
c) veicoli funzionanti con alimentazione a metano o a gpl;
d) taxi di turno, autobus in servizio di linea, autobus e autoveicoli in servizio di noleggio con conducente;
e) veicoli delle Forze Armate, degli Organi di Polizia, della Polizia Municipale, dei Vigili del Fuoco, dell'ARPA, dell'ASL, dei Servizi di Soccorso, della Protezione Civile in servizio e autoveicoli ad uso speciale di G.T.T. adibiti alla rimozione forzata di veicoli;
4) Fanno inoltre eccezione le seguenti tipologie accompagnate da adeguata documentazione:
a) veicoli utilizzati per il trasporto di portatori di handicap e di soggetti affetti da gravi patologie debitamente documentate con certificazione rilasciata da-gli Enti competenti, ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi, che sono immunodepresse o che si recano presso strutture sanitarie per interventi di urgenza. Per il tragitto percorso senza la presenza della persona portatrice di handicap o affetta da gravi patologie, è necessario essere in possesso di dichiarazione rilasciata dalle scuole, uffici, ambulatori, ecc., nella quale sia specificato l'indirizzo nonché l'orario di inizio e termine dell'attività scolastica, lavorativa, di terapia ecc.;
b) veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie od esami indispensabili in grado di esibire relativa certificazione medica o prenotazio-ne. Per il tragitto percorso senza la persona che deve essere sottoposta a terapia od esami indispensabili è necessario esibire copia della certificazione medica o della prenotazione, nonché dichiarazione sostitutiva di atto di noto-rietà (autodichiarazione), nella quale il conducente dichiari il percorso e l'orario;
c) veicoli utilizzati da medici in visita domiciliare con medico a bordo e con tessera dell’Ordine professionale; veicoli utilizzati da medici e operatori sanitari in turno di reperibilità nell’orario del blocco; veicoli utilizzati da infermieri ed ostetriche con dichiarazione del Collegio professionale che svolgono libera professione; veicoli utilizzati da farmacisti;
d) veicoli utilizzati da operatori assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro o dell'Ente per cui operano che dichiari che l'operatore sta prestando assistenza domiciliare a persone affette da patologie per cui l'assistenza domiciliare è indispensabile; veicoli utilizzati da persone che svol-gono servizi di assistenza domiciliare a persone affette da grave patologia con certificazione in originale rilasciata dagli Enti competenti o dal medico di famiglia;
e) veicoli di medici veterinari in visita domiciliare con medico a bordo e con tessera dell’Ordine professionale;
f) veicoli dei lavoratori dipendenti o autonomi con certificazione dell’orario di lavoro rilasciata dall’azienda per cui prestano la loro opera o di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del lavoratore autonomo, ai sensi del D.P.R. n. 445/00 e con assunzione della corrispondente responsabilità, quando dalla certificazione stessa risulti un orario di inizio o fine turno tale da non consentire l’uso del mezzo pubblico; veicoli dei lavoratori dipendenti o autonomi con certificazione rilasciata dall’azienda per cui prestano la loro opera o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà come sopra specificato, quando dalla certificazione dell’azienda risulti che la sede dell’azienda o il luogo di lavoro autonomo o l’abitazione del lavoratore non sono normalmente serviti da mezzi pubblici;
g) veicoli utilizzati per il rifornimento di medicinali;
h) veicoli per il trasporto di pasti per il rifornimento di mense ospedaliere, ca-se di riposo per anziani o strutture sanitarie ed assistenziali;
i) veicoli di incaricati dei servizi di pompe funebri e trasporti funebri;
j) veicoli di proprietà di Enti Locali, dello Stato, delle Aziende e degli Enti di servizio pubblico solo per emergenze o obblighi di legge;
k) veicoli utilizzati dall'Autorità Giudiziaria, dagli Agenti e Ufficiali di Polizia Giudiziaria in servizio e con tesserino di riconoscimento;
l) veicoli al servizio di testate televisive con a bordo i mezzi di supporto, di ripresa, i gruppi elettrogeni, i ponti radio ecc., veicoli utilizzati per la distribuzione della stampa periodica, veicoli utilizzati da giornalisti iscritti all'Ordine in possesso di dichiarazione rilasciata dalla testata per cui lavorano da cui risulti che sono in servizio negli orari del blocco;
m) veicoli di lavoratori che stanno rispondendo a chiamata in reperibilità e di artigiani della manutenzione e dell’assistenza con relativo certificato della C.C.I.A.A. per interventi tecnico-operativi urgenti e indilazionabili;
n) veicoli o mezzi d'opera per i quali sono state precedentemente rilasciate autorizzazioni dal Settore Suolo Pubblico - Ufficio Coordinamento e dalla Di-visione Servizi Tributi, Catasto e Partecipate - Settore Pubblicità e COSAP, o autorizzati con nulla osta della Polizia Municipale per quanto concerne le operazioni di trasloco;
o) macchine operatrici, mezzi d'opera (di cui al D. Leg.vo 30.04.1992, n° 285, art. 54, comma 1, lettera n) e veicoli classificati ad “uso speciale”(D.lgs 285/92, art. 54 comma 2);
p) veicoli di imprese che eseguono lavori urgenti per conto del Comune o per conto di Aziende di sottoservizi, forniti di adeguata documentazione dell'Ente per cui lavorano;
q) veicoli delle Associazioni o Società sportive appartenenti a Federazioni affiliate al CONI o altre Federazioni riconosciute ufficialmente, o utilizzati da iscritti alle stesse con dichiarazione del Presidente indicante luogo e orario della manifestazione sportiva nella quale l'iscritto è direttamente impegnato. Veicoli utilizzati da arbitri o direttori di gara o cronometristi con dichiarazione del Presidente della rispettiva Federazione indicante luogo e orario della manifestazione sportiva nella quale l'iscritto è direttamente impegnato. Le deroghe del presente punto sono concesse limitatamente ai veicoli catalizzati conformi alla direttiva 91/441/CEE e successive o i veicoli diesel confor-mi alla direttiva 94/12/CEE e successive;
r) veicoli di residenti in altre regioni italiane o all'estero muniti della copia scritta della prenotazione o della ricevuta alberghiera, limitatamente al percorso tra l'albergo e i confini della città.
s) veicoli utilizzati da ministri di culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero e veicoli utilizzati per il trasporto di persone che partecipano a battesimi o matrimoni, purché forniti di adeguata documentazione (sarà sufficiente esibire gli inviti per i matrimoni, o le attestazioni rilasciate dai ministri officianti). Le deroghe del presente punto sono concesse limitata-mente ai veicoli diesel conformi alla direttiva 94/12/CEE e successive, e ai veicoli a benzina conformi alla direttiva 91/441/CEE e successive;
t) veicoli adibiti al trasporto di cose di venditori ambulanti con autorizzazione ad occupare suolo pubblico valida di domenica, in possesso di regolare licenza ambulante e occupazione suolo pubblico rilasciato dal Settore Commercio;
u) veicoli utilizzati da edicolanti di turno con certificazione adeguata;
v) veicoli di incaricati alla consegna a domicilio per fiorai, ristoratori e pasticceri in possesso di apposita attestazione rilasciata dal titolare o legale rappresentante;
w) i carri allegorici che partecipano alle sfilate di carnevale organizzate dalle Circoscrizioni ed il personale di supporto alle manifestazioni stesse con dichiarazione del Presidente della Circoscrizione che ne attesti l'effettiva partecipazione;
I benzinai di turno domenica 27 febbraio 2005 sono esonerarti dall'obbligo di apertura, e gli stessi sono esonerati dall'obbligo del rispetto del turno di chiusura per il lunedì successivo.
L'orario ed il tragitto per cui è consentito circolare devono essere congrui con la motivazione dell'esonero.
Il presente provvedimento potrà essere revocato nel caso che le condizioni meteorologiche siano tali da favorire una sostanziale dispersione degli inquinanti.
AVVERTE
che in caso di inosservanza di quanto con la presente prescritto, si procederà ai sensi dell'art. 7, comma 13, del D.Lgs. 285/92 per inosservanza del divieto di circolazione.
Ricorda che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice Penale come richiamato dall'art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000.
AVVISA
che a norma dell’art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo con la pubblicazione all'Albo Pretorio. (e.v.)
Torino, 23 Febbraio 2005